Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13189 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. II, 24/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 24/06/2016), n.13189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17363-2011 proposto da:

B.P., (OMISSIS) elettivamente domiciliata

in Roma, Via Marcello Prestinari 13, presso lo studio dell’avvocato

PALLINI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROBERTO MICHELONI, come da procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

BA.BR.MA., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma, V. Pacuvio 34, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati CAVALLONE BRUNO, GIORGIO POGLIANI, come da procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza a 1065/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

12/05/2016 dal Consigliere Parziale Ippolisto;

uditi gli avvocati Mara Parpaglioni per delega Pallini e Lorenzo

Romanelli per delega Guido Romanelli, che si riportano agli atti e

alle conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, Dott. CELESTE Alberto, che

conclude per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine per il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

la corte atto di citazione notificato il 28.9.2001, (OMISSIS), adottato dalla sig.ra B.R. come da decreto del Tribunale di Milano dell’11.06.1997, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecco, la sig.ra B. P., sorella di R., per vedere riconosciuti, a seguito del decesso dell’adottante, i propri diritti quale unico erede della signora R., deceduta il (OMISSIS), che era comproprietaria al 50% con la sorella P. di alcune unità immobiliari site in (OMISSIS) e locare a terzi.

L’attore esponeva che, dal giorno della MORTE della sig.ra R., la sorella P. aveva preso a trattenere l’intero ammontare dei canoni delle unità immobiliari in locazione a terzi, senza corrispondergli la quota di spettanza in quanto legittimo unico erede della defunta.

Domandava, quindi, la condanna della convenuta alla restituzione dei canoni di locazione e spese condominiali indebitamente trattenuti (relativi al terzo e al quarto trimestre del 2000 ed al primo e al secondo trimestre del 2001) per un ammontare di Lire 123.066.425 oltre interessi, più gli iulteriori canoni già maturati o maturandi in corso di causa.

2. Si costituiva in giudizio la sigra B.P. chiedendo il rigetto delle pretese attoree e formulando domanda riconvenzionale con cui chiedeva all’attore il pagamento di una indennità (da determinarsi in corso di causa e comunque”quantificabile quantomeno e in Lire 80.500.000 per ciascun anno di utilizzo esclusivo degli immobili in discorso”) per l’utilizzo esclusivo degli immobili di comune proprietà siti in (OMISSIS), nonchè al pagamento della quota del 50% delle spese da lei sostenute per la manutenzione degli immobili comuni siti in corso (OMISSIS) per un totale di Lire 12.000.000.

3. Con sentenza 98/2004 il Tribunale di Lecco rigettava, in quanto non provate, le domande di entrambe le parti, compensando le spese di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza.

4. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello Ba.

B.M. l’appellante censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui rigettava la sua domanda per non aver fornito la prova dell’esistenza dei contratti di locazione degli immobili siti in (OMISSIS), rappresentando la sussistenza in atti di precisi riscontri documentali a sostegno della domanda svolta, ed inoltre sottolineando come la convenuta non avesse mai contestato le Circostanze addotte nelle domande attoree ed anzi avesse formulato domanda riconvenzionale di compensazione dell’eventuale debito accertando con il credito da ella vantato in relazione alle spese di manutenzione degli immobili. Il Br., inoltre, contestava la mancata ammissione del procedimento incidentale di rendiconto ex art. 263 c.p.c..

Riproponeva, infine, le medesime domande di merito rigettate in prima istanza.

5. Si costituiva in giudizio l’appellata sig.ra B.P. che si limitava a contestare i motivi d’appello formulati dalla controparte, senza riproporre la domanda riconvenzionale articolata in odino grado. L’appellata contestava l’esistenza dei contratti di locazione posti olla base della domanda attorea e la qualificazione del preteso credito, rilevando, inoltre l’inammissibilitgà dei documenti prodotti dal sig. Br. per la prima volta nel giudizio d’appello. Conseguentemente richiedeva il rigetto integrale di tutte le domande svolte dall’appellante e la conferma della sentenza impugnata.

6. La Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello del sig. Ba.Br.Ma..

6.1 – La Corte territoriale evidenziava come dalla documentazione prodotta in primo grado dall’attore, riguardante in particolar modo una raccomandata indirizzata dalla sig.ra B.P. alla Bonomi s.p.a. conduttrice di uno degli immobili in oggetto, si ricavava il riconoscimento, da parte della convenuta, dell’esistenza del contratto di locazione in oggetto e della percezione dei canoni d’affitto. Si trattava di un documento clic, pur facendo prova in relazione ad uno solo dei contratti di locazione, risultava idoneo a giustificare in via presuntiva l’esistenza di una situazione analoga anche con riferimento agli altri immobili.

