Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13186 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 17/05/2021), n.13186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28488/2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI LANDI;

– ricorrente –

contro

A.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLAUDIO LALLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza definitiva n. 145/2016 del TRIBUNALE di LUCCA,

depositata il 15/03/2016 R.G.N. 87/2016;

avverso l’ordinanza definitiva della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE,

depositata il 17/10/2017 R.G.N. 738/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza pronunziata ai sensi dell’art. 348-bis codice di rito il 17.10.2017, riportandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito nella materia, ha dichiarato la inammissibilità del gravame interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di A.G., avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 145/2016, resa il 15.3.2016, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Poste Italiane S.p.A., nei confronti della medesima A., per la somma lorda di Euro 54.247,30, a titolo di restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una pronunzia poi riformata dalla Corte di merito con cui era stata disposta, in favore della lavoratrice, la conversione di un contratto di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato -; ed in parziale accoglimento della domanda della società, ha condannato la A. alla restituzione della somma di Euro 37.500,00, oltre accessori, corrispondente a quella ai netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, effettivamente riscossa dalla medesima;

che per la cassazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. e della sentenza del Tribunale di Lucca n. 145/2016 (v. pag. 33 del ricorso) Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso articolando tre motivi;

che A.G. ha resistito con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell’interesse della società;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; artt. 12 e 14 preleggi; artt. 2033 e 2041 c.c.; D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 23 e 64; art. 111 Cost. e art. 113 c.p.c., ed in particolare, si lamenta che la Corte di merito si sia limitata a riportare, a fondamento della decisione impugnata, uno stralcio della sentenza n. 1464/2012 della Suprema Corte, senza un compiuto esame in ordine alla tassatività delle ipotesi di rimborso delle imposte non dovute ed alla legittimazione a richiederne la restituzione, come ha, invece, fatto la Corte di Cassazione che – nello stabilire se il datore di lavoro, quando procede al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, debba effettuarlo al lordo o al netto delle ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali – ha svolto un’analisi più complessa ed articolata; si deduce, inoltre, che la Corte di Appello avrebbe del tutto omesso di verificare, una volta accertato che il datore di lavoro Poste Italiane S.p.A. possa ripetere l’indebito, quale sia la norma che dia titolo al recupero e se la società Poste, quale sostituto di imposta, possa ricorrere alla procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per ottenere la restituzione delle ritenute a suo tempo operate, anche in considerazione del fatto che, poichè del D.P.R. n. 602 citato, art. 64, comma 1, definisce il sostituto di imposta come colui che, “in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento d’imposte in luogo di altri…. ed anche a titolo d’acconto”, lo stesso presuppone che anche il lavoratore-sostituito debba ritenersi dall’origine, e non solo in relazione alla fase di riscossione, obbligato solidale di imposta e, quindi, anch’esso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i relativi oneri: con la conseguenza che, a parere della società ricorrente, “il datore di lavoro può pretendere dal lavoratore la restituzione delle somme indebitamente erogate al lordo delle ritenute di legge ove, come nel caso di specie, non abbia già effettuato la richiesta di restituzione dell’imposta non dovuta all’Amministrazione finanziaria”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. D-bis), (TUIR); D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23; artt. 53 e 111 Cost.; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; artt. 112,113 e 115 c.p.c.; ed inoltre, la nullità della sentenza per omessa pronunzia sul motivo di gravame relativo al D.P.R. n. 917 cit., art. 10, comma 1, lett. D-bis) e si lamenta, in sostanza, che la Corte di merito non abbia considerato il fatto che del D.P.R. n. 917 cit., art. 10, comma 1, lett. D-bis), consente al dipendente, nel periodo in cui la somma è restituita, di poter operare una corrispondente deduzione dal proprio imponibile pari all’importo lordo di ritenute corrisposto al datore di lavoro; ed altresì che i giudici di merito avrebbero affermato erroneamente che, anche a voler ammettere l’assoluta inutilizzabilità dello strumento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, stante la mancanza di altri rimedi specifici ed in considerazione del fatto che il diritto alla restituzione è sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, la società avrebbe comunque a disposizione l’istituto residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la possibilità di presentare istanza di rimborso entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione; a parere della società ricorrente, invece, quest’ultima norma non sarebbe applicabile, poichè, “in tema di imposte dirette, e quindi anche di ritenute IRPEF, esistono disposizioni specifiche e, cioè quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nonchè quella del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1 lett. D-bis), che consentono il recupero dell’imposta al dipendente”, mentre “D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, non trova, comunque, applicazione relativamente al datore di lavoro, sostituto d’imposta, che, a seguito di riforma in appello della sentenza di primo grado con la quale era stato condannato a pagarle, debba chiedere in restituzione le somme corrisposte”; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,113,115,116 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; artt. 339,348-bis e 348-ter c.p.c. “con riferimento all’ordinanza impugnata”; dell’art. 111 Cost.; “nullità della sentenza per omessa pronuncia e per difetto di una qualsivoglia motivazione sulla debenza della ulteriore somma di Euro 1.202,00 corrisposta alla A. di cui al cedolino del mese di aprile 2007” ed altresì “per omessa pronuncia e per difetto di qualsivoglia motivazione in ordine ai relativi motivi di gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Lucca n. 145/2016”, poichè “con l’ordinanza del 17.10.2017 la Corte di Appello, pronunciando ex art. 348-bis c.p.c. e rifacendosi ai propri precedenti in proposito, ha limitato la propria decisione solo alla questione se le somme che la A. ha ricevuto in esecuzione di una sentenza che le aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno quale conseguenza della nullità del termine apposto al contratto di lavoro debbano essere istituite al netto o al lordo delle ritenute fiscali; mentre, ove il Tribunale e la Corte di Appello avessero tenuto in considerazione le richieste della società, avrebbero dovuto riconoscere il diritto della stessa alle somme suddette, in quanto la A., sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello, non ha mai contestato la documentazione versata in atti”;

