Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1319 del 19/01/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1319 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso 25137-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– rirorrnt –
contro
COCIFER DI FERRENTINO & C. SNC IN LIQUIDAZIONE,
elettivamente domiciliato, in ROMA VIA TACITO 41,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI CIOMMO,
che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonché contro
EQUITALIA ETR SPA;
Data pubblicazione: 19/01/2018
- intimatctavverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
n.
260/2009
di SALERNO,
della
depositata il
20/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
ESPOSITO.
consiglio del 22/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA
RG. 25137/10
RILEVATO
che la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con
sentenza del 20 agosto 2009, ha rigettato l’appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che
pagamento per l’anno 1999;
che la Commissione rilevava l’intervenuta decadenza del credito ai
sensi dell’art. 36 bis DPR 600/73 e degli artt. 17 e 25 DPR 602/73 e 1
c. 5 lett. C) d.l. 106/2005, osservando che al caso in esame doveva
applicarsi la disciplina transitoria di cui all’ultima norma citata, con la
conseguenza che la notifica della cartella di pagamento, intervenuta il
13/4/2006, era da ritenere intempestiva perché avvenuta oltre il
termine del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione;
che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’AGENZIA
DELLE ENTRATE sulla base di unico motivo;
che la società resiste con controricorso ;
CONSIDERATO
che con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 36 bis DPR 600/73 in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c. Osserva che la cartella di pagamento riporta solo per opportuna
conoscenza che trattasi di liquidazione ex art. 36 bis DPR 600/73,
laddove il contribuente, ottenuta la rateizzazione, ha omesso il
versamento di tre rate su cinque, con la conseguenza che, essendosi la
violazione perpetrata al momento del mancato versamento delle rate,
aveva accolto il ricorso proposto da Cocifer s.n.c. avverso cartella di
riferibili agli anni dal 2002 in poi e non al tempo in cui si era realizzata
l’originaria violazione, il termine decadenziale non può dirsi compiuto;
che va esaminata preliminarmente l’eccezione di decadenza
-,22f
dall’impugnazioney formulala nel controricorso sul rilievo che al
•
momento della proposizione del ricorso (22/10/2010) doveva ritenersi
spirato tanto il termine semestrale, quanto anche il termine annuale,
che detta eccezione è infondata, ove si consideri che il termine di
decadenza dall’impugnazione è annuale, trattandosi di processo
iniziato antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 69 del
2009, ed operando, quanto al termine annuale, il doppio computo del
periodo feriale (si veda sul punto Cass. n. 22699 del 04/10/2013:
avuto riguardo alla data della sentenza impugnata (20/8/2009);
che sono infondate, altresì, le ulteriori eccezioni di inammissibilità,
formulate, rispettivamente, ex art. 360 bis cod. proc. civ. e sul rilievo
che trattasi di difese nuove, poiché all’accoglimento della prima osta
quanto si dirà in sede di delibazione del ricorso, mentre, quanto alla
seconda, va rilevato che dal tenore della sentenza impugnata risulta
che era stata già posta nei precedenti gradi la questione attinente alle
conseguenza della rateizzazione dell’imposta;
fondatezza. Dal tenore della sentenza si evince, infatti, che è
intervenuta la rateizzazione dell’imposta e che l’omissione ha
riguardato proprio il pagamento di alcune rate. Delle predette
circostanze, incontroverse, non risulta che sia stato tenuto
adeguatamente conto nell’iter decisionale, che, ai fini del computo del
termine di decadenza del credito ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/73 e
degli artt. 17 e 25 DPR 602/73 e 1 c. 5 lett. C) d.l. 106/2005, ha fatto
riferimento esclusivamente al tempo in cui si era realizzata l’originaria
violazione;
che, pertanto, la sentenza deve essere cassata, con rinvio al giudice
del merito affinché esamini la questione attinente alla decadenza del
tributo tenendo conto dei tempi della intervenuta rateizzazione,
provvedendo, altresì, in ordine alle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale di Roma
in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 22/9/2017
che, passando all’esame del motivo di ricorso, si deve rilevare la sua