Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13189 del 25/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2017, (ud. 07/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29883-2015 proposto da:

V.V. C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO

PREDEN, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15658/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 24/07/2015 R.G.N. 6142/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DOPONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO, che ha concluso per l’inammissibilita o rigetto;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO CONTE per delega Avvocato PIERFRANCESCO

BRUNO;

udito l’Avvocato LIDIA CARCAVALLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.V., unitamente agli altri ricorrenti di cui in epigrafe, ha proposto ricorso per revocazione sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. contro la sentenza resa da questa Corte in data 24/7/2015, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal V. e da altri lavoratori contro la sentenza resa dalla Corte d’appello dell’Aquila, sul presupposto che erano decorsi oltre sessanta giorni dalla data di cessazione della sospensione disposta dalla corte d’appello ai sensi dell’art. 398 cod. proc. civ. e, comunque, dalla data di pubblicazione della sentenza pronunciata dalla stessa Corte d’appello sul ricorso per revocazione.

L’Inps resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il ricorso è infondato.

Le vicende che hanno dato luogo al presente possono così riassumersi.

1.1. Gli odierni ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi conseguenti all’esposizione qualificata ultradecennale all’amianto. Il tribunale di Vasto ha accolto le loro domande.

1.2. Proposto appello dall’Inps, la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 36/2013, pubblicata il 23/1/2013, ha confermato il diritto al beneficio per alcuni lavoratori; per altri ha ritenuto applicabile la L. n. 326 del 2003, art. 47 e ha dichiarato, nei confronti di costoro, la decadenza dall’esercizio del diritto.

1.3. Contro questa sentenza, gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione con atto del 22/2/2013, chiedendo contestualmente la sospensione dei termini per il ricorso per cassazione, che è stata concessa fino al 17/10/2013.

1.4. La sentenza per revocazione è stata pubblicata il 27/11/2013 (n. 1301), ed ha deciso per il rigetto del ricorso.

1.5. Conclusosi il giudizio di revocazione, S.A., + ALTRI OMESSI

1.6. I ricorsi sono stati notificati all’Inps il 6/3/2014 (quello proposto da C.A.) e il 5/3/2014 (quello degli altri ricorrenti).

1.7. La Corte di cassazione, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato tardivi i ricorsi in quanto proposti oltre il termine di sessanta giorni dalla data di cessazione della sospensione (17/10/2013), nonchè dalla data di pubblicazione della sentenza sul ricorso per revocazione (avvenuta il 27/11/2013).

3. La parte ricorrente ritiene che la sentenza sia affetta da errore revocatorio, in quanto la Corte di legittimità, per un verso, non avrebbe valutato l’eccezione processuale da essa proposta nelle memorie ex art. 378 cod. proc. civ. e, per altro verso, non avrebbe rilevato che la notificazione dell’atto di citazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, avente ad oggetto la revocazione della sentenza della Corte d’appello dell’Aquila era stata fatta alla parte personalmente, ossia all’Inps, e non invece al procuratore nel domicilio eletto. Assume pertanto che tale notificazione era inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione nei confronti sia del notificante che del destinatario.

4. Il dedotto errore revocatorio è insussistente.

4.1. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che in tema di revocazione delle sentenze della cassazione, l’omesso esame di una memoria depositata ex art.380 bis c.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso (Cass. ord., 7/11/2016, n. 22561; v. pure Cass. 6/06/2016, n. 11530, e Cass. ord. n. 714 del 18/01/2012).

4.2. Nel caso in esame, difetta la decisività del fatto che, indicato nella memoria ex art. 378 c.p.c., non sarebbe stato considerato da questa Corte con la sentenza oggi impugnata per revocazione, ossia la nullità della notificazione dell’atto di citazione per revocazione.

Premesso che nel giudizio per revocazione l’Inps si è costituito, sicchè la nullità della notificazione è stata improduttiva di effetti avendo comunque l’atto raggiunto il suo scopo (Cass. 3/07/2014, n. 15236; Cass. 4/04/2008, n. 8777), la notificazione dell’atto di citazione in revocazione è un fatto del tutto irrilevante ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, dovendosi aver riguardo, come dies a quo, al momento del deposito del ricorso per revocazione (o, nel caso in esame, in cui il giudizio per revocazione è stato erroneamente introdotto con atto di citazione, al momento del deposito dell’atto di citazione: cfr. Cass. 29/02/2008, n.5468; Cass. 15/05/2014, n.10643), in applicazione del rito speciale del lavoro (Cass. 23/06/2016, n. 13063; Cass. 9/06/2010, n. 13834; Cass. 29/9/2009, n. 20812).

4.3. Ed invero, nel rito del lavoro, l’impugnazione si perfeziona, ai sensi dell’art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem per effetto del quale si instaura il rapporto processuale: il compimento di tale attività formale e acceleratoria è equiparabile alla notificazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che la tempestività del successivo ricorso per cassazione proposto dalla medesima parte dev’essere verificata con riguardo al termine di sessanta giorni da detto deposito. Ne consegue che, ove la sentenza impugnata per revocazione sia stata pronunciata col rito del lavoro, poichè esso prevede che l’impugnazione si perfeziona col deposito del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, è da questa data che decorre il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione e non dalla successiva notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte (Cass. 29/09/2009, n.20812), non trovando applicazione l’art. 399 cod. proc. civ., commi 1 e 2, che impone il deposito della citazione entro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito.

4.4. Deve pertanto ribadirsi il principio, già affermato da questa Corte secondo cui, nel rito del lavoro, il deposito del ricorso per revocazione di una sentenza in grado di appello integra, nei confronti della parte istante, conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, la cui tempestività dev’essere pertanto verificata sia con riguardo al termine lungo di impugnazione (ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ.) che a quello di sessanta giorni dalla domanda di revocazione, salvo che il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, (Cass. 20/12/2004, n. 23592; Cass. 20/1/2006, n. 1196; Cass. 22/03/2013, n. 7261).

4.5. In tal caso, – considerato che la disciplina del concorso fra l’istanza di revocazione della sentenza d’appello e il ricorso per cassazione è caratterizzata, in linea generale, dall’insussistenza di un effetto sospensivo automatico, conseguente all’istanza di revocazione, del termine per proporre il ricorso per cassazione, – il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione, in caso di accoglimento della relativa istanza, coincide con quella di emanazione del provvedimento previsto dall’art. 398 c.p.c., comma 4, e riprende a decorrere dal momento in cui la sospensione cessa (in tal senso Cass. 22/3/2013, n. 7261).

5. Facendo applicazione dei principi su richiamati ed essendo evidente che la somma del tempo trascorso tra il deposito del ricorso per revocazione e il provvedimento di sospensione con quello intercorso tra la cessazione della sospensione e la notifica del ricorso per cassazione, – quest’ultimo già di per sè eccedente i sessanta giorni previsti dall’art. 325 cod. proc. civ. -, emerge l’insussistenza del vizio revocatorio addebitato alla sentenza.

6. Il ricorso per revocazione deve dunque essere rigettato. In mancanza di autodichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio, secondo la regola della soccombenza.

Poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4500,00, di cui Euro 4300,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA