Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13188 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3363/2006 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI

39, presso lo studio dell’avvocato SCIARRETTA FRANCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PALERMO Domenico, giusta procura speciale

notarile del 6/04/2005, per atto Notaio Dr.ssa Carmen Infantino di

Catanzaro, rep. n. 33602, allegata in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 212/05 R.G.C. della CORTE D’APPELLO di SALERNO

del 7/07/05, depositato il 29/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte d’appello di Salerno – adita da G.E. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo iniziato dinanzi al Tribunale di Catanzaro con citazione del 26.6.1995 e definito dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 27.7.2004 pubblicata il 17.3.2005 – con decreto del 29.8.2005 ha rigettato la domanda proposta contro il Ministero della Giustizia.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato in anni 8 e mesi 6 la durata complessiva del processo presupposto (di cui anni 5 e mesi 6 per il solo primo grado, dal 22.10.2002 al 17.3.2005 per il secondo grado) ma ha rigettato la domanda rilevando che il ritardo dal 18.9.1998 al 7.7.2000 era imputabile alle parti che avevano concordemente chiesto numerosi rinvii delle udienze.

Per la cassazione di tale decreto il G. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso. Il ricorso, acquisite le conclusioni scritte del P.G., il quale ha chiesto il rinvio alla pubblica udienza, viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., dopo la rinnovazione della notificazione del ricorso disposta in esito all’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- I tre motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento della durata ragionevole del giudizio presupposto e in ordine all’imputabilità alle parti dell’intero lasso di tempo intercorrente tra un’udienza di rinvio e l’altra nonchè il tempo necessario (otto mesi) per la pubblicazione della sentenza di appello, sono manifestamente fondati.

Invero, alle questioni poste con i motivi va data soluzione ribadendo i seguenti principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in virtù dei quali: la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dispone che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma all’esito di una valutazione degli elementi previsti da detta norma (per tutte, Cass. n. 6039, n. 4572 e n. 4123 del 2009; n. 8497 del 2008) e in tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte EDU (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), la quale ha tuttavia stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità;

siffatto parametro va osservato dal giudice nazionale e da esso è possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. Un., n. 1338 del 2004; in seguito, tra le tante, Cass. n. 4123 e n. 3515 del 2009);

i rinvii superiori al termine ordinario di cui all’art. 81 disp. att. c.p.c., concessi dal giudice su richiesta delle parti, devono essere computati ai fini della determinazione dell’equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore (Cass. n. 1715 del 2008; n. 24356 del 2006); in relazione ai rinvii dovuti ad astensione degli avvocati, la maggior durata dei processi che ne derivi costituisce effetto di una causa riconducibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, imputabili a fattori estranei all’organizzazione giudiziaria e, come tali, non idonee a far nascere un obbligo dello Stato di indennizzare le parti in conseguenza dei ritardi cagionati nella definizione di quei processi (Cass. n. 9405 del 2006; n. 29000 del 2005; n. 15143 del 2005, n. 15143), ma in ordine ad essi occorre, comunque, distinguere tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato (Cass. n. 1715 del 2008), poichè l’imputabilità del rinvio alla parte non esclude che sulla non ragionevole durata del giudizio possa concorrere anche l’eccessiva dilazione di tempo tra l’una e l’altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibili all’amministrazione giudiziaria (Cass. n. 19943 del 2006);

la precettività, per il giudice nazionale, della giurisprudenza del giudice europeo non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo per l’equa riparazione: mentre, infatti, per la CEDU l’importo assunto a base del computo in riferimento ad un anno va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (per tutte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 11566 e n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

In applicazione dei principi innanzi esposti, trattandosi di giudizio definito dalla stessa Corte di appello non complesso, la durata ragionevole del processo presupposto va determinata in anni 5 per i due gradi, talchè il periodo eccedente va determinato in mesi 5 per il secondo grado e anni 2 e mesi 6 per il primo grado, così complessivamente anni 2 e mesi 11, ridotto – come riconosciuto dallo stesso ricorrente – del lasso di tempo dovuto ai rinvii, pari a mesi 10. Talchè il ritardo va determinato, come richiesto in ricorso, in anni 2 e mesi 1.

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Sì che il provvedimento impugnato deve essere cassato e la Corte, provvedendo ex art. 384 c.p.c., può direttamente liquidare a titolo dì indennizzo, per anno di ritardo, la somma minima prevista dai predetti parametri, in mancanza di prospettazione in ricorso di ulteriori elementi utili, quindi complessivamente Euro 1.563,00.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 1.563,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il giudizio di legittimità, in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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