Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13186 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.25/05/2017),  n. 13186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12132-2011 proposto da:

P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEL FOSSO DI FIORANELLO N 46, presso lo studio dell’avvocato VITO

GASPARE GANCI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. – SERVIZIO RISCOSSIONE

TRIBUTI, CONCESSIONE DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7610/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2010 r.g.n. 9812/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato GASPARE VITO GANCI;

udito l’Avvocato CARLA DALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n.7610/2009, la Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello di P.G. proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata dichiarata inammissibile perchè tardiva la sua opposizione contro la cartella esattoriale, così qualificata la domanda, notificatagli il 5.4.2003 per contributi IVS relativi agli anni 2000 e 2001.

A fondamento della sentenza la Corte territoriale sosteneva che il ricorso introduttivo del giudizio era tardivo, perchè il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione contro la iscrizione a ruolo nel termine di 40 giorni della notifica della cartella esattoriale, come previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5; mentre non poteva essere ritenuta idonea a superare la decadenza la diversa qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione introdotta nel corso del giudizio per aggirare la dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo.

Avverso detta sentenza P.G. ha proposto ricorso articolato su due motivi censura; l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorso denuncia la falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 e la violazione dell’art. 615 c.p.c., comma 1 in quanto era errato qualificare l’azione proposta come opposizione alla cartella esattoriale piuttosto che opposizione all’esecuzione prevista e regolata dall’art. 615 c.p.c., comma 1.

2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per aver affermato, in assenza dell’avvenuto deposito del documento, che la copia dell’estratto di ruolo versato in atti dava contezza della data di avvenuta notificazione della cartella.

3. Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dall’INPS essendo provato in atti che la sentenza d’appello è stata depositata il 25 marzo 2010 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 2 maggio 2011 ben oltre il termine di un anno, dalla pubblicazione della sentenza siccome previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile.

4. Occorre inoltre considerare che la controversia di natura previdenziale trattata dal giudice del lavoro col rito del lavoro non è soggetta alla sospensione dei termini feriali (Cass. n. 11910 del 07/08/2003).

5. Sicchè il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 2700 complessive di cui Euro 2500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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