Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13186 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16119/2006 proposto da:

P.A. (OMISSIS), C.A.R., n.q. eredi di

P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI Gina, che li rappresenta

e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

RAS ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VERONA N. 9, presso lo studio dell’avvocato GRANOZIO Romano, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– resistente-

avverso la sentenza n. 994/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa l’08/01/2006, depositata il

23/02/2006; R.G.N. 6903/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato GRANOZIO ROMANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- P.A. e C.A.R., quali eredi di P. A., proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, accogliendo l’opposizione all’esecuzione proposta dalla società RAS S.p.A., aveva dichiarato illegittimo il precetto notificato ad istanza del P.. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’assegno circolare inviato a quest’ultimo dalla RAS era satisfattivo in relazione alla condanna contenuta nel titolo posto a base del precetto e, quindi, erano da considerarsi illegittime la restituzione dell’assegno e l’intimazione del precetto avente ad oggetto lo stesso credito.

2.- La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore dell’appellata.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propongono ricorso per cassazione il P. e la C., a mezzo di due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia vizio di violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 1197, 1277 e 2004 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, per avere il giudice del merito aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’assegno circolare inviato al creditore prima della notificazione dell’atto di precetto estinguerebbe immediatamente l’obbligazione pecuniaria.

Sostengono i ricorrenti che siffatta interpretazione contrasterebbe col disposto dell’art. 1277 cod. civ., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, richiamata in ricorso.

Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1182, 1197 e 1277 cod. civ., per avere il giudice del merito derogato alla prima di tali norme, che prevede che le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si estinguono al domicilio del creditore, ritenendo invece satisfattivo il pagamento con assegno circolare che richiede che il creditore si rechi presso un istituto di credito per conseguire la somma di denaro oggetto dell’obbligazione.

Ritenuta peraltro la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale, i ricorrenti invocano, con lo stesso ricorso, la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte.

I motivi vanno esaminati congiuntamente poichè relativi a questioni strettamente connesse, risolubili mediante l’applicazione del medesimo principio dì diritto, espresso dalla decisione delle Sezioni Unite intervenuta nelle more.

2.- Va infatti dato seguito a quanto deciso con la sentenza 18 dicembre 2007, n. 26617, con la quale le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto di cui è detto in ricorso, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500,00 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell”obbligazione con l’effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno”.

2.1.- Poichè nel caso di specie, il pagamento è relativo alla somma di L. 6.420.000, l’assegno circolare risulta essere stato emesso per l’importo dovuto per capitale interessi e spese, esso è stato rifiutato dal creditore senza addurre alcun motivo legittimo, nè in sede di merito sì è argomentato in merito ad un’eventuale inconvertibilità dell’assegno, il ricorso va rigettato.

3.- La sopravvenienza della decisione delle Sezioni Uniti alla proposizione della presente impugnazione, introdotta con ricorso notificato il 24 maggio 2006, legittima la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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