Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13188 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23126-2018 proposto da:

A.A., C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO VITALE;

– ricorrenti –

contro

B2 KAPITAL SRL, in persona del procuratore pro tempore, in qualità

di mandataria con rappresentanza di società B2 KAPITAL INVESTMENT

SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO BIANCHINI 60,

presso l’avvocato PEDRA BASSANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO STASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 575/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – C. Auto s.a.s., C.G. e A.A., questi ultimi della qualità di fideiussori della società, convenivano in giudizio Banca Carige s.p.a. e Banca Arditi Galati s.p.a. innanzi al Tribunale di Lecce al fine di far accertare l’illegittimità delle pattuizioni relative a due distinti contratti di conto corrente con l’apertura di credito accesi presso i due istituti bancari, di far accertare l’invalidità delle fideiussioni rilasciate a garanzia degli affidamenti e di far condannare le banche al risarcimento dei danni.

I due istituti di credito si costituivano in giudizio contestando la fondatezza delle domande e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento delle somme da questi dovute in base allo scoperto dei conti correnti: Banca Carige domandava il pagamento della somma di Euro 68.845,43, oltre interessi e Banca Arditi Galati la corresponsione dell’importo di Euro 53.540,77, oltre interessi.

Con sentenza del 14 ottobre 2014 il Tribunale condannava gli attori al pagamento di somme inferiori a queste ultime e pari, rispettivamente, a Euro 55.633,63, oltre interessi al tasso dell’11,75%, a far data dal 1^ luglio 2007, e di Euro 52.546,92, oltre interessi in ragione del 7,50%, annuo, con la medesima decorrenza.

2. – La pronuncia era impugnata dagli attori, soccombenti in primo grado, con un gravame che la Corte di appello di Lecce respingeva.

3. – Avverso la sentenza della Corte salentina, resa il 28 maggio 2018, C.G. e A.A. hanno proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso B2 Kapital s.r.l., in rappresentanza di B2 Kapital Investment s.r.l., la quale si è resa acquirente del credito vantato da Banca Sella s.p.a., che a sua volta aveva incorporato Banca Arditi Galati.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è lamentata la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. Lamentano i ricorrenti che dalla lettura dell’impugnata sentenza non si desumerebbero le ragioni per le quali le domande degli attori erano state respinte.

La censura è infondata.

Riferiscono i ricorrenti che col proprio atto di appello avevano proposto quattro motivi che poi non riproducono, nemmeno in forma riassuntiva, limitandosi a rilevare di aver impugnato la sentenza di primo grado; in proposito rilevano di aver denunciato la nullità di tale pronuncia per carenza dei requisiti di cui all’art. 132 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c. e la violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 1284 c.c., comma 3, dell’art. 1346 c.c. e del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, comma 2.

A fronte di tale deduzione, che nemmeno fa comprendere quale fosse l’oggetto dei singoli motivi di censura, risulta però che la Corte di merito abbia osservato: che la sentenza di primo grado era stata motivata per relationem facendo riferimento alle conclusioni del c.t.u., onde non era inficiata da invalidità alcuna; che con riferimento ai tassi contrattuali, previsti espressamente dalla “Convenzione Federgrossisti”, “non poteva sostenersi alcun parallelismo con la clausola di rinvio all’uso di piazza”, giacchè l’indicato riferimento consentiva di “ritenere pienamente determinate e determinabili le condizioni contrattuali regolatrici del rapporto del cui tenore il correntista doveva essere necessariamente informato avendone richiesto l’applicazione”; che la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto indicava specificamente il valore percentuale di essa e l’importo relativo risultava essere determinabile e verificabile, dovendo essere calcolata sullo scoperto di conto del periodo (nella fattispecie, il trimestre); che la differenza tra il tasso debitore e il tasso creditore nei rapporti in contestazione non costituiva un artificio elusivo del criterio di reciprocità che la Delib. CICR 9 febbraio 2000 imponeva per legittimare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, giacchè i rapporti bancari dedotti in causa erano finalizzati all’apertura di linee di credito a beneficio della società, per cui ciò che assumeva rilevanza era la determinazione del tasso debitore a carico della correntista, non la quantificazione di quello creditore a favore della stessa.

Si tratta, come si vede, di un ampio svolgimento argomentativo, a fronte del quale non è dato di ravvisare quei vizi radicali che, con riferimento alla motivazione, sono oggi deducibili col ricorso per cassazione: “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

2. – Col secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1284 c.c., comma 3. La censura investe l’affermazione della Corte di appello per cui nel contratto di conto corrente concluso dalla società C. Auto con Banca Carige i tassi di interesse erano stati espressamente pattuiti. Viene dedotto che il detto contratto riportava semplicemente nello spazio dedicato alla misura del tasso creditore la dizione “convenzione Federgrossisti”, mentre negli spazi riservati al tasso debitore nulla era indicato. In conseguenza, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare nulla la pattuizione relativa al tasso ultralegale afferente il nominato contratto di conto corrente.

La censura, per come svolta, è infondata.

Essa non può efficacemente contrastare, in questa sede, l’accertamento di fatto del giudice di merito quanto al rinvio, nel contratto, ai tassi previsti dalla convenzione Federgrossisti. Nè essa può validamente fondarsi sulla generica contestazione dell’ammissibilità di una determinazione per relationem del tasso di interesse: è difatti consolidato il principio per cui la convenzione relativa agli interessi ultralegali soddisfi la condizione posta dall’art. 1284 c.c., comma 3, allorchè, pur non recando l’indicazione in cifra del tasso di interesse, contenga il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso (così, tra le più recenti: Cass. 30 marzo 2018, n. 8028; Cass. 23 febbraio 2016, n. 3480; Cass. 27 novembre 2014, n. 25205; Cass. 29 gennaio 2013, n. 2072; Cass. 19 maggio 2010, n. 12276).

3. – Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, comma 2, e della Delib. CICR 9 febbraio 2000. Sostengono i ricorrenti che la clausola che prevede la capitalizzazione, per essere valida, deve prevedere “che il tasso creditore non sia quasi inesistente o comunque enormemente sproporzionato rispetto a quello passivo”, pena l’elusione della disciplina introdotta col D.Lgs. n. 342 del 1999. Osserva che il contratto con Banca Carige prevedeva un tasso creditore dello 0,125% a fronte di un tasso debitore dell’8,5% per l’intrafido e dell’11,5% per l’extrafido, mentre il contratto con Banca Arditi prevedeva un tasso creditore dell’1% contro un tasso debitore del 7,125%.

Il motivo è inammissibile.

La richiamata Delib. CICR stabilisce, all’art. 2, comma 2, che nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. La ricorrente si limita ad assumere che la differenza tra il tasso debitore e il tasso creditore giustificasse, nella fattispecie, la declaratoria di nullità della clausola anatocistica, ma non si misura affatto con la decisione della Corte di appello, la quale ha illustrato i motivi per cui, a suo avviso, la differenza tra il tasso debitore e quello creditore non costituisse un artificio elusivo del criterio di reciprocità. E’ da rammentare, in proposito, che, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989): e ciò nel caso in esame non è avvenuto.

4. – Il ricorso è respinto.

5. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA