Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13188 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. II, 24/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 24/06/2016), n.13188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19150-2011 proposto da:

D.G.A., (OMISSIS), fattispecie domiciliato in

Roma, Via Claudio Monteverdi 20, presso lo studio dell’avvocato

GIAN LUIGI LOY, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIERO VITACCHIO, come da procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE PRINCESS DI D.M.G. & C SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 599/2011 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

depositata il 19/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il sostituto procuratore generale, Dott. CELESTE Alberto che

conclude per l’inammissibilità del ricorso e in subordine per il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Si controverte su un contratto preliminare di vendita di immobili di cui D.G.A. chiede la pronuncia ex art. 2932 c.c. con giudizio iniziato nell’agosto del 1998 nei riguardi del promittente venditore Salice Srl, nonchè nei confronti del costruttore Zeus Costruzioni. Il D.G. agisce anche nei confronti del mediatore Immobiliare Princess, chiedendo il risarcimento del danno e la restituzione la somma di 35 milioni di Lire corrisposti a titolo di mediazione.

2. La vertenza relativa al trasferimento degli immobili viene definita col pagamento da parte del promittente acquirente di una maggior somma rispetto a quella pattuita, incorre rimane pendente quella nei confronti del mediatore. Il tribunale di Vicenza accertava che la promessa di vendita dell’8 ottobre 1997 con la quale l’attore si era impegnato ad acquistare l’appartamento per Lire 187.500.000 era stata stipulata con Zeus Costruzioni attraverso l’intermediazione della Princess, che per aveva violato i suoi obblighi ai sensi dell’art. 1759 c.c., non avendo informato il cliente della vicenda relativa agli immobili stessi che, ove costruiti dalla Zeus Costruzioni sarebbero divenuti di proprietà di quest’ultima. Il tribunale condannava la Princess al pagamento di Lire 37.420.000, pari alla differenza tra prezzo pattuito e quanto poi pagato.

3. la Corte d’appello veneziana accoglie l’impugnazione della Princess, rigettando la domanda proposta nei suoi confronti, compensando le spese di entrambi i gradi.

3.1 – La corte locale ritiene, sulla base delle prove espletate, che D.G. aveva piena consapevolezza dell’esistenza del preliminare tra Salice e Zeus Costruzioni e perfetta conoscenza degli accordi intercorsi, sia perchè nel preliminare con Zeus Costruzioni nelle promesse si dava ano del preliminare già intervenuto tra Zeus Costruzioni e Salice e sia perchè il teste P. aveva chiarito che l’appartamento oggetto del contratto “sarebbe stato parte del prezzo dei lavori eseguiti dall’impresa del signor D.L. da parte del Salice.

4. Impugna tale decisione D.G. che articola due motivi.

L’intimata non svolge attività in questa sede. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 1759 c.c., comma 1, perchè l’intermediaria Princess avrebbe dovuto rappresentare e chiarire al D.G. che la promittente venditrice Zeus Costruzioni s.a.s. non era a sua volta promissaria acquirente in virtù di preliminare siglato con Salice srl., ma un’appaltatrice che sarebbe divenuta proprietaria dell’immobile compromesso in vendita al D.G. una volta eseguiti i lavori concordati con Salice srl.

1.2 – Col secondo motivo si deduce l’omessa pronuncia della Corte di appello sull’eccezione di difetto di specificità dei motivi di gravame, nonchè l’erronea valutazione delle risultanze delle prove testimoniali.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

Come si è detto, il D.G. stipulava un preliminare di vendita immobiliare con la Zeus, in cui quest’ultima dichiarava a sua volta di essere promissaria acquirente dalla Salice; la Zeus non acconsentiva alla stipula dell’atto pubblico, per cui il D. G. aveva poi acquistato l’immobile dalla Salice a seguito degli accordi intervenirci in corso di causa. Di qui la richiesta nei confronti della Princess, come mediatore dell’affare, per il risarcimento del danno pari alla differenza tra il maggior prezzo pagato alla Salice e quanto pattuito con la Zeus.

Al riguardo, e opportuno riportare i punti salienti della decisione impugnata. In primo luogo la Corte locale ha analizzato in dettaglio i due preliminari e ha poi rilevato che “è agevole osservare che nella promessa di vendita in data 8.10.1997 (doc. 1 attore) la società Zeus premetteva di avere stipulato il 7.10.1997 con il sig. P.B., legale rappresentante della Immobiliare Il Salice srl contratto preliminare relativo allo stesso immobile messo della promessa di vendita e la predetta circostanti, già svuotata di contenuti l’obbligo di contenuto l’obbligo di informazione a carico del mediatore instaurando sul punto un rapporto diretto tra prominente alienante e promissario acquirente. Pertanto la deposizione del leste P.M. secondo cui lo stesso, già al momento della visita dell’immobile da parte dell’appellato, aveva reso edotto lo stesso del contenuto del contratto intercorso tra la società Zeus, e il Salice “nel senso che l’appartamento sarebbe stato parte del prezzo dei lavori eseguiti dalla impresa del signor D.L. per conto della Salice” e le dichiarazioni dello stesso appellato sulla determinazione all’acquisto dopo rassicurazioni del legale rappresentante delle società Zeus e la Salice sul conseguimento da parte della sua della proprietaria dell’immobile per effetto del contratto sdtipulando con la prima e di quello intercorso tra esse, che trovano conferma nel contesto di intesa ge3nerale nel quale l’appellato fu immesso nel possesso dell’immobile a dicembre dello stresso anno, provano adeguatamente la consapevolezza dell’appellato in ordine alla concreta negopziaxzione posta in essere dalla società Zeus e Il Salice e la mancanza di spazi, più ampi, di operatività dell’invocato obbligo del mediatore a mente dell’art. 12759 c.c.”.

2.1 – Il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 1759 c.c., comma 1, è inammissibile e comunque infondato. Deduce il ricorrente che la mediatrice avrebbe violato i suoi obblighi di informazione, perchè la Princess gli avrebbe dovuto rappresentare che la promittente venditrice Zeus non era promissaria acquirente in virtù di preliminare siglato con la Salice, ma una mera appaltatrice che sarebbe divenuta proprietaria dell’immobile compromesso in vendita al D.G. una volta eseguiti i lavori concordati con la Salice. Così come formulata la censura pecca di autosufficienza, in quanto non riporta il contenuto degli accordi inter partes e non tiene conto dei rilievi in base ai quali il giudice distrettuale ha spiegato, con accertamenti fattuali insindacabili in questa sede, il perchè il D.G. fosse pienamente consapevole della concreta negoziazione e, quindi, il perchè non potesse configurarsi alcun inadempimento del mediatore all’obbligo di cui sopra. Va ribadito che la Corte locale, nel valutare gli elementi probatori, ha valorizzato la acquisita prova testimoniale della computa informativa, il tutto alla luce dell’avvenuta immissione nel possesso del D.G. da parte di entrambe le società.

2.2 – Parimenti inammissibile e comunque infondato è il secondo motivo, nel quale vengono articolate censure eterogenee. Il ricorrente si lamenta, da un lato, dell’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello (per difetto di specificità dei motivi di gravare), senza però chiarire quando e dove tale eccezione sarebbe stata sollevata, e, dall’altro, dell’erronea valutazione delle deposizioni testimoniali, che peraltro il ricorrente nemmeno riporta almeno per la parte di interesse.

La motivazione della Corte locale sul punto è articolata ed adeguata, perchè priva di vizi logici, a sostenere la decisione, restando pertanto insindacabile in questa sede.

3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA