Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13185 del 25/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.25/05/2017),  n. 13185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10114-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, SERGIO PREDEN, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 825/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/04/201 R.G.N. 2282/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Corte di Appello Lecce, con sentenza depositata il 7.4.2010, ha respinto l’impugnazione dell’INPS contro la sentenza di prime cure che aveva condannato l’INPS a pagare alla ricorrente D.L., i ratei differenziali dovuti per quote fisse di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10 ad ella spettanti sulla pensione di reversibilità in godimento.

2. A fondamento della domanda ha precisato la Corte che l’eccezione di prescrizione proposta dall’INPS, e già disattesa dal primo giudice, era infondata poichè le differenze maturate sulla pensione di reversibilità in godimento, spettante dall’1.10.2005, non erano prescritte in quanto il relativo decorso era stata interrotto con domanda amministrativa del 22.3.2007. La prescrizione andava riferita ai ratei pensionistici differenziali (spettanti per effetto dell’integrale applicazione delle norme in tema di perequazione automatica succedutesi nel tempo) e non invece alle quote fisse, non essendo quest’ultimo un diritto autonomo e distinto rispetto al trattamento previdenziale in godimento.

3. La cassazione della sentenza è domandata dall’INPS con un motivo illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. D.L. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- L’Inps ricorre con un motivo con il quale denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione dell’art. 2934 c.c. in relazione alla L. n. 160 del 1975, art. 10 e L. n. 730 del 1983, art. 21 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) perchè l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dall’Istituto era da riferire alla pensione diretta decorrente dal gennaio 1979, sulla quale andava calcolata quella di reversibilità, posto che la richiesta della D. concerneva la corresponsione degli incrementi pensionistici dovuti a titolo di quote fisse L. n. 160 del 1975, ex art. 10 (istituto che aveva avuto una durata limitata al 1 maggio 1984), talchè la prescrizione era tale da travolgere tutte le ragioni creditorie della controparte.

2. Il motivo è fondato, alla stregua dell’orientamento assunto sulla stessa questione da questa Corte con sentenza n. 20507 del 13/10/2015 alla quale il collegio intende dare continuità.

3. Invero, la L. 27 dicembre 1983, n. 730, art. 21, comma 1, (legge finanziaria del 1984) stabilì, per quel che qui interessa, che, fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti all’I. gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la normativa allora vigente, per le pensioni dell’A.G.O. per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenze sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dell’ente Enasarco e di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento era regolato dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 e dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 7 (ciechi civili, mutilati ed invalidi civili e sordomuti), nonchè dal D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies (convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 1980), i successivi aumenti di perequazione intervenivano a far tempo dall’1 maggio 1984 secondo determinati criteri fissati nei commi successivi dello stesso art. 21.

4. Quindi, il sistema della perequazione automatica per le suddette pensioni venne mantenuto fino al 30.4.1984, per cui a decorrere dall’1.5.1984 le pensioni, come quella in esame, riconducibili al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10 (contenente la previsione della perequazione automatica), non beneficiarono più di tale automatismo per la sua tacita abrogazione ad opera dell’art. 21 della citata legge finanziaria.

5. Pertanto, posto che nella fattispecie il diritto al conseguimento delle maggiorazioni maturate sui singoli ratei della prestazione, per effetto della perequazione automatica fino al 30/4/1984 (data ultima della sua previsione normativa prima del citato intervento abrogativo), soggiaceva alla prescrizione ordinaria decennale, ne consegue che all’1.10.2005, data di decorrenza della pensione di reversibilità, il diritto si era già ampiamente prescritto, ne poteva avere alcun effetto l’interruzione deva intervenuta successivamente, con la domanda del 22.3.2007.

6. Nemmeno può avere pregio il richiamo al principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, atteso che l’oggetto del contendere è rappresentato esclusivamente dall’accertamento del diritto alla perequazione automatica dell’importo dei singoli ratei di pensione in relazione ad un determinato periodo.

7. In definitiva, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari, nella fattispecie, ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la domanda della D. va rigettata.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Sussistono giusti motivi dovuti alla particolarità della questione per ritenere interamente compensate tra le parti le spese dei precedenti giudizi di merito.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di D.L., che condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessive Euro 2200, di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori. Compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA