Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13189 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 06/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20403/2006 proposto da:

M.A., M.V. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato OLIVA Vincenzo, con

studio in 81030 CESA (CE), Via G. Verdi, 12, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

B.S., SAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 149/2005 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, emessa il 20/05/2005, depositata il 23/05/2005; R.G.N.

940/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato OLIVA VINCENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 21 gennaio 2000 e date successive M.V. e M.A. hanno convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Aversa, B.S. nonchè la Sai s.p.a. chiedendo che – accertata la responsabilità del primo in ordine al sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) tra il ciclomotore Piaggio Freecom condotto da M.V. che trasportava M.A. e la vettura Fiat Panda (OMISSIS) di proprietà del B. e dallo stesso condotta e assicurata presso la Sai s.p.a. – i convenuti fossero, in via tra loro solidale, condannati al risarcimento dei danni tutti patiti da essi attori.

Costituitasi in giudizio la Sai s.p.a. ha eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori nonchè quella passiva di essa concludente e contestando, comunque, le pretese avversarie sia in ordine all’an debeatur che in merito al quantum.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito giudice ha, parzialmente, accolto la domanda attrice e, per l’ effetto, condannato la convenuta Sai s.p.a. al pagamento, in favore di M.V. della somma di Euro 4.196,21 oltre interessi e in favore di M. A. di Euro 1.846,33 oltre interessi.

Gravata tale pronunzia dalla soccombente Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. nel contraddittorio del B., rimasto contumace, nonchè dei M. che – costituitisi in giudizio – hanno chiesto il rigetto della avversa impugnazione, il tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione di Aversa, con sentenza 20 – 23 maggio 2005 ha accolto il gravame e, in totale riforma della pronuncia del primo giudice, ha rigettato ogni domanda proposta dai M..

Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso – affidato a due motivi M.V. e M. A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In ordine al merito della vertenza e alla ritenuta, dal primo giudice, esclusiva responsabilità del B. in ordine al verificarsi del sinistro per cui è controversia ha osservato il giudice di secondo grado che le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado non appaiono condivisibili in quanto non aderenti alle emergenze processuali del tutto generiche e insufficienti.

A dire di parte attrice – ha evidenziato il tribunale – la prova della sussistenza dei fatti cosi come descritti in citazione è stata offerta inequivocabilmente. Tale assunto non appare condivisibile.

Si precisa, infatti, da parte del giudice di appello, che nel presente giudizio, gli unici elementi probatori offerti dall’attore (relativi alla sussistenza del solo fatto da provare e cioè quello narrato in citazione) sono la deposizione resa dall’unico teste escusso e quanto dichiarato dalla parte convenuta (contumace) nella denunzia in atti.

Peraltro:

– le dichiarazioni dell’unico teste escusso non ha offerto elementi incontrovertibili utili ad una ricostruzione certa dei fatti generatori del danno per come narrati in citazione. In argomento appare illuminante anche quanto riferisce il teste escusso: “… ho sentito un rumore … mi girai verso il posto ove era avvenuto l’incidente e vidi che i due ragazzi cadevano a terra ..”. Appare evidente e incontrovertibile che l’ unico teste (già in quanto unico insufficiente) non ha visto, non conosce e, in ogni caso, non riferisce alcuna specifica circostanza afferente il sinistro e la dinamica dello stesso;

– la sola circostanza che il convenuto contumace abbia denunciato il sinistro … non può di per sè essere ritenuta da sola idonea a ritenere come ammessi i fatti dedotti. E’ noto infatti, che la denuncia in atti, pur avendo il valore di prova liberamente valutabile, non è ritenuta da sola idonea a fondare la decisione.

2. I ricorrenti censurano nella parte de qua la sentenza impugnata lamentando:

– da un lato, violazione ed errata interpretazione di norme di legge, artt. 2043 e 2054 c.c., con l’art. 2697 cod. civ., omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,. Violazione dell’art. 100 c.p.c. con artt. 116 e cod. proc. civ. e con l’art. 1140 cod. civ.; errata e falsa) interpretzione degli artt. 2121 – 2129 cod. civ. con vizio di interpretazione dei mezzi istruttori, il tutto in ordine all’an debeatur primo motivo;

– dall’altro, omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia. Art. 360. 5 cod. proc. civ., n. 5, secondo motivo.

Si assume in buona sostanza, che è evidente l’errore del tribunale dal momento che nella sua attività di ricerca e utilizzo delle prove offerte dai ricorrenti non solo omette di effettuare una dovuta valutazione complessiva delle dichiarazioni del teste escusso soffermandosi solo su una parte e senza alcun collegamento con altri elementi probatori, ma trascura sistematicamente l’importanza della prova documentale riguardante la denuncia di sinistro.

3. Le censure, per più profili inammissibili, per altri manifestamente infondate, non colgono nel segno.

3. 1. Quanto ai sopra rilevati profili di inammissibilità si osserva – in termini opposti rispetto a quanto suppone la difesa di parte ricorrente – che quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048;

Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145;

Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

3.2. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di Cassazione).

Viceversa, la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonchè Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione;

Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

3.3. Non controversi i principi sopra esposti è agevole osservare che nella specie la difesa di parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge indicate nella intestazione del primo motivo (artt. 1140, dal 2043 al 2054, 2697, dal 2727 al 2729 cod. civ.) omette di indicare quale sia la interpretazione, data – dalla sentenza impugnata delle ricordate disposizioni – e quale, invece, quella corretta delle stesse molteplici disposizioni normative prospettata dai ricorrenti e conforme a quella offerta dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice e dalla dottrina più autorevole.

