Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13189 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 17/05/2021), n.13189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 776/2020 proposto da:

C.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NOEMI NAPPI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE – SEZIONE

DI PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 751/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato

il 07/11/2019 R.G.N. 6467/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

che

1. con decreto n. 751/2019 il Tribunale di Perugia ha respinto la domanda di C.M., cittadino del (OMISSIS), di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.M. sulla base di quattro motivi;

3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, censura il mancato approfondimento istruttorio delle ragioni dell’eventuale genericità del narrato e la omessa verifica circa il ragionevole sforzo fatto dal richiedente per circostanziare la domanda;

2. con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), censura la sentenza impugnata in relazioni alle conclusioni tratte dalle fonti utilizzate per ricostruire la situazione del paese di origine del ricorrente;

3. con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), censura la sentenza impugnata per avere escluso la esistenza di un conflitto armato e di una situazione di violenza generalizzata in Gambia sulla base di fonti che assume non precise ed aggiornate;

4. con il quarto motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di motivazione, censura il rigetto della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; in particolare si duole della omessa indagine comparativa tra le condizioni di vita in Gambia e le condizioni in Italia;

5. il ricorso è inammissibile;

5.1. la procura alle liti, conferita su foglio separato spillato al ricorso per cassazione, è priva di specificità in quanto non contiene alcun riferimento all’instaurando giudizio di cassazione; la nomina quale difensore e procuratore speciale dell’Avv. Noemi Nappi fa, infatti, riferimento ad “ogni fase e grado, anche nelle fasi dell’esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame…”, espressioni intrinsecamente incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali;

5.2. come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di questa Corte, in tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, la procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso “ex” art. 83 c.p.c., come modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1, benchè sia da presumere speciale e specificamente conferita per la proposizione della impugnazione cui accede, non è valida allorchè contenga espressioni incompatibili con il ricorso per cassazione e univocamente dirette in via esclusiva a cause diverse e ad attività proprie di altri giudizi o fasi processuali (Cass. n. 18257/2017, n. 23381/2004);

6. l’Amministrazione si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione e non ha svolto alcuna attività difensiva sicchè non occorre provvedere sulle spese del giudizio;

7. poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 32008/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’Avv. Noemi Nappi dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

 

 

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