Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13188 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13188 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 2061-2008 proposto da:
BAZZANELLA WALTER BZZWTR44A06A710T, domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
FORCINELLA FABRIZIO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

745

BOFFA FRANCO;
– intimato –

sul ricorso 5924-2008 proposto da:

1

Data pubblicazione: 28/05/2013

BOFFA

FRANCO

BFFFNC26P08A024M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA R.R. PEREIRA 202, presso lo
studio dell’avvocato BOFFA FRANCO, che lo rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

BAZZANELLA WALTER;
– intimato

avverso la sentenza n. 3496/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/09/2007, R.G.N.
2370/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato FRANCO BOFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
previa riunione per l’inammissibilità del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale e
condanna aggravata alle spese ex art. 385 4 ° co.
c.p.c.;

2

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/9/2007 la Corte d’Appello di Roma, in
parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. Walter e
Francesco Bazzanella e in conseguente parziale riforma della
pronunzia Trib. Roma 15/7/2004, accoglieva la domanda nei

pagamento di compensi per prestazioni professionali in loro
favore effettuate nella sua qualità di avvocato, per somma
inferiore a quella riconosciuta dal giudice di prime cure e di
cui a decreto ingiuntivo, che revocava.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Bazzanella propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5
motivi.
Resiste con controricorso il Boffa, che spiega altresì
ricorso incidentale condizionato, sulla base di unico motivo,
illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo il ricorrente in via principale denunzia
violazione dell’art. 2956, 2959 c.c., in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Con il 2 ° ed il 3 ° motivo denunzia violazione degli artt.
342, 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3,
c.p.c.; nonché «difetto di adeguata motivazione>> su punti
decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co.
n. 5, c.p.c.

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confronti monitoriamente azionata dal sig. Franco Boffa, di

Con il 4 ° ed il 5 ° motivo denunzia violazione degli artt.
1176, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché
<>, ai «portati documentali di causa>>,
all’<>, alle «parcelle
depositate … al Consiglio dell’Ordine>>, alla <>, al <> 1, di cui
lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a
meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero
puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati
in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario
che si provveda anche alla relativa individuazione con
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo
inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di
Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame ( v., da
ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche )

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proprie tesi difensive.

dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di
parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio
di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali

19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure
in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura
del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,
20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass.,
2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non
è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la
Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito
(v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444;
Cass., 1 0 /2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere
questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le

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indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,

argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi non
recano la prescritta “chiara indicazione” -secondo lo schema e
nei termini delineati da questa Corte- delle relative “ragioni”,

esegetica della medesima, con interpretazione che si
risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione
(cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258),

a fortiori

non consentita in presenza di

formulazione come detto nella specie altresì violativa dell’art.
366, l ° co. n. 6, c.p.c.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di
inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella
specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del
2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
All’inammissibilità
l’assorbimento

ricorso

del

della trattazione

del

principale
ricorso

consegue
incidentale

condizionato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso
principale, assorbita la trattazione del ricorso incidentale

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inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività

condizionato. Condanna il ricorrente in via principale al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
complessivi euro 4.500,00, di cui euro 4.300,00 per onorari,
oltre ad accessori come per legge.

Roma, 27/3/2013

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