In realtà i ricorrenti si limitano a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere dei ricorrenti inadeguata, sollecitando, così, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

3.4. Quanto alla denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., si osserva che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (tra le tantissime, Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2935; Cass. 14 febbraio 2001, n. 2155).

3.5. In merito, ancora, alla denunziata violazione – da parte del giudice di secondo grado – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, dell’art. 112 c.p.c., si osserva che la omessa pronuncia su una domanda, ovvero su un motivo di appello o su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte o, ancora, la pronunzia di ufficio su una domanda o su una eccezione che la legge rimette alla parte, integra una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (Tra le tantissime, Cass. 19 gennaio 2007, n. 1196; Cass., sez. un., 27 ottobre 2006, n. 23071; Cass. 6 aprile 2006, n. 8097; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4019; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 22897).

3.6. In forza del principio della autosufficienza del ricorso per cassazione – e di cui all’art. 366 cod. proc. civ., n. 4 – era puntuale onere dei ricorrenti che denunziano la interpretazione data dal giudice di secondo grado sia della deposizione dell’unico teste escusso sia della denunzia di sinistro trascrivere, integralmente, in ricorso, da un lato, la deposizione resa dal teste, per la parte successiva a quella riferita dalla sentenza impugnata, dall’altro, della denuncia di sinistro.

Atteso che quanto alla prima i ricorrenti si sono limitati a riportare esclusivamente le parole contenute nella parte della deposizione successiva a quella trascritta dal giudice di appello che a giudizio della difesa dei ricorrenti giustificano una soluzione della controversia diversa da quella fatta propria dalla sentenza oggetto di ricorso, mentre in ordine alla seconda (denunzia del sinistro) è semplicemente indicato l’ oggetto della stessa, è palese la inammissibilità della deduzione, sotto entrambi i profili in cui si articola.

3.7. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può tacersi che il giudice di appello ha ritenuto di non poter trarre elementi di giudizio dalla deposizione del teste perchè questi ha ammesso di non avere assistito, de visu al verificarsi dell’incidente, ma che – udito un rumore – si è girato verso il posto ove era avvenuto l’incidente, scorgendo i due ragazzi a terra.

E’ evidente, per l’effetto, che è assolutamente irrilevante, al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia, l’accertamento del luogo in cui il sinistro si era verificato e la probabile direzione di marcia dei vari veicoli nonchè l’esistenza di segnali di “Stop”, certo essendo che nulla ha percepito e, quindi, ha potuto riferire il teste in ordine alle concrete modalità dell’impatto dei veicoli (velocità tenuta, manovre fatte ecc.).

Specie considerato che il teste non è stato in grado di riferire neppure il punto preciso in cui si è verificata la collisione (al fine di accertare la esistenza di una eventuale precedenza di fatto, come ad esempio, nella eventualità il motociclo fosse sopravvenuta allorchè l’autovettura stava già impegnando l’incrocio).

3.8. Al riguardo, comunque, si osserva in punto di diritto, altresì:

– da un lato, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezzar correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ. (Tra le tantissime, Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809);

– dall’altro, che la denuncia del sinistro inviata alla compagnia assicurativa e al (presunto) danneggiato da chi era al volante del veicolo non è di per sè sufficiente a far scattare la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ., atteso che perchè possa farsi applicazione di tale presunzione è pur sempre necessario che risulti accertata, oltre che la verificazione dell’evento dannoso, il suo collegamento causale con l’atto che si assume essere produttivo del danno (Cass. 22 aprile 2009, n. 9530. Sempre in argomento, cfr., altresì, Cass. 31 maggio 2006, n. 13019, secondo cui in caso di denuncia congiunta di sinistro ai sensi del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 5, conv., con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, gli effetti del relativo modulo sono nel rapporto fra i due conducenti quelli della confessione stragiudiziale, mentre in riferimento alla situazione di litisconsorzio necessario, in giudizio promosso contro la società assicuratrice, sono disciplinati dalle norme di portata generale e, particolarmente, per quanto concerne i responsabili di cui all’art. 2054 cod. civ., dal principio sancito dall’art. 2733 cod. civ., u.c., a norma del quale la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti e, perciò, non solo nei riguardi della società assicuratrice del veicolo ma anche nei confronti del confidente).

3.9. Quanto – da ultimo, alle censure sviluppate con il secondo motivo è sufficiente evidenziare, al fine di ritenerne la palese inammissibilità:

– da un lato, che – a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 – nel testo applicabile nella specie ratione temporis essendo oggetto di ricorso una pronunzia resa anteriormente al 2 marzo 2006 le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnata con ricorso per cassazione, tra l’altro “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. E’ palese, pertanto, che i detti vizi – salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioè diversi punti decisivi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi. Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso punto decisivo, contemporaneamente “omessa”, nonchè “insufficiente” e, ancora “contraddittoria” è evidente che è onere del ricorrente precisare, pena la inammissibilità della deduzione, quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost. e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa al giudice;

– dall’altro, che il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. 3 agosto 2007, n. 17076);

– il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza (cfr. art. 366 c.p.c.) cui già sopra si è fatto riferimento – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della di merito è sì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 13 giugno 2007, n. 13845), pertanto, qualora si deduca che la sentenza oggetto di ricorso per cassazione è censurabile sotto il profilo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per essere sorretta da una contraddittoria motivazione è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità, trascrivere, nel ricorso, le espressioni tra loro contraddittorie ossia inconciliabili contenute nella parte motiva della sentenza impugnata che si elidono a vicenda e non permettono, di conseguenza, di comprendere quale sia la ratio decidendi che sorregge la pronunzia stessa;

– da ultimo, non può che ribadirsi che il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può,invece, essere inteso – come ora pretendono i ricorrenti – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

4. Il proposto ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di lite di questo giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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