Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13185 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13185 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 1784-2008 proposto da:
ROSETTI ZANNONI STEFANO LUIGI RSTSFN40S16A547Z,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE
5, presso lo studio dell’avvocato QUATTROCCHI PAOLO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
POTOTSCHNIG PAOLO giusta delega in atti;
6
– ricorrente –

2013
742

contro

SISTI LEO nella sua qualità di giornalista, GRUPPO
EDITORIALE L’ESPRESSO S.P.A. 00488680588 in persona
del suo Direttore Generale e legale rappresentante

1

Data pubblicazione: 28/05/2013

Dott. FABIO TACCIARIA, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio RIPA
DI MEANA E ASSOCIATI, rappresentati e difesi
dall’avvocato SCORDINO DOMENICO giusta delega in
atti;

nonchè contro

RINALDI CLAUDIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 5046/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/11/2006, R.G.N.
3907/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato STEFANO PARLATORE per delega;
udito l’Avvocato BRUNO GUARDASCIONE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso,
assorbiti gli altri; cassazione con rinvio;

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– controricorrenti –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/11/2006 la Corte d’Appello di Roma
respingeva il gravame interposto dal sig. Stefano Luigi Rosetti
Zannoni nei confronti della pronunzia Trib. Roma 8/3/2002 di
rigetto della domanda proposta nei confronti dell’editore

Rinaldi, direttore responsabile del settimanale l’Espresso, e
Leo Sisti, giornalista redattore, di risarcimento dei danni
asseritamente subiti all’esito di diffamazione a mezzo stampa
giusta articolo pubblicato sull’edizione n. 7 del 19/2/1998 del
settimanale relativo ad accuse di frode fiscale e violazioni
valutarie nonché di versamento di tangenti con indebito
accostamento del suo nome a quello di notissimi personaggi
politici ed imprenditori coinvolti nelle note vicende di
tangentopoli in una tabella riassuntiva, riportata sulla base di
indagini compiute dalla G. di F.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il
Rosetti Zannoni propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5
complessi motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso la società Gruppo Editoriale
L’Espresso s.p.a. ed il Sisti.
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° ed il 3 ° motivo il ricorrente denunzia violazione
degli artt. 2043 c.c., 51, 59 c.p., in riferimento all’art. 360,
l ° co. n. 5 [

rectius,

n. 3 1, c.p.c.; nonché <> motivazione su punti decisivi
della controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione degli artt. 2043 c.c.,
51 c.p., in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5 [ rectius,

n.

motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 4 ° e 5 ° motivo denunzia omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su punti decisivi della
controversia, in riferimento all’art . 360, 1 ° co. n. 5, c.p.c.
I motivi sono inammissibili, in applicazione degli artt.
366, l ° co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
Il l ° e il 2 ° motivo recano quesiti di diritto formulati in
termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da
questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale
indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i
giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle
diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a
diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e
generico, privo di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola
lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un.,
14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione

4

3 ], c.p.c.; nonché <>

(cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un.,
12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360),
nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258), senza che debba richiedere, per ottenere

tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064 ), risolvendosi in
buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della
fondatezza delle proprie tesi difensive.
Tanto più che nel caso risultano formulati in violazione
dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa
richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito [ es.,
all’<>, a
<>, alla <>, all’<>, alle <>, alla <>, al’<>, alla prova testimoniale, alla sentenza
di I grado, all’atto di appello, alla comparsa di costituzione
di controparte, alle «memorie», alla <>,
alla <> della Commissione Tributaria Provinciale di
Ravenna, all’<> ], di cui lamenta la mancata o erronea valutazione,
limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente –

5

risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione

per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso
ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur
individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al
riguardo necessario che si provveda anche alla relativa
individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento

la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame
(v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione
(anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in
quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di
giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass.,
12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo,

del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso

Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di 4//7
tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure
in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura
del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,
20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass.,
2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non

6

è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la
Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito
(v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444;
Cass., 1 0 /2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-

questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le
argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi non
recano la prescritta “chiara indicazione” -secondo lo schema e
nei termini delineati da questa Corte- delle relative “ragioni”,
inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività
esegetica della medesima, con interpretazione che si
risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione
(cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258),

a fortiori non consentita in presenza di

formulazione come detto nella specie altresì violativa dell’art.
366, 1 ° co. n. 6, c.p.c.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di
inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella
specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del
2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data (

2 marzo 2006 ) di entrata in vigore

del medesimo.

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apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza, in favore dei controricorrenti società Gruppo
Editoriale L’Espresso s.p.a. e sig. Sisti.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato,

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi euro 21.200,00, di cui euro 21.000,00
per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore dei
controricorrenti società Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a. e
sig. Sisti.

Roma, 27/3/2013

non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

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