Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13187 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29173/2006 proposto da:

L.L., L.M., M.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELL’AMBA ARADAM 22 INT. 1, presso lo studio

dell’avvocato MARZIONI Carlo, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PESAVENTO ROBERTO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI Ilaria, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SELLA ANTONIO DOMENICO

giusta procura speciale Notaio Dott. Avv. FRANCO GOLIN in LONIGO

30/11/2006, REP. n. 44.686;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 767/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA –

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, emessa il 3/5/2006, depositata il

27/07/2006, R.G.N. 9/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato CARLO MARZIONI;

udito l’Avvocato SELLA ANTONIO DOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 7.8.2003 L.A., premesso di aver appreso che con contratto del 20.6.2001 aveva dato in affitto per 30 anni alla nipote L.M., figlia del fratello L. L. e di M.A., l’intero fondo agricolo in comproprietà con il fratello e fino allora gestito insieme; che in effetti il 20.6.2001 il fratello gli aveva sottoposto per la firma documenti asseritamente da presentare all’INPS; che nei mesi successivi era stato gradualmente isolato ed estromesso dall’azienda agricola; che era stata scoperta l’esistenza di altro documento con cui il fratello, falsificando la sua firma, aveva dichiarato la cessazione dell’azienda agricola dei L., chiedeva alla Sez. Spec. Agraria del tribunale di Verona l’annullamento del contratto di affitto suddetto.

La sezione accoglieva la domanda, osservando che l’attività ingannatoria posta in essere ingenerando nel ricorrente la falsa rappresentazione della realtà, in relazione all’esigenza di sottoscrivere documenti pretesamente di natura amministrativa, era stata facilitata dalle precarie condizioni psicofisiche del L. A., di anni 72, con marcata sordità e con visus scemato.

La Corte di appello di Verona, sez. spec. agraria, adita da L. M., L.L. e M.A., rigettava l’appello.

Riteneva la corte territoriale che, quanto affermato dal tribunale, andava confermato; che era gravemente indiziario che il contratto non era stato stipulato nella sede dei coltivatori diretti, nonchè la sua durata trentennale (avendo l’affittante anni 72) ed il canone irrisorio di L. 100.000, per un terreno esteso 50 campi veronesi.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli appellanti.

Resiste con controricorso l’appellato attore, che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1439 c.c. e art. 437 c.p.c., nonchè della L. n. 203 del 1982, art. 9 e dell’art. 113 c.p.c..

Assumono i ricorrenti che nella fattispecie non sussisteva un’ipotesi di vizio della volontà, determinata da dolo, in quanto il giudice di appello non aveva esaminato se il comportamento di essi ricorrenti era stato tale da indurre alla stipula del contratto (altrimenti non voluto) il L.A., tenuto conto del suo stato di salute.

Ritengono i ricorrenti che dalla procura generale del 2002 esibita, nonchè dall’atto di donazione con vitalizio effettuato nel 2003 da L.A. nei confronti di L.D. emergeva che l’attore aveva una straordinaria conoscenza del significato e della portata di atti molto complessi.

Lamentano poi i ricorrenti che il giudice di appello ha violato l’art. 437 c.p.c., nel ritenere tardiva la produzione della perizia di parte in appello.

Secondo i ricorrenti, inoltre, la sentenza impugnata avrebbe violato la L. n. 203 del 1982, art. 9, avendo ritenuto non equo il canone di L. 100.000 annui, mentre esso era tale se calcolato, come aveva effettuato il perito di parte, sulla base dei criteri di determinazione dell’equo canone all’epoca vigente.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione dell’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto che nella fattispecie sussistesse il dolo da parte dei ricorrenti nella conclusione del contratto; che il canone fosse irrisorio e che il L. non avesse una capacità di contrattare, come, al contrario, emergeva dalla documentazione esibita.

2.1. I due motivi di ricorso, essendo connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Va anzitutto ritenuta infondata la censura dei ricorrenti di violazione dell’art. 1439 c.c., basata sull’assunto che, nonostante le affezioni fisiche, esisteva pur sempre la capacità a contrarre del L. e che quindi non vi era stato alcun vizio nella formazione della sua volontà.

Osserva questa Corte che la sentenza impugnata ha condiviso in punto di fatto la ricostruzione già effettuata dal Tribunale, e, quindi l’esistenza di un’attività ingannatoria del L.A., ingenerando nello stesso la falsa rappresentazione della realtà, in relazione all’esigenza di sottoscrivere documenti di natura amministrativa, rilevanti ad altri fini, facilitata dalle condizioni psicotiche assolutamente precarie del L..

La fattispecie così ricostruita dal giudice di merito, integra un’ipotesi di truffa contrattuale, con la conseguenza che il problema non è se il consenso del L. era viziato o meno, con conseguente annullabilità del contratto, ma se il consenso esisteva o meno, con conseguente nullità del contratto.

Secondo alcuni, infatti, in ipotesi in cui la sottoscrizione è stata carpita con inganno, proprio perchè la parte non pensava di sottoscrivere un contratto, mancherebbe proprio il consenso.

2.2. Il problema non può che riguardare l’inquadramento del consenso del contraente truffato di fronte alla reazione predisposta dall’ordinamento giuridico, del quale consenso sarebbe tuttavia arbitrario ritenere l’inesistenza, dal momento che pur sempre un atto di volontà non manca.

