Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13183 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25756/2005 proposto da:

COMTEL SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO RINASCIMENTO 24, presso lo studio

dell’avvocato SCARNATI RAFFAELE, rappresentata e difesa dall’avvocato

VICO Renato, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto Reg. Recl. N. 60/05 della CORTE D’APPELLO di

BRESCIA dell’1/06/05, depositato il 07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con decreto del 7.6.2005 la Corte di Appello di Brescia ha rigettato il ricorso proposto ai sensi della L. n. 89 del 2001, dalla COMTEL s.p.a., con riferimento alla durata di procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, nella quale essa istante era intervenuta in data 12.7.1994.

La Corte di merito, dopo avere accertato in anni quattro il ritardo rispetto alla durata ragionevole del processo esecutivo, ha escluso qualsiasi danno non patrimoniale dell’istante tenuto conto di ciò che la società predetta vantava un credito chirografario e, considerato il ricavato dalla vendita, a fronte dei crediti vantati dai creditori privilegiati, la stessa era perfettamente cosciente di non poter ricavare alcunchè dall’esecuzione nella quale era intervenuta e l’eccessiva durata della procedura non aveva provocato alcun disagio o turbamento al legale rappresentante della società creditrice.

Avverso la decisione la s.p.a. COMTEL ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Acquisite le requisitorie scritte del P.G. e fissata l’adunanza in camera di consiglio, con ordinanza del 25.10.2007 la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite della questione relativa agli effetti dell’omissione del deposito della cartolina di ricevimento della raccomandata nell’ipotesi di notifica del ricorso a mezzo posta.

2. Va premesso che il ricorso è inammissibile perchè le Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008) hanno chiarito che “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

Nella concreta fattispecie la società ricorrente non ha provveduto al deposito prima dell’odierna adunanza in Camera di consiglio, talchè va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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