Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13183 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.25/05/2017),  n. 13183

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11327-2014 proposto da:

R.A. C.F. (OMISSIS), B.N. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER GIUSEPPE DOLCINI,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

D.R. C.F. (OMISSIS), in qualità di socia accomandataria

della cessata società XXIX SETTEMBRE S.A.S. di R.D.

& C. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI ZAULI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

D.V.A. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1029/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/09/2013 R.G.N. 469/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato CALDERARA GIAN LUCA per delega Avvocato COGLITORE

EMANUELE;

udito l’Avvocato ZAULI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 4/08 il Tribunale di Forlì ha accertato il diritto di R.A. ad essere inquadrata nel 1 livello CCNL settore terziario e ne ha poi respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimatole dalla S.a.s. XXIX Settembre di R.D. e C., di cui ha parzialmente accolto la riconvenzionale per ammanco di cassa imputato alla lavoratrice, disponendo la parziale compensazione fra le reciproche ragioni creditorie.

2. Per quanto concerne l’altra attrice, B.N., ne ha rigettato l’impugnativa di licenziamento, così come ha respinto la riconvenzionale per risarcimento danni proposta nei suoi confronti dalla società, che invece ha condannato a pagare alla predetta B. la somma di Euro 19.650,23 per crediti retributivi.

3. Con sentenza depositata il 3.9.13 la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla R., applicandole la tutela obbligatoria di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 ed ha respinto ogni altra domanda sia della R. che della B., mentre, in accoglimento della riconvenzionale proposta nei confronti della prima, ha condannato quest’ultima a pagare alla società la somma di Euro 13.041,32, confermando nel resto le statuizioni del Tribunale e ridefinendo il governo delle spese del doppio grado.

4. Per la cassazione della sentenza ricorrono con unico atto R.A. e B.N. affidandosi a cinque motivi.

5. D.R. – socia accomandataria della S.a.s. XXIX Settembre di R.D. e C., cancellata dal registro delle imprese il 26.7.10, ossia nel corso del giudizio d’appello, resiste con controricorso.

6. Le parti depositano memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia nullità od inefficacia (sic) della sentenza d’appello perchè pronunciata nei confronti d’una parte inesistente perchè cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di secondo grado, cancellazione – peraltro – da intendersi in via presuntiva come sostanziale espressione d’una volontà abdicativa di ogni pretesa creditoria.

1.2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 CCNL settore terziario per avere la sentenza impugnata erroneamente riconosciuto ad R.A. il 3 livello anzichè il 1, erroneamente ritenendo sovrapponibili tra loro l’autonoma gestione d’un campionario e l’intervento nella formazione di uno stock, trascurando che i rapporti coi fornitori sono mansioni non del 3, ma del 1 livello e, in generale, facendo cattivo governo delle risultanze istruttorie; nè – prosegue il ricorso – è stata tenuta presente la prevalenza delle mansioni professionalmente più significative in caso di mansioni promiscue. Inoltre – conclude il motivo – è contraddittorio che la Corte territoriale abbia da un lato ascritto alla R. ammanchi di cassa per mala gestio della contabilità e, nel contempo, le abbia negato lo svolgimento di mansioni in autonomia gestionale.

1.3. Con il terzo motivo si lamenta omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonchè vizio di extrapetizione e nullità della motivazione per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata, esclusa la compensazione parziale fra i controcrediti, immotivatamente riliquidato l’importo dovuto per riconvenzionale malgrado il rigetto del motivo d’appello a tale riguardo proposto dalla società e la conferma del quantum degli ammanchi di cassa accertati in primo grado.

1.4. Il quarto motivo denuncia omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonchè nullità della sentenza per illogicità della motivazione ex art. 132 cod. proc. civ., nella parte in cui ha negato l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato fra la società e B.N., nonostante che le risultanze istruttorie