6.2 – Il giudice d’appello, inoltre, ammetteva i contratti di locazione prodotti dall’appellante ritenendoli prove precostituite indispensabili ai fini della decisione, escludendo che l’omessa tempestiva produzione di tali documenti fosse da imputarsi ad una inerzia colpevole della parte, in quanto essi non erano all’epoca nella sua disponibilità. La Corte ordinava, infine, all’appellata la presentazione del conto di gestione degli immobili in ometto ai sensi dell’art. 263 c.p.c. e ss. La sig.ra B.P. depositava un mero prospetto privo di sottoscrizione che il Collegio riteneva del tutto insufficiente ad assolvere all’obbligo di rendiconto, ammettendo perciò il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, ai sensi dell’art. 265 c.p.c., comma 1.

6.3 – Sulla base del giuramento prestato dal sig. Ba.Br.

M., la Corte d’Appello condannava la sig.ra B. P. al pagamento in favore dell’appellante di Euro 360.733,50, oltre 36.975,83 a titoli di interessi legali sino al 9.10.2007, più interessi alla data del saldo effettivo. All’appellata erano addebitate anche le spese di lire di entrambi i gradi di giudizio.

7. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione la Sig.ra B.P., articolando tre motivi di censura.

Resiste con controricorso il sig. Ba.Br.Ma., che ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce:

1.1. Col primo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto (gestione di affari altrui) controverso e decisivo per il giuidizio –

omessa valutazione di documenti decisivi per il giudizio” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità del procedimenmto”. Con riguardo alle censure su riportate la ricorrente svolge le seguenti argomentazioni.

La Corte d’Appello riteneva che l’obbligo di rendiconto in capo alla sig.ra B. discendesse dalla gestione di affari altrui ex art. 2028 c.c. e ss, quantunque tale gestione unilaterale non fosse stata neppure mai prospettata dall’attore in alcuno degli atti prodotti. Difettava, quindi, ab origine la giustificazione della pretesa di rendiconto formulata, peraltro, solo in via istruttoria.

Dunque, la domanda di parte attorea, inerente la restituzione delle somme che l’odierna ricorrente avrebbe indebitamente trattenuto, risultava sfornita di ragioni di fatto e di diritto che la giustificassero. Rileva ancora di non aver in alcun modo ammesso di aver percepito somme di pertinenza dell’attore, contestando decisamente la sua pretesa. La Corte di appello, nell’ordinare all’appellata (odierna ricorrente) la presentazione del conto ha del tutto omesso di motivare la sua decisione, assumendo come dato di fatto che ella avesse operato una gestione unilaterale di affari altrui da cui discendeva ex art. 2030 c.c. l’obbligo di rendiconto.

La Corte d’Appello ha fondato la decisione di ordinare l’esibizione del rendiconto sulla base di premesse erronee, in quanto la lettera indirizzata dalla sig.ra B. alla “Bonomi s.p.a.” non costituiva in alcun modo prova di una gestione di affari altrui” ma al più del presunto incasso fraudolento da parte della B. di somme di spettanza del sig. Ba.Br.. D’altronde, nel suddetto documento l’odierna ricorrente si limitava a sostenere che il canone di locazione non dovesse essere versato al sig. Ba.

B. in quanto questi non aveva dimostrato la sua qualità di erede, implicitamente intendendo che allorchè tale qualità fosse stata dimostrata, il motivo di opposizione sarebbe venuto meno. Solo dopo vari giorni da tale missiva, il sig. Ba.Br.

comunicava con raccomandata (prodotta dallo stesso attore) alla ricorrente la propria qualità di crede della sig.ra B. R.. Infine, nessuna prova circa la sussistenza di una gestione di affari altrui può ricavarsi dalle difese svolte dall’odierna ricorrente che, a fronte dello scarno contenuto nell’atto di citazione del sig. Ba.Br., si limitava ad una generica opposizione e ad eccepire La carenza di materiale probatorio.

La Corte di Appello ha omesso di valutare il contenuto di 23 raccomandate, datate 7 maggio 2001, che il sig. Ba.Br., poco dopo il decesso della sig.ra B.R., ha inviato a tutti gli inquilini del complesso immobiliare di cui la defunta era proprietaria al 50% con la sorella, al fine di notiziarli della qualità di erede universale della medesima e quindi di nuovo comproprietario degli immobili invitandoli a corrispondergli canoni e spese per la quota di SUA spettanza. La circostanza addotta dal sig. Ba.Br. secondo cui i conduttoti delle unità immobiliari di (OMISSIS), contro la volontà espressa del loro locatore, avessero pagato l’intero ammontare del canone di locazione alla sola B.P., doveva risultare, alla luce di quanto esposto, almeno dubitabile, e perciò avrebbe dovuto essere motivata con maggior rigore dalla Corte d’Appello. La motivazione a sostegno della sentenza impugnata appare perciò carente nella misura in cui il giudicante ha omesso di cretinate documenti prodotti in giudizio e non contestati, rilevanti in ordine alla sussistenza dell’obbligo di rendiconto e, dunque, della giustificazione del procedimento di cui all’art. 263 c.p.c. e ss.. La corretta valutazione dei suddetti elementi, invece, avrebbe dovuto indurre la Corte a dichiarare inefficace l’ordine di rendiconto ed il giuramento estimatorio prestato dall’appellante, rigettando le domande da quest’ultimo proposte.

La illogicità della decisione della Corte territoriale di espletare il procedimento di rendiconto si evince, altresì nella parte della sentenza in cui la si giustifica con la difficoltà per l’attore di fornire la prova dei fatti dedotti. Tuttavia, se l’appellante avesse voluto, non avrebbe Avuto alcuna difficoltà ad ottenere copia dei contratti di locazione inerenti i ventitrè immobili siti in (OMISSIS) e produrli in giudizio (come ha fatto), nè avrebbe avuto alcuna difficoltà a citare in giudizio i conduttori in veste di testimoni, al fine di provare la fondatezza delle domande formulate, in quanto ne conosceva le generalità per aver loro inviato la raccomandata del 7 maggio 2001 precedentemente menzionata.

Ciò evidenzia l’illogicità del convincimento della Corte in ordine alla presunta difficoltà ad assolvere l’onere probatorio da parte dell’appellante.

La decisione della Corte d’Appello risulta affetta da vizio motivazionale nella parte in cui omette di giustificare perchè abbia fatto coincidere il termine finale della gestione d’affari altrui con lo scioglimento della comunione tra le parti. Tale termine andava più correttamente riferito alla data di introduzione del giudizio, o quanto meno alla data di produzione da parte dell’attore dei contratti di locazione cointestati (prodotti con l’atto d’appello), perchè da quel momento in poi il sig. Ba.Br. non avrebbe più potuto negare di avere conoscenza dei rapporti medesimi, potendo pretendere direttamente l’adempimento da parte degli inquilini.

12 – Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione o falsa applicazione di norme di di diritto (erropnea applicazione degli artt. 265 e 241 c.p.c. e art. 2736 c.c.)-, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 la “nullita del procedimento”. Con riguardo alle censure su riportate la ricorrente svolge le seguenti argomentazioni.

La Corte d’Appello, una volta ammessa l’azione di rendiconto con ordinanza del 12.10.2004, riteneva tuttavia insussistenti le condizioni di ammissibilità del giuramento richiesto dall’appellante nella successiva ordinanza del 20.102006. Ciò nondimeno, con la successiva ordinanza del 9.102002 pure in assenza di qualsivoglia mutamento del quadro probatorio, il Collegio ammetteva il giuramento estimatorio sulla base del quale decideva la controversia. Ammettendo tale giuramento la Corte ha violato l’art. 265 c.c., comma 1 nella parte in cui richiama il disposto dell’art. 241 c.p.c. che giustifica il deferimento del giuramento ad una delle parti “soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa “. La Corte, infatti, ha omesso di rilevare la sussistenza della condizione di ammissibilità richiesta dal codice di rito e lo ha ammesso a prestare il giuramento estimatorio quantunque egli non fosse impossibilitato ad accertare per altra via l’entità delle somme dovute. L’appellante, infatti, avrebbe potuto agevolmente calcolare le somme di spettanza sulla base dei dati ricavabili da documenti prodotti in causa (copie dei contratti di locazione degli immobili sin in (OMISSIS)) e applicando gli indici ISTAT. In più, poteva addivenirsi alla determinazione degli importi dovuti anche attraverso la prova testimoniale, l’interrogatorio formale o altri mezzi di prova, risultando l’accertamento tutt’altro che impossibile (come invece richiede l’art. 241 c.p.c.).

Inoltre, il giudicante ha violato l’art. 241 c.p.c. anche nella parte in cui statuisce che “il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia” demandando illimitatamente alla discrezionalità del creditore la determinazione della somma dovuta.

3. Col terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto principi generali in materia e art. 2739 c.c.”; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 il vizio di omessa insufficiente e contraddiuttoria motivazione e circa un fatto controveso e decisivo per il giudizio” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità della sentenza o del procedimento”.

