Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1319 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. ARMONE G. Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18416-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.N.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 141/2011 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA,

depositata il 08/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa ARMONE GIOVANNI MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassa ioni avverso a sentenza della Commissione tributaria regionale – sezione della Puglia n. 141/26/11, depositata l’8 giugno 2011, che, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del signor D.N.U. in relazione all’anno d’imposta 2003 e della conseguente cartella di pagamento impugnata dal D.N.;

2. il ricorso è affidato a quattro motivi;

3. il contribuente, benchè regolarmente intimato, non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18,24,57;

2. con il secondo e il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21;

3. con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e l’erronea interpretazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 e art. 156 c.p.c.;

4. il primo motivo è fondato;

5. il contribuente ha impugnato in primo grado la cartella di pagamento, sul presupposto della mancata notifica dell’avviso di accertamento che ne costituiva il presupposto e, in via gradata, per ragioni attinenti al merito della pretesa impositiva;

6. a seguito della costituzione dell’Amministrazione, che aveva prodotto l’avviso di accertamento notificato, il contribuente ha dedotto un vizio di tale notifica, consistente, a suo dire, nella violazione dell’art. 148 c.p.c.;

7. la sentenza di primo grado ha ritenuto infondati i vizi relativi alla notifica e ha deciso la causa nel merito;

8. soltanto nel giudizio d’appello il contribuente ha esteso la sua contestazione, facendo valere un diverso vizio della notifica dell’avviso di accertamento, consistente nell’omesso invio della lettera raccomandata, in base alla previsione della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6;

9. tale possibilità gli era preclusa: vuoi dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 (disposizione che ha il compito di delimitare, secondo il costante insegnamento della S.C., i confini dell’accertamento del giudice, atteso che “il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la “causa petendi” entro i cui /confini si chiede l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2″ (Cass., Sez. V, 24/07/2018, n. 19616; Cass., Sez. V., 24/10/2014, n. 22662); vuoi dallo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, che vieta la proposizione nel giudizio d’appello di domande ed eccezioni nuove;

10. la sentenza impugnata ha invece accolto il ricorso del contribuente proprio sulla base di tale motivo di contestazione, in tal modo incorrendo in un “error in procedendo” che ne giustifica l’annullamento;

11. nè può dirsi che l’aver formulato, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, un motivo di contestazione concernete l’omessa notifica dell’avviso di accertamento (e dunque la sua inesistenza) consenta al contribuente di ritenere comunque introdotto nel giudizio il tema della invalidità concernente qualsiasi vizio del procedimento notificatorio e che dunque il rilievo sollevato in appello sull’invalidità della notifica a mezzo posta costituisca una semplice precisazione di quell’iniziale motivo di doglianza: per costante e condivisibile giurisprudenza, “non è ravvisabile una relazione di continenza tra la inesistenza ed i vizi di nullità dell’atto notificatorio: ciò, infatti, comporterebbe una inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la proposta eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali la eccezione si fonda e che sostanzia l’onere di allegazione ricadente esclusivamente sulla parte nel caso i cui si facciano valere – come nel caso di specie eccezioni in senso stretto (art. 2697 c.c., comma 2)” (Cass. 02/03/2017, n. 5369, Cass. 05/04/2013, n. 8398);

12. ne consegue l’accoglimento del ricorso, con assorbimento dei residui motivi;

13. la sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 22 gennaio 2020

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