Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13187 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.25/05/2017),  n. 13187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12403-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.N. C.E. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

F.N. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIAMPIERO DEL BIGIO, GABRIELE

EUSEBI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI,

MAURO RICCI, giusta delega in calce alla copia notificata del

ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 613/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/11/2010 R.G.N. 753/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN per delega verbale Avvocato GIUSEPPINA

GIANNICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n.613/2010 la Corte d’Appello di Ancona respingeva l’appello proposto dall’INPS contro la sentenza di prime cure che aveva riconosciuto a F.N. il diritto ad ottenere l’assegno ordinario di invalidità (già liquidatole dall’INPS in via amministrativa) con esclusione del divieto di cumulo con la rendita INAIL in godimento dall’ottobre 1997, non sussistendo il presupposto dello stesso evento invalidante e condannando l’INPS al pagamento dell’assegno senza la decurtazione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43.

A sostegno della decisione la Corte sosteneva che il divieto di cumulo opera solo quando la medesima condizione patologica possa fondare un diritto all’una come all’altra provvidenza e non quando le condizioni fossero diverse perchè le cause di invalidità dell’una non coincidono con le cause dell’altra, se non parzialmente. E che nel caso in esame era risultato, in esito alla ctu espletata in primo grado e non contestata in appello, che la patologia di origine lavorativa non giustificasse di per sè sola il riconoscimento della provvidenza a carico dell’INPS, perchè al superamento della soglia di invalidità contribuivano anche patologie di origine non lavorativa.

Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure ad un unico motivo. F.N. resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato con tre motivi, in relazione al quale l’Inps ha rilasciato procura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 61, 62, 194 e 116 c.p.c. nonchè della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43 e della L. n. 222 del 1984, art. 1 in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 atteso che l’INPS aveva contestato nel ricorso in appello le considerazioni medico legali del ctu con censure non considerate dal giudice del gravame; aveva dedotto che fosse sbagliato il quesito posto dal giudice al ctu al quale si sarebbe dovuto chiedere se la patologia di pertinenza INAIL fosse da sola sufficiente a giustificare la invalidità INPS; aveva contestato l’eccessività della quantificazione relativa al disturbo psichiatrico; aveva rilevato che la perizia fosse comunque favorevole alla propria tesi perchè il ctu aveva accertato che la patologia di origine extralavorativa non giustificasse di per sè sola il riconoscimento della provvidenza (in quanto la capacità di lavoro in occupazioni confacenti era ridotta in misura del 50%) affermando perciò che non fosse individuabile uno stato invalidante ai sensi della L. 12 giugno 1984, n. 222.

2.- Il motivo è fondato e va accolto in ragione delle seguenti considerazioni.

2.1. La Corte di appello ha affermato che nel caso in esame era risultato in esito a ctu espletata in primo grado e non contestata in appello che la patologia di origine lavorativa non giustificasse di per sè sola il riconoscimento della provvidenza a carico dell’INPS, perchè al superamento della soglia di invalidità contribuiscono anche patologie di origine non lavorativa.

Si tratta di una affermazione che contrasta con il contenuto della ctu riportata dall’INPS e non contestata nel controricorso, nella quale si afferma soltanto che” la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini della F.N. sia ridotta in misura pari al 50%”, e che perciò non fosse individuabile uno stato invalidante ai sensi della L. 12 giugno 1984, n. 222.

3. Secondo le stesse difese svolte nel controricorso l’accertamento effettuato dal tribunale che ha accolto la prima domanda (e deve ritenersi poi dalla Corte d’appello) si fonderebbe sulla diagnosi di pensionamento effettuata dallo stesso INPS (più che sulla valutazione medico legale del ctu), la quale confermerebbe il concorso dell’invalidità di origine professionale (sindrome del tunnel carpale e lesione della cuffia dei rotatori) con quelle di origine extraprofessionale (cervicoatrosi e depressione).

La Corte d’appello avrebbe quindi preso atto della diagnosi di pensionamento dedotta dallo stesso INPS. Ma anche questa affermazione non risulta in nessun modo dalla sentenza d’appello che invece si fonda esclusivamente sulla ctu e non parla del concorso delle patologie di origine lavorativa e non lavorativa e della loro soglia complessiva di invalidità.

4. E’ necessario pertanto procedere ad un nuovo giudizio di merito e rifare l’accertamento tecnico, fermo restando che sbaglia l’INPS ove intenda sostenere la parcellazione degli accertamenti.

