Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13188 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 17/05/2021), n.13188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11757/2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 38,

presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che la rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3268/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2018 R.G.N. 2255/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 3268/2018, pubblicata l’1.10.2018, pronunziando in sede di rinvio in esito alla decisione della Corte di Cassazione n. 13469/2016 – con la quale, accogliendo il ricorso della società, la Corte di legittimità aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale di Roma n. 9480/2009, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato inter partes e condannato Poste Italiane S.p.A. versare a C.G. la somma lorda di Euro 23.041,29, oltre accessori – ha respinto l’originaria domanda della C., condannando la stessa a restituire alla società datrice le somme ricevute in esecuzione della pronunzia cassata, al lordo delle ritenute fiscali;

che la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, non ha reputato “conferente, nella fattispecie, il richiamo ai principi espressi da Cass. n. 1464/2012, trattandosi, in tale pronuncia, di fattispecie diversa, nella quale viene in rilievo il recupero di somme indebitamente ed erroneamente versate a titolo retributivo, sulle quali erano state effettuate le ritenute fiscali, con applicazione del disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che prevede che: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento….””; ed altresì che “al contrario, nel caso di specie non si è in presenza di un pagamento indebito perchè privo di causa o derivante da errore, ma di un pagamento dovuto, in quanto le somme richieste in restituzione erano state versate dalla società in esecuzione di sentenza di condanna, appunto, esecutiva”;

che per la cassazione della sentenza C.G. ha proposto ricorso articolando un motivo;

che Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2115 c.c.; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e della L. n. 218 del 1952, art. 19, ed in particolare, si deduce che, “a fronte di una busta paga contenente gli arretrati per un valore lordo complessivo di Euro 23.041,29”, la società, “pur non avendo erogato alla lavoratrice l’importo lordo di cui richiedeva la restituzione, insisteva per la ripetizione da parte della C. di somme mai entrate nella sua disponibilità”; si lamenta che la sentenza impugnata violi l’art. 2033 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, “laddove non esclude che, nella fattispecie, ricorra una chiara ipotesi di ripetizione di indebito, cioè una restituzione delle somme effettivamente percepite e non già di quelle solo astrattamente spettanti alla lavoratrice ma comunque mai entrate nella sfera patrimoniale della stessa in quanto versate da Poste Italiane S.p.A., nella sua qualità di sostituto di imposta, direttamente all’Amministrazione Finanziaria” (v. pag. 11 del ricorso); e si osserva che “alla luce dei principi pacifici espressi dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, la richiesta delle somme alla C. deve essere effettuata esclusivamente con riferimento agli importi effettivamente percepiti, dovendo e potendo agire il datore di lavoro nella sua qualità di sostituto di imposta nei confronti degli enti fiscali e previdenziali”;

che il motivo è fondato, secondo quanto di seguito precisato; al riguardo, è da premettere che la Corte di merito è pervenuta alla decisione oggetto del presente giudizio senza conformarsi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia – che sono, invece, del tutto condivisi da questo Collegio che non ravvisa ragioni per discostarsene (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 29758/2019; 23519/2019; 15755/2019; 6942/2019; 12933/2018; 12933/2018; 1464/2012) -, alla stregua dei quali, qualora le ritenute fiscali non siano state versate direttamente ai lavoratori, il datore di lavoro non può pretenderne la ripetizione da parte dei dipendenti, perchè appunto da questi non percepiti. Ed invero, il D.P.R. n. 602 del 1973, all’art. 38, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 143 del 2005, prevede che “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’Intendente di Finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso cui è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento…. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”; e ciò, in quanto (cfr., tra le altre, Cass. nn. 9756/2019; 21699/2011) l’azione di restituzione e riduzione in pristino, proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad una esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e, dunque, a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti: e, pertanto, ad un pagamento non dovuto;

che, fatte queste premesse – ed altresì ribadito che il rimborso di quanto indebitamente versato può essere richiesto all’Amministrazione finanziaria sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. “sostituto di imposta”), sia da colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (c.d. “sostituito”), ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (cfr., tra le molte, Cass. nn. 440/2019; 31503/2018; 239/2006) -, si osserva che, nella fattispecie, è pacifico che le ritenute fiscali non siano state versate direttamente alla C.; per la qual cosa, la società datrice, a prescindere da ogni altra considerazione, non può ripeterle nei confronti della stessa, perchè, appunto, da quest’ultima non percepite;

che, dunque, Poste Italiane S.p.A. non può pretendere somme al lordo delle ritenute fiscali, poichè le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale della lavoratrice (cfr., ex multis, Cass. nn. 13530/2019; 19459/2018; 2135/2018; 1464/2012, cit.; negli stessi termini, v. pure, Cons. Stato, Sez. VI, n. 1164/2009, con riguardo al rapporto di pubblico impiego);

che, inoltre, il principio affermato da questa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 82/2014), in base al quale, “quando il diritto alla restituzione del versamento sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, trova applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”, non è inconferente nella fattispecie, ma è, anzi, pacificamente estensibile anche al rapporto di lavoro (del resto, la sentenza n. 1464/2012, cit., che attiene al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, è stata ritenuta applicabile anche ai casi di indebito pensionistico, sia pubblico che privato);

che, per le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione;

che, pertanto, la sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, ai principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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