che il terzo motivo, da trattare per primo per ragioni di logica priorità, non può essere accolto; ed invero, al riguardo, va sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito (con la sentenza n. 1914/2016) che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c., non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronunzia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione; “essa è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale (quali, ad esempio, la inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 2 e art. 348-ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. Al contrario, la decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c., ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti”. Ciò premesso, è da osservare che l’ordinanza impugnata è stata correttamente emanata dalla Corte di merito (seppur succintamente motivata, ma con esplicito riferimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità nella materia, da cui consegue che “l’appello non presenta ragionevoli probabilità di essere accolto”) entro il suo ambito applicativo, con la conseguente incensurabilità dell’error in iudicando concernente il presupposto della ragionevole probabilità di accoglimento; nè si riscontrano, nella fattispecie, vizi di carattere processuale (quali, ad esempio, una impugnazione proposta oltre il termine normativamente previsto; l’appello privo delle indicazioni di cui all’art. 342 c.p.c.; la omessa integrazione del contraddittorio nel termine ordinato dal giudice), e neppure “limiti esterni di applicazione dell’istituto”, in quanto “la ridiscussione” della situazione giuridica sostanziale della controversia, mediante impugnazione della sentenza di primo grado, “non toglie al provvedimento de quo il requisito della definitività, da intendersi come non modificabilità del provvedimento emanato”. Peraltro, se è vero che l’impugnazione è sempre ammessa per censurare il vizio di motivazione dell’ordinanza, nei limiti in cui attualmente l’ordinamento processuale ne consente l’impugnazione, occorre, tuttavia, sottolineare che, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte, non è possibile instaurare un giudizio di legittimità per censurare l’omessa pronunzia del giudice su uno o più motivi di impugnazione, poichè dalla emanazione dell’ordinanza-filtro si presume la valutazione della manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti e potrà, eventualmente, essere dedotta l’omessa motivazione sul punto, che, nel caso di specie, non è stata dedotta, poichè il “vizio di motivazione”, come innanzi specificato, riguarda alcuni punti della sentenza di primo grado asseritamente censurati nell’atto di gravame, in ordine ai quali si assume che i giudici di appello non si siano pronunciati;

che i primi due motivi – da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – non sono fondati; al riguardo, è da premettere che i giudici di merito sono pervenuti alla decisione oggetto del presente giudizio conformandosi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità – del tutto condivisi da questo Collegio che non ravvisa ragioni per discostarsene (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 29758/2019; 23519/2019; 15755/2019; 6942/2019; 12933/2018; 12933/2018; 1464/2012) -, alla stregua dei quali, qualora le ritenute fiscali non siano state versate direttamente ai lavoratori, il datore di lavoro non può pretenderne la ripetizione da parte dei dipendenti, perchè appunto da questi non percepiti. Ed invero, il D.P.R. n. 602 del 1973, all’art. 38, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 143 del 2005, prevede che “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’Intendente di Finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso cui è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento…. L’istanza di cui al comma 1, può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”; e ciò, in quanto (cfr., tra le altre, Cass. nn. 9756/2019; 21699/2011) l’azione di restituzione e riduzione in pristino, proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad una esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e, dunque, a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti: e, pertanto, ad un pagamento non dovuto;

che, fatte queste premesse – ed altresì ribadito che il rimborso di quanto indebitamente versato può essere richiesto all’Amministrazione finanziaria sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. “sostituto di imposta”), sia da colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (c.d. “sostituito”), ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (cfr., tra le molte, Cass. nn. 440/2019; 31503/2018; 239/2006) -, si osserva che, nella fattispecie, è pacifico che le ritenute fiscali non siano state versate direttamente alla A.; per la qual cosa, la società datrice, a prescindere da ogni altra considerazione, non avrebbe potuto ripeterle nei confronti della stessa, perchè, appunto, da quest’ultima non percepite;

che, pertanto, Poste Italiane S.p.A. non può pretendere somme al lordo delle ritenute fiscali, poichè le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale della lavoratrice (cfr., ex multis, Cass. nn. 13530/2019; 19459/2018; 2135/2018; 1464/2012, cit.; negli stessi termini, v. pure, Cons. Stato, Sez. VI, n. 1164/2009, con riguardo al rapporto di pubblico impiego), come condivisibilmente argomentato dai giudici di merito;

che, inoltre, il principio (cui si è innanzi fatto riferimento) affermato da questa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 82/2014), in base al quale, “quando il diritto alla restituzione del versamento sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, trova applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”, ribadito dalla sentenza impugnata, non è inconferente nella fattispecie, come sostenuto dalla società ricorrente, ma è pacificamente estensibile anche al rapporto di lavoro (del resto, la sentenza n. 1464/2012, cit., che attiene al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore è stata ritenuta applicabile anche ai casi di indebito pensionistico, sia pubblico che privato);

che, infine, per ciò che più specificamente riguarda la doglianza contenuta nel secondo mezzo di impugnazione, relativa alla nullità della sentenza per omessa pronunzia sul motivo di gravame relativo al D.P.R. n. 917 cit., art. 10, comma 1, lett. D-bis), va osservato che la parte ricorrente non ha provato i suoi assunti, in quanto non ha prodotto (nè trascritto, nè indicato tra i documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso) l’atto di gravame, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (cfr., ex plurimis, (Cass. nn. 16342/2015; 14541/2014); pertanto, questa Corte non ha potuto apprezzare la veridicità delle censure mosse, sul punto, alla sentenza oggetto del presente giudizio dalla società datrice;

che, per le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va respinto; che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo, infine, alla conclusione del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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