4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti (Cass. 24199/2014) ai fini dell’accertamento della inabilità e della invalidità (ai sensi della L. 12 giugno 1984, n. 222, Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile) l’esame e la valutazione del giudice (come del consulente tecnico d’ufficio) – nel caso di pluralità di patologie – debbono avere ad oggetto, in primo luogo, le singole, affezioni, che vanno apprezzate nella loro individualità, ma le stesse affezioni vanno poi considerate globalmente, nel senso che non può operarsi una mera somma aritmetica delle percentuali di riduzione della capacità di lavoro attribuite alle singole infermità, dovendosi invece procedere ad una vantazione complessiva che tenga conto dell’incidenza dell’intero quadro morboso e delle diverse patologie concorrenti, specie quando queste interessino organi od apparati funzionalmente connessi con la conseguenza, per quel che qui interessa, che nessuna delle affezioni può essere esclusa, nè nella sua individualità, nè in sede di valutazione complessiva dell’intero quadro morboso (v. anche le sentenze n. 259/93, 1178/97, 95/98, 9762/2000, 17111/2002 e, con riferimento alla valutazione della invalidità civile, n. 6652/2004).

4.2. Non rileva, in contrario, la disposizione invocata (L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 43, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che sancisce testualmente: “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.

Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.

4.3. Senza porsi in contrasto con la Costituzione (vedi Corte cost. 29 maggio 2002, n. 227) – non potendo “escludersi un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali, prima non previsto, sempre che, nel rispetto del principio di solidarietà sociale e di eguaglianza sostanziale, sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di vita cui erano precedentemente commisurate le prestazioni considerate” – la disposizione in esame (L. 8 agosto 1995, n. 335, cit., art. 1, comma 43) – in quanto stabilisce, per quel che qui interessa, che pensioni di inabilità ed assegni ordinari di invalidità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti), solo se liquidati in dipendenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante (a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965), fino a concorrenza della rendita stessa – deve essere interpretata, secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 2165/2004. 16131, 11890, 11657, 11158, 30/2003, 16105/ 2001, 16137, 16129/2000), nel senso che il previsto divieto di cumulo trova applicazione solo quando le due prestazioni, alle quali il divieto si riferisce, abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell’infortunio o nella malattia professionale.

4.4. Si tratta di un principio ribadito da questa Corte in numerose decisioni (fra le tante, Cass. 21663/2008) chiarendo che il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo in questione si verifica in situazioni di invalidità, connotate da completa sovrapponibilità, allorchè la prestazione a carico dell’INAIL e quella per l’inabilità pensionabile o per l’assegno di invalidità a carico dell’INPS siano fondate sul medesimo quadro morboso, solo con riferimento a queste situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutele con la quale si giustifica la scelta legislativa dell’approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (cfr. Cass. 21663/2008 e i precedenti ivi richiamati, in particolare Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, oltre numerose altre).

4.5. Questa Corte ha altresì chiarito con sentenza n. 22475 del 04/11/2016 che “Il divieto di cumulo, posto dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43, delle prestazioni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti con la rendita vitalizia liquidata dall’INAIL per il medesimo evento invalidante, non incide sulla titolarità del diritto, ma determina solo l’impossibilità per l’assicurato di conseguire l’importo della quota della prestazione di invalidità sino alla concorrenza della rendita”.

5.- Il ricorso incidentale condizionato propone tre motivi: la violazione dell’art. 416 c.p.c. comma 3 per mancata espressa contestazione dell’affermazione effettuata dalla ricorrente che l’INPS avesse concesso l’assegno di invalidità alla F. per una serie di malattia di origine professionale ed extra professionali. La violazione dell’art. 342 c.p.c. e del principio “tantum devolutum tantum appellatum” in quanto dalla sentenza di primo grado emergeva che il tribunale avesse affermato che all’intero complesso di ordine extralavorativa andasse assegnato un gradiente invalidante complessivo del 50%. La violazione dell’art. 342 c.p.c. e del giudicato interno (art. 360, comma 1, n. 4) perchè l’INPS ha contestato le tesi del consulente tecnico ma non le autonome valutazione medico legali del tribunale diverse da quelle del ctu.

5.1. Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.. Invero, il ricorso incidentale per cassazione, pur se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto da chi nel giudizio di appello sia risultato completamente vittorioso (come l’odierno ricorrente in via incidentale). Nè, ovviamente, un ricorso per cassazione potrebbe mai essere proposto al solo fine di ottenere una correzione della motivazione della sentenza (cfr., ex aliis, Cass. 12.9.2011 n. 18674; Cass. 2.7.07 n. 14970; Cass. 29.3.05 n. 6601; Cass. 16.7.01 n. 9637; Cass. 9.9.98 n. 8924 ed altre ancora), correzione che – peraltro – se del caso può essere effettuata anche d’ufficio da questa S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

6. In definitiva, all’accoglimento del ricorso principale segue la cassazione della sentenza con rinvio della causa al giudice indicato nel dispositivo. Questi procederà alla decisione della causa attenendosi ai principi di diritto sopra indicati e procederà inoltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c..

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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