Trattasi piuttosto di un volere alterato nel suo processo formativo per l’influsso perturbatore di qualche elemento estraneo, che incida sulla libertà di autodeterminarsi del soggetto interessato. Anche in un contratto, apparentemente valido per la presenza degli elementi costitutivi di esso, compreso l’accordo delle parti (art. 1325 c.c.), il consenso dato da uno dei contraenti può avere subito l’influenza determinante dell’altro contraente attraverso raggiri tali che, se non fossero stati adoperati, non avrebbe avuto luogo il perfezionamento del vincolo contrattuale. E’ questa l’ipotesi del dolo che, previsto come causa di annullamento del contratto (art. 1439 c.c.), si risolve in un’attività fraudolenta del “deceptor” con l’effetto di trarre in inganno l’altro contraente, determinandolo ad una violazione che, altrimenti, non si sarebbe avuta.

2.3. Una siffatta attività fraudolenta può anche integrare gli estremi del reato di truffa (art. 640 c.p.), sempre che l’induzione di altri in errore mediante artifici o raggiri abbia avuto quale risultato il conseguimento di un profitto per il soggetto attivo con altrui danno.

2.4. Non è richiesta invece l’esistenza di un danno patrimoniale per l’annullamento del contratto nel caso contemplato dall’art. 1439 c.c., sì che, sul piano oggettivo, il dolo determinante, che può dar luogo a tale annullamento, non può ritenersi ontologicamente differente o di intensità diversa dal dolo quale elemento della truffa (inteso non nel senso di elemento psicologico del reato), poichè ambedue si esplicano in artifizi o raggiri adoperati dall’agente e diretti a indurre in errore l’altra parte, e quindi a viziare il consenso.

Pertanto, agli effetti dell’annullamento del contratto per vizio del consenso la truffa contrattuale non si colloca in una situazione diversa da quella del semplice intervento del dolo secondo l’ipotesi prevista dall’art. 1439 c.c.. Entro tali limiti rimane ridimensionata l’invalidità di un contratto concluso per effetto di una truffa (cfr. Cass. 26/05/2008, n. 13566).

2.5. Da ciò consegue che la sentenza impugnata non ha violato la norma di cui all’art. 1439 c.c., avendo annullato il contratto sulla base dell’accertamento fattuale che il raggiro ingannatorio abbia agito come fattore determinante della volontà negoziale dell’attore appellato, ingenerando in lui una rappresentazione alterata della realtà.

3. Infondata è la censura di violazione dell’art. 437 c.p.c. per avere il giudice di appello ritenuto non utilizzabile la produzione documentale di una perizia di parte nel giudizio di appello, perchè tardiva. La sentenza impugnata si è, infatti, correttamente attenuta all’interpretazione di tale norma, data dalle S.U. n. 8202/2005.

4. Infondata è anche la censura secondo cui erroneamente il giudice di appello avrebbe ritenuto irrisorio il canone di locazione annuale di Euro 100.000, in quanto esso era conforme al canone equo ex lege, secondo i criteri fissati dalla L. n. 203 del 1982, art. 9, poichè all’epoca della redazione del contratto, lo stesso non era stato ancora abrogato, per cui è alla luce di quella norma che andava valutata l’entità del canone.

5. Il motivo è infondato.

La Corte costituzionale, con sentenza 1-5 luglio 2002, n. 318 ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 9 e 62 della presente legge.

Le pronunzie di accoglimento del giudice delle leggi dichiarative di illegittimità costituzionale – eliminano la norma con effetto “ex tunc”, con la conseguenza che essa non è più applicabile prescindendo dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della pronunzia, perchè l’illegittimità costituzionale ha per presupposto l’invalidità originaria della legge – sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale – per contrasto con un precetto costituzionale. In materia vige il principio che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono soltanto ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (cfr. Cass. S.U. 2/12/2008, n. 28545).

6.1. Inammissibile è la censura di omessa valutazione delle procure generali rilasciate dal L.A. in favore di L. D. del 2002 e della donazione del primo in favore del secondo del 2003, dalle quali si sarebbe rilevata la “eccezionale capacità a contrarre di L.A.”.

Anzitutto l’inammissibilità discende dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. S.U. 2/12/2008, n. 28547).

Nella fattispecie i ricorrenti si limitano a riferire di aver depositato tale documento in primo grado, ma non indicano dove attualmente esso si trovi nè se esso risulti prodotto in sede di legittimità.

6.2. In ogni caso l’inammissibilità consegue anche al mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti entrambi i documenti indicati non risultano trascritti, quanto meno nelle parti salienti nel ricorso per cassazione.

7.1. Infondata è anche la censura di vizio motivazionale dell’impugnata sentenza.

La sentenza impugnata ha infatti ampiamente indicato gli argomenti sulla base dei quali ha ritenuto sussistere la prova dell’avvenuto raggiro dell’attore da parte degli appellanti, che avevano anche approfittato delle ridotte capacità intellettive ed uditive dello stesso.

La Corte ha rilevato, altresì, che il contratto in questione non fu sottoscritto innanzi al segretario dell’ufficio di zona della Coldiretti, ma nell’abitazione dei L. alla presenza dei soli appellanti. Con congrua motivazione la corte territoriale ha ritenuto che militassero in favore del raggiro consumato ai danni del L. A. anche la durata del contratto (trentennale), mentre il L. aveva anni 72, nonchè l’irrisorietà del canone di L. 100.000 all’anno pur avendo il fondo l’estensione di 50 campi veronesi.

7.2.Va, a tal fine, osservato che l’apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza del dolo e sulla sua efficacia a viziare la volontà di una persona, come quello sulla rilevanza delle dichiarazioni e del comportamento dell’agente, si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se – come nella specie – motivato in modo sufficiente e non contraddittorio (cfr. Cass. 15/02/2007, n. 3383).

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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