Il giuramento deve avere ad oggetto circostanze a conoscenza del soggetto che lo presta, e la particolare efficacia probatoria ad esso conferita è controbilanciata dalla possibilità che chi subisca gli effetti del giuramento possa agire per farne accertare la falsità, con conseguente irrogazione delle sanzioni previste per chi giura il falso. Tuttavia, nel caso di specie, il sig. Ba.Br. non dichiarava alcun fatto di sua conoscenza, ma si limitava ad effettuare un’operazione contabile sulla base delle copie dei contrarti di locazione. Si tratta di un calcolo matematico che non può essere assoggettato a giudizio di falsità, escludendo, dunque, che l’appellata potesse azionare le tutele previste dall’ordinamento a fronte del giuramento estimatorio. Inoltre l’art. 2739 c.c. afferma che il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui), ma si tratta di condizione che non ricorre nel caso di specie in quanto l’appellante, come precedentemente chiarito, non ha dichiarato alcun fatto di sua conoscenza.

2. Il ricorso è infondato va rigettato.

2.1 – Il primo motivo è articolato su svariate censure in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, tanto da non rendere agevolmente comprensibile cosa e perchè si contesa la decisione della Corte milanese. Le doglianze sembrano riguardare la ritenuta sussistenza, in capo alla convenuta, dell’obbligo del rendiconto, che si assume mai invocato dall’attore. Peraltro, come osservato dalla Corte di appello, proprio dall’atto di citazione di quest’ultimo si evince il fondamento di tale obbligo ex lege, stante la prospettazione secondo cui l’odierna ricorrente, comproprietaria in ragione della metà delle unità immobiliari in questione, concesse in locazione a terzi, aveva continuato, anche dopo la morte della comproprietaria e locatrice sorella R., ad incassare dai relativi conduttori per intero i canoni, senza corrispondere all’odierno “controricorrente, il 50% di sua spettanza, quale erede universale della sorella R., e ciò fino allo scioglimento della comunione. Di qui la configurabilità della “gestione di affari altrui” ai sensi degli artt. 2028 e 1105 c.c.. Nè un diverso convincimento può desumersi dalla riportata lettera del 12/4/2001 indirizzata dalla signora P. ad uno dei conduttori, mentre sembra una mera congettura ritenere che Ma. avesse istituito già un rapporto diretto con tutti i conduttori degli immobili locali per la riscossione dei canoni a lui spettanti. In tal senso si snoda, condivisibilmente la motivazione della Corte locale, che ha esaminato adeguatamente le circostanze emerse dal giudizio, valorizzando particolare il comportamento della odierna ricorrente e sintetizzando il tutto in una valutazione, che, in quanto adeguatamente motivata, risulta indenne dalle censure mosse in questa sede. La Corte locale ha, infatti, valutato l’ammissibilità dei documenti prodotti in appello, giustificandone la tardività in relazione alle concrete difficoltà di acquisirli, stante il tempo che normalmente intercorre per far valere la qualità di erede e stante la disponibilità diretta dei documenti in capo alla odierna ricorrente. Parimenti la Corte di appello ha offerto una motivazione convincente circa il comportamento dell’odierno controricorrente nei riguardi dei conduttori a fronte della chiara volontà della ricorrente di impedire la percezione dei canoni, sulla base della non ancora provata qualità di erede da parte del signor m.. Di qui anche la ragionevole conclusione dell’incasso dei canoni per intero effettuato dall’odierna ricorrente a fronte del suo comportamento complessivamente tentato in giudizio.

2.2 – Anche il secondo motivo e articolato con la stessa tecnica del primo e presenta identiche problematicità. La ricorrente sembra rivolgere le sue critiche all’ammesso giuramento estimatorio, ma – a prescindere dalla discrezionalità da parte della Corte territoriale risultano sussistenti i presupposti per l’ammissione del mezzo istruttorio di cui all’art. 265 c.p.c., nell’ambito del procedimento di rendiconto di cui sopra, stante la mancata presentazione ad opera della parte obbligata e l’impossibilità di accertare altrimenti il valore dei canoni locativi rivendicati. Il tutto adeguatamente motivato.

2.3 – Infine, anche il terzo motivo si moda con riguardo all’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5). La ricorrente sembra lamentarsi dell’oggetto di tale giuramento, deducendone profili di inammissibilità, senza però tener conto della specificità di tale giuramento. (art. 211 c.p.c., che verte proprio sulle “somme a lui dovute”, ossia spettanti a chi, appunto creditore, presta il giuramento. La circostanza di aver giurato su elementi contabili messi a disposizione da tecnici della materia non muta le conclusioni, posto che la responsabilità di tale giuramento con le conseguenze di legge ricade esclusivamente su chi lo presta.

3. le spese seguono la soccombenza.

PQM

le Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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