Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13185 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29560/2007 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARRA Alfonso Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1009/06 R.V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOL

del 17/07/06, depositato il 05/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” L.G. adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Campania con ricorso dell’11.6.1998, avente ad oggetto la quantificazione del t.f.r. e la restituzione di somme trattenute dall’INADEL, non ancora definito.

La Corte d’appello, con decreto del 5.10.06, fissata la durata ragionevole del giudizio in anni tre, liquidava per il danno non patrimoniale Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, quindi complessivi Euro 4.916,63, con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso L. G., affidato a undici motivi; ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Osserva:

1.- Con i primi quattro motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 1 e art. 6, par. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.) e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:

a) questione relative alla efficacia della CEDU nell’ordinamento interno ed all’efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte europea e di questa Corte;

in tutti i motivi è anche reiterata la tesi della vincolatività del parametro temporale e di liquidazione del danno stabiliti dalla Corte EDU; nel primo riassuntivamente, in buona sostanza, sono indicati gli argomenti poi ribaditi negli altri mezzi) ed è formulato il seguente quesito la L. n. 89 del 2001, e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU? (primo motivo).

b) Questioni concernenti la quantificazione del danno.

Secondo l’istante, ratione materiae doveva essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00 (sono richiamate alcune sentenze della Corte EDU, e sono formulati i seguenti quesiti spetta un ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00), trattandosi di materia previdenziale, o comunque l’equo indennizzo per tali materie va calcolato in misura maggiore? (secondo motivo) e ciò costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la Corte d’appello deciso su una delle domande proposte dalla parte istante (terzo motivo), con ciò incorrendo anche in difetto di motivazione (quarto motivo).

1.1.- I motivi dal quinto all’undicesimo denunciano violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91 e 92, 112 e 132 c.p.c., della L. 794 del 1942, art. 24, delle tariffe professionali, nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:

a) nella specie non dovrebbe aversi riguardo alla tariffa per i procedimenti di volontaria giurisdizione, ed è formulato il seguente quesito di diritto alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di v.g.) vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? (quinto motivo) e questo stesso quesito è reiterato negli stessi identici termini nel settimo motivo, che richiama le sentenze di questa Corte in ordine alla natura del procedimento in esame; la parte soccombente deve essere condannata alle spese di lite è formulato il seguente quesito di diritto è legittimo, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione di spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’art. 1 prot.add CEDU direttamente applicabile al caso di specie? sesto motivo) ed il provvedimento sarebbe carente nella motivazione sulle spese in misura insufficiente (ottavo motivo); il decreto avrebbe liquidato le spese del giudizio in misura insufficiente e si sarebbe posto in contrasto con le quantificazioni operate da questa Corte (sono indicate alcune somme senza indicazione delle sentenze) ed è formulato il seguente quesito le spese liquidate dal giudice di primo grado sono sufficienti in relazione all’attività svolta, alle tariffe professionali vigenti, alla nota spese ed alle liquidazioni eseguite dalla Corte di cassazione? (nono motivo); sono riportate le voci tariffarie asseritamente dovute, per sostenere che emergerebbe chiara la violazione di legge ed è formulato il seguente quesito può il giudice, nel liquidare le spese ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa liquidando spese, diritti ed onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? (motivo 10) e sul punto è denunciato anche difetto di motivazione riportando nel ricorso specifica nella quale sono riportate le diverse voci tariffarie, in relazione ai diversi scaglioni (motivo 11).

2.- I motivi indicati nel 1 possono essere esaminati congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente infondati.

In linea preliminare va peraltro evidenziata la manifesta inammissibilità delle censure (e dei corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto, che ha accolto in parte la domanda. Analoga conclusione si impone in ordine agli argomenti che si risolvono in generiche affermazioni sulla diretta applicabilità delle sentenze della Corte di Strasburgo, formulate in modo non conferente rispetto alla motivazione del decreto.

Ancora preliminarmente, va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., è inadeguato, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, quando non sia conferente rispetto alla questione che rileva per la decisione della controversia, quale emerge dall’esposizione del motivo (Cass. S.U. n. 8466 del 2008; n. 11650 del 2008); quando si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame (Cass. S.U. n. 6420 del 2008); quando non abbia attinenza nè col giudizio nè col motivo formulato, ma introduca un tema nuovo ed estraneo (Cass. n. 1594 9 del 2007); quando la sua formulazione non sia precisa, ma si concreti in quesiti multipli o cumulativi (Cass. n. 5471 del 2008; n. 1906 del 2008), logicamente e giuridicamente contraddittori.

Posta questa premessa, si osserva:

a) relativamente alla questione sub a), ammissibile e rilevante per l’incidenza su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla legge n. 89/2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sentenza n. 1338 del 2004). In termini analoghi è il principio enunciato dalla Corte costituzionale, che, contrariamente all’assunto dell’istante, che si palesa perciò manifestamente erroneo, ha affermato che al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme.

Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria. In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui è stata proposta.

b) Relativamente alla quantificazione del danno ed ai motivi 2, 3 e 4, va ribadito che deve escludersi che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante – una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).

Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore – anche il succitato bonus – qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 18012 del 2008).

In questi termini sono i principi che possono essere enunciati in relazione ai quesiti posti con i motivi 2 e 3, con conseguente manifesta infondatezza di detti mezzi e del 4.

Il decreto ha, infatti, applicato il parametro della Corte EDU, liquidando Euro 1.000,00 per anno di ritardo, quale indennizzo per il danno non patrimoniale e rispetto all’osservanza di detto parametro le argomentazioni svolte dall’istante sono manifestamente astratte, scollegate dalla fattispecie concreta e non si danno carico di dedurre le ragioni specifiche che avrebbero permesso di disattenderlo.

p.2.1.- I motivi indicati nel 1.1 possono essere esaminati congiuntamente, perchè logicamente connessi, sono in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente infondati.

In linea preliminare, va osservato che incongruamente due dei motivi (quinto e settimo) si concludono con lo stesso quesito di diritto e pongono la stessa questione reiterata in modo non logicamente coordinato nei motivi ottavo e decimo.

Ancora in linea preliminare, va evidenziata la manifesta inammissibilità delle censure (e dei corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto e che in nessun modo tengono conto della fattispecie, ovvero si risolvono in argomentazioni astratte e prive di pertinenza con il caso di specie. Tanto va rilevato in relazione ai motivi: sesto, laddove si fa riferimento ai presupposti della compensazione, nella specie non disposta ed alla necessità che le spese seguono la soccombenza, che è ciò che è accaduto nel caso in esame; nono, quanto alla astratta deduzione di sufficienza della spese liquidate;

decimo, quanto alla possibilità del giudice di ridurre le voci della nota spese, essendo chiaro che ciò è possibile se tanto risulta dalla applicazione delle norme.

Posta questa premessa, le questioni poste vanno risolte facendo applicazione dei seguenti principi, già enunciati da questa Corte:

la L. n. 89 del 2001 non reca nessuna specifica norma in ordine al regime delle spese all’esito dello svolgimento del processo camerale di cui all’art. 3, comma 4 e, in virtù del richiamo ivi effettuato, si applicano sul punto le norme del codice di rito, avendo anche il legislatore dimostrato attenzione a questo profilo, esonerando il ricorrente dal contributo unificato (L. n. 89 del 2001, art. 5 bis e, successivamente, D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 10 e 265,) (Cass. n. 23789 del 2004);

le disposizioni dell’art. 91 c.p.c., e segg., in tema di spese processuali trovano applicazione, in linea generale, nel procedimento camerale nel caso in cui questo statuisca su posizioni soggettive in contrasto, come accade nella specie, senza che nessun ostacolo all’applicazione di detta normativa provenga dalla Convenzione CEDU, ovvero dal Protocollo aggiuntivo (Cass. n. 12021 del 2004), restando esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo (Cass. n. 1078 del 2003);

dalla CEDU non discende un obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il processo per l’equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attività dello Stato che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti dalla Convenzione o ad imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione (Cass. n. 18204 del 2003);

la configurazione del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 quale procedimento contenzioso comporta l’applicabilità della Tab. A-4 e della Tab.B-1.

In questi termini sono i principi che possono essere enunciati in riferimento ai quesiti qui in esame.

Inoltre, va ricordato che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la parte che censura in sede di legittimità la liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare in modo specifico ed autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale error in iudicando, pena l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 17059 del 2007; n. 8160 del 2001), senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti (Cass. n. 3651 del 2007; n. 2626 del 2004). La doglianza richiede, inoltre, che dall’erronea applicazione delle voci della tariffa sia conseguita la lesione del principio dell’inderogabilità ed il ricorrente non può, dunque, limitarsi alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute (Cass. n. 14744 del 2007; n. 9082 del 2006; n. 13417 del 2001).

Nella specie siffatto onere non risulta adempiuto, posto che il ricorrente ha dedotto che il decreto avrebbe erroneamente individuato le voci della tariffa forense applicabili, ma tanto è insufficiente ai fini dell’ammissibilità delle censure, poichè l’istante ha omesso del tutto di dimostrare che ciò avrebbe comportato la violazione del principio di inderogabilità, posto che a tal fine sarebbe stato necessario procedere sia alla specifica indicazione dell’attività svolta (in punto di numero di udienze in CC alle quali ha partecipato, di atti depositati, di corrispondenza informativa effettivamente inoltrata) sia alla trascrizione delle singole voci per le quali ciò sarebbe accaduto (con specifica indicazione per ciascuna di esse della corrispondente voce della tariffa ritenuta applicabile e non, come è accaduto, mediante la mera trascrizione nel ricorso della nota spese), nell’osservanza del principio sopra indicato, con conseguente inammissibilità delle censure.

Infatti, tra l’altro, è riportata quale specifica un prospetto che risulta riproduttivo delle tabelle del D.M. n. 127 del 2004, con indicazione di tutti gli scaglioni, ciò che è sufficiente a fare escludere la specificità dell’indicazione e l’osservanza dei principi sopra enunciati. Pertanto, il ricorso, stante la manifesta infondatezza, può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

p.2.- La Corte condivide solo in parte le conclusioni ritenendo che tutti i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, fatta eccezione, però, per le censure relative alle spese liquidate.

Invero, il ricorrente ha allegato al ricorso copia della parcella depositata dinanzi alla Corte territoriale.

Peraltro, benchè, come nella specie, la stessa rechi l’indicazione di tutti gli scaglioni di riferimento, la deduzione può ritenersi sufficientemente specifica e puntuale, se risultino indicate le attività effettivamente svolte e se la liquidazione da parte del giudice del merito sia stata operata mediante applicazione di una voce della tariffa erronea, espressamente richiamata. Infatti, detta circostanza, alla luce dell’indicazione dell’attività svolta dal difensore, è sufficiente a consentire di accertare l’erroneità della liquidazione e la violazione denunciata (Sez. 1^, ord. n. 5665 del 2009).

In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato le spese in euro 370,00 esplicitamente richiamando la Tab.

A-7, 50-B e la Tab. B-3-75 rende palese la fondatezza della censura, dovendo invece applicarsi la Tab. B-1 (per i diritti) e la Tab. A-4 per gli onorari, ovviamente relativamente alle sole voci per le quali è stata documentata l’attività svolta.

Entro questi limiti i mezzi possono essere accolti.

Il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate.

Le spese di legittimità vanno compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.

Le spese vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente le spese e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare le spese della fase di merito che liquida in Euro 378,00 per diritti, Euro 50,00 per esborsi ed Euro 445,00 per onorario, nonchè un terzo delle spese del giudizio di legittimità (compensata la residua parte), che liquida, per l’intero, in complessivi Euro 525,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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