Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13186 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16219-2018 proposto da:

IMPRESA INDIVIDUALE G.B., in persona del legale

rappresentante pro tempore, G.B., in proprio e nella

qualità di fideiussore, C.P., in proprio e nella

qualità di fideiussore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LEONE IV N. 99, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SPAGNA MUSSO,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONICA PAGANO,

GIOVANNI LAURO;

– ricorrenti –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FILIPPO CARIMATI, STEFANO

CAVALLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1122/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Monza rigettava le domande proposte da G.B., titolare dell’omonima ditta, e da C.P. nei confronti di Intesa Sanpaolo: domande vertenti sull’accertamento della nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente e sulla rideterminazione del saldo relativo ad esso.

2. – Proposto gravame, la Corte di appello di Milano riformava in parte la pronuncia impugnata, dichiarando la nullità delle clausole relative, rispettivamente, agli interessi debitori (definiti facendo riferimento agli usi di piazza), alla capitalizzazione dei medesimi e alla commissione di massimo scoperto; dichiarava inammissibile la domanda di accertamento del saldo, osservando che gli attori non avevano adempiuto all’onere probatorio che gli incombeva, avendo documentato solo parzialmente le movimentazioni del conto avvalendosi di semplici estratti scalari.

3. – La pronuncia della Corte milanese è impugnata per cassazione da G. e C. con un ricorso basato su tre motivi.

Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo. Sono state depositate memorie.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione dell’art. 61 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e vizio di apparente motivazione. Viene rilevato che l’odierna parte istante aveva reiteratamente richiesto, nel corso del giudizio di merito, di disporsi una consulenza tecnica d’ufficio vertente su più accertamenti (saldo del conto, ammontare della somma che la banca aveva erogato al correntista, TEG applicato, superamento del tasso soglia, prescrizione decennale delle rimesse solutorie, applicazione, al contratto, del tasso pattuito, misura del tasso sostitutivo da applicare in presenza di un saggio determinato mediante rinvio agli usi su piazza, capitalizzazione degli interessi passivi). Assumono i ricorrenti che il rigetto di tale richiesta, contenuto in sentenza, doveva ritenersi illegittimo, posto che l’indagine domandata non poteva qualificarsi esplorativa; in ogni caso – essi aggiungono – al divieto di eseguire accertamenti di tale natura sarebbe consentito derogare quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa compiersi solo possedendo speciali cognizioni tecniche.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c.. La censura è diretta a colpire l’affermazione della Corte di appello per cui, in presenza di meri estratti conto scalari – che presentavano, oltretutto, dei “vuoti” temporali – non poteva farsi luogo ad alcuna rideterminazione del saldo del conto corrente. Viene osservato che i veri e propri estratti conto non integrano l’unico mezzo di cui ci si possa avvalere ai fini della prova delle operazioni effettuate e che la Corte di appello ben avrebbe potuto avvalersi delle nominate scritture: il rapporto di dare e avere poteva essere quindi ricostruito, alla luce delle riscontrate nullità contrattuali, sulla base della documentazione prodotta, e con l’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio.

1.1. – I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono privi di fondamento.

Non è in discussione che, in astratto, sia consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto emerge dai documenti prodotti in giudizio, ancorchè gli stessi non consistano in veri e propri estratti conto (si vedano, in tema: Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 1 giugno 2018, n. 14074; Cass. 15 marzo 2016, n. 5091). Infatti, l’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso certamente consente di avere un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.

Quel che rileva, ai fini dello scrutinio delle censure in esame, è, piuttosto, l’accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito, circa l’inidoneità, da parte dei predetti estratti scalari, che erano oltretutto incompleti, a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie.

Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti la motivazione spesa dalla Corte di appello sul punto non è affatto apparente. E’ tale la motivazione che, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232): nella fattispecie l’argomentare della Corte di merito non evidenzia affatto un vizio di questa natura.

Quanto accertato dalla Corte distrettuale circa l’assenza di una documentazione atta a rappresentare l’andamento del conto precludeva, poi, l’esperimento della consulenza tecnica.

Se è vero che l’acquisizione di elementi desunti dai documenti non prodotti in causa è consentita ove l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, è altrettanto vero che una tale indagine deve riguardare fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza (Cass. 15 giugno 2018, n. 15774; Cass. 11 gennaio 2017, n. 512). Appurato che, in base all’accertamento di fatto del giudice del merito, qui non sindacabile, gli estratti scalari prodotti erano inidonei a consentire una ricostruzione delle movimentazioni del conto, non poteva certamente demandarsi al consulente tecnico una indagine diretta all’acquisizione di elementi atti a sopperire alla rilevata carenza documentale. Infatti, in presenza di nullità contrattuali che determinino illegittimi addebiti per interessi, anatocismo e commissioni di massimo scoperto, le operazioni attive e passive concretamente intercorse non possono certamente considerarsi fatti accessori, giacchè è proprio attraverso la rappresentazione di esse che si poteva pervenire alla domandata quantificazione il saldo del conto corrente.

2. – Il terzo mezzo lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Gli istanti deducono che, in quanto parzialmente vittoriosi, non avrebbero potuto essere condannati, neppure parzialmente, al pagamento delle spese processuali: di contro la Corte di appello aveva riversato su di loro i due terzi delle spese sia del primo che del secondo grado.

2.1. – Il motivo è fondato.

La fondatezza parziale del gravame e il correlato accoglimento di una parte delle domande proposte dal correntista appellante hanno implicato che quest’ultimo non potesse essere destinatario di una pronuncia di condanna, neppure pro quota, al pagamento delle spese processuali.

Si deve difatti ritenere che, in caso di accoglimento parziale della domanda – così come, deve aggiungersi, nel caso di accoglimento di alcune soltanto delle domande proposte – il giudice possa, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per la ipotesi eccezionale (e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione) che tali spese siano state causate all’altra parte stante la trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c. (Cass. 21 marzo 1994, n. 2653; nel medesimo senso, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo: Cass. 9 aprile 1986, n. 2493). In sostanziale conformità rispetto a tale principio si è, del resto, più di recente affermato che l’appellante, che si è vista riconoscere come dovuta una parte, sia pure modesta, delle somme reclamate, non possa considerarsi, in base ad una considerazione complessiva dell’esito della lite, come soccombente (Cass. 12 maggio 2015, n. 9587); e si è parimenti osservato che, in caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello possa compensare, in tutto o in parte, le spese, non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa (così: Cass. 23 marzo 2016, n. 5820; Cass. 28 settembre 2015, n. 19122). Tale conclusione è stata argomentata, da ultimo, sulla base della modifica apportata all’art. 91 c.p.c., comma 1, dalla L. n. 69 del 2009; è stato rilevato, infatti, che in caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice possa, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non possa essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte: e ciò perchè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (secondo quanto previsto, per l’appunto, nella novellata versione dell’art. 91 c.p.c., comma 1: cfr. Cass. 24 ottobre 2018, n. 26918 e Cass. 23 gennaio 2018, n. 1572).

3. – La sentenza va quindi cassata, in accoglimento del terzo motivo, mentre i primi due devono essere disattesi.

Decidendo nel merito, il Collegio reputa che, in ragione della soccombenza reciproca delle parti all’esito globale del giudizio, le spese di lite del primo e del secondo grado vadano compensate per l’intero.

La stessa statuizione di impone per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il terzo motivo e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e, giudicando nel merito, compensa per l’intero le spese di lite dei due gradi di merito; compensa, altresì, le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, Il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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