Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1319 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. III, 20/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA APPIA NUOVA 543, presso lo studio dell’avvocato RUSCITTI

RITA, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVAGGIO GIOVANNI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.C. (OMISSIS), SOCIETA’ REALE MUTUA

ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1657/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

19/12/08, depositata il 04/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 19.12.2008 e depositata il 4.2.2009 in materia di risarcimento danni.

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

Il ricorso e’ inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Nel caso in esame, la formulazione dei motivi per cui e’ chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorrente ha proposto un unico motivo, di violazione di norme di diritto e di vizio di motivazione.

Sotto il primo profilo, difetta l’enunciazione del prescritto quesito di diritto, dando risposta al quale la Corte di legittimita’ risolva il caso concreto.

Ne puo’ essere considerato tale il primo periodo di illustrazione del motivo, contenuto subito dopo l’indicazione delle violazioni denunciate, posto che si riferisce alla sentenza di primo grado e non a quella oggetto dell’impugnazione con il ricorso per cassazione.

Sotto il secondo profilo, il motivo non contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perche’ insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U. 16.11.2007 n. 23730).

Pur essendo assorbenti i rilievi formulati, deve precisarsi che, in ogni caso, il ricorso sarebbe stato anche infondato, posto che la Corte di merito ha dato pieno, puntuale e motivato conto delle conclusioni cui e’ pervenuta , per il positivo accertamento del giudice penale in ordine alla insussistenza del fatto addebitato all’imputato di lesioni colpose, odierno intimato”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso e’ dichiarato inammissibile. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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