Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13186 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. II, 24/06/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 24/06/2016), n.13186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24851-2011 proposto da:

G.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCELLO

LASTRUCCI, LAMBERTO ALBUZZANI;

– ricorrente –

contro

GO.LO., G.l., GR.GR., G.A.

E., GR.GI.;

– intimati –

sul ricorso 25167-2011 proposto da:

GO.LO. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

MOSCATO, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO PINI;

– ricorrente –

contro

G.L., G.L., GR.GR., GR.AZ.EN.,

GR.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1061/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato MARCELLO LASTRUCCI, difensore del ricorrente, che

si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Prato con sentenza n. 1287/05, decidendo sulle domande proposte da G.L. contro G.l., Li. e Lo., determinava il valore dell’asse ereditario relitto da G.M. in Euro 389.900,29 al dicembre 1983, determinava in Euro 64983,38 ciascuno la quota spettante a G.l., agli eredi di Li. ( Gr.Gr., Az.En. e Gi.) ed in Europ 194.950,13 quella spettante a Go.Lo. comprendente legittima e disponibile, respingeva le domande di nullità: della divisione operata in testamento e condannava G.L. alle spese nei confronti delle altre parti, ponendo definitivamente a suo carico quelle di ctu.

Avverso questa sentenza proponevano due distinti appelli G.L. e G.l., Gr.Gr., Az.En. e Gi. e la Corte di appello di Firenze, con sentenza 14.72010, in parziale accoglimento del gravame di G.L., dichiarava che agli eredi di G.M. spettavano le seguenti quote: 1/2 a Go.Lo., 1/6 a G.L., 1/6 a G.l. e 1/6 ai Gr. quali eredi di Li., che l’asse ereditario era quello di cui alla denunzia di successione indicata e che oggetto di collazione erano l’immobile in (OMISSIS) con la precisazione di cui in motivazione e l’importo di Euro 9793,02 quali attribuzioni ricevute da G.L., dichiarava la nullità della divisione operata dal de cuius e regolava le spese, statuendo, per quanto ancora interessa, che il de cuius aveva operato una divisione ex art. 734 c.c. ancorchè parziale nel senso che, contemplando le tre figlie, ha attribuito a Go.

L. beni specifici e alle altre due figlie i beni residui pro indiviso donde la nullità ex art. 735 c.c. in quanto un legittimario ( G.L.) non è stato compreso nella divisione e non rilevava che il testatore lo abbia pretermesso in quanto già soddisfano.

L’altro appello proponeva domande nuove sulla inesistenza della divisione.

Ricorrono, con distinti ricorsi, G.L., che ha anche presentato memoria, e Go.Lo., rispettivamente con tre motivi, non svolgono difese le altre parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso di Go.Lo. si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè del lutto erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il primo giudice avesse violato l’art. 112 c.p.c. per aver espresso una quantificazione in moneta senza che alcuno l’avesse chiesto.

Col secondo motivo si denunzia sempre violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 735 c.c. posto che la Corte di appello ha affermato che il Tribunale aveva commesso un errore di impostazione in quanto, per decidere sulla nullità della divisione, ha verificato se L., Li. e l. fossero stati lesi nelle rispettive quote ed ha valutalo i singoli cespiti in assenza di specifica domanda.

Col terzo motivo si denunziano vizi di motivazione sull’esclusione della donazione dell’azienda di trasporti a G.L. ribaltando la decisione di primo grado e non tenendo conto del testamento in cui espressamente si leggeva che al figlio Lido non si lasciava niente avendo già avuto più di quanto gli spettava ed in particolare quanto da lui comprato con denari del testatore come la casa di Via (OMISSIS), la casa con terreno a (OMISSIS), gli automezzi dell’azienda e l’azienda stessa.

Col primo motivo del ricorso di G.L. si denunzia violazione dell’art. 2700 c.c., artt. 116 e 121 c.p.c. perchè la Corte di appello ha respinto il secondo motivo di gravante nella parte in cui il Tribunale aveva escluso nella determinazione del valore dell’asse ereditario il prezzo dell’immobile di (OMISSIS) ritenendolo versato dal de cuius al venditore non valutando l’atto pubblico in cui risulta versato dal figlia.

Col secondo motivo si denunziano violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione sulla collazione dell’immobile di (OMISSIS) attesa la ravvisata donazione indiretta.

Col terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 92 c.p.c..

Ciò premesso si osserva:

Le prime due censure del ricorso di G.L. non riportano specificamente domande ed eccezioni delle parti della complessa vicenda come impone una rituale impugnazione ex art. 112 c.p.c. e non dimostrano l’interesse alla doglianza criticando il metodo ma non il risultato.

Le censure si rivolgono solo ad un profilo della motivazione che parte dal presupposto, non censurato, che, non avendo fiori l. e Li. esercitato azione di riduzione ed avendo dedotto di essere state lese nei diritti di legittimarie unicamente a sostegno della nullità della divisione, derivando questa dalla pretermissione di un legittimario ( G.L.), il primo giudice non aveva motivo per quantificare il valore dell’asse ereditario e delle singole quote essendo stato chiesto di accertarsi la consistenza dell’asse ereditario (quali beni lo componevano), se alcuni beni dovevano concorrere a formare la massa per effetto di collazione, accertarsi le quote pro indiviso e la nullità della divisione (pagina quattordici della sentenza).

Questa Corte ha statuito che, in materia di successione ereditaria, l’erede legittimario che sia stato pretemiesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione e, prima di questo momento, non può chiedere la divisione ereditaria nè la collazione dei beni poichè entrambi questi diritti presuppongono l’assunzione della qualità di erede e l’attribuzione congiunta di un asse ereditario (Cass. 13.12010 n. 368) mentre, com’è noto, l’art. 735 c.c., comma 1 prevede la nullità della divisione che non comprenda qualcuno dei legittimari ed il secondo che il coerede leso nella quota di legittima puri esercitare l’azione di riduzione, con la conseguenza che il pretermesso può limitare la domanda alla nullità della divisione ereditaria.

La terza censura andava proposta non come vizio di motivazione ma come violazione di legge sostanziale o processuale in relazione alle valutazioni delle risultanze istruttorie avendo la Corte tratto il proprio convincimento dal materiale delibata con motivazione logica e sufficiente che si sottrae alle critiche.

Le prime due censure del ricorso di G.L. sono del pari infondate avendo la Corte di appello stabilito che l’immobile era stato acquistato con denaro del de cuius per cui non rileva nè il riferimento all’atto pubblico nè ad un giudicato comunque non opponibile alle altre parti.

In particolare la Corte di appello ha statuito (pagine quindici, sedici e diciassette) che la fede privilegiata dell’atto pubblico riguarda il fatto storico delle dichiarazioni rese davanti al pubblico ufficiale ma non anche la loro veridicità ed esattezza e tra i documenti prodotti da Go.Lo. vi erano due ricevute rilasciate dal venditore per complessive Lire 2.000.000 quale prezzo dell’abitazione rilasciate a G.M..

Il giudicato riguardava la circostanza che la somma non era stata anticipata al venditore nell’ambito di un prestito al figlio ma non la intervenuta donazione indiretta.

Il terzo motivo sulle spese è infondato avendo la Corte di appello provveduto ad una nuova regolamentazione di quelle di primo grado e di appello tenendo conto delle posizioni delle parti, della complessità della controversia e dell’esito della stessa. Donde il rigetto di entrambi i ricorsi senza pronunzia sulle spese in mancanza di controricorsi.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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