Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13184 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19835/2006 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato RUSSO MARIA STELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALORI Alfonso, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto N. 47/05 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

4/05/05, depositato il 10/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La Corte d’appello di L’Aquila – adita da S.F. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo civile iniziato il 5.12.1981 dinanzi al Tribunale di Macerata e definito con sentenza del 25.7.2003 – con decreto del 10.5.2005 ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare al ricorrente la somma di Euro 2.000,00 a titolo di danno non patrimoniale nonchè al rimborso delle spese processuali.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato la durata complessiva del giudizio in 21 anni, ha evidenziato la richiesta di rinvii di molte udienze per trattative, dell’applicazione per tre volte dell’art. 309 c.p.c., e anche la cancellazione della causa dal ruolo, mentre ha imputato all’Amministrazione il differimento della trattazione per complessivi due anni.

Per la cassazione di tale decreto S.F. ha proposto ricorso affidato a otto motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Acquisite le requisitorie scritte del P.G. – il quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo con assorbimento dei rimanenti – il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.2. – Il ricorso – di cui è stata richiesta la notificazione a mezzo posta – non risulta notificato, non essendo stato depositato l’avviso di ricevimento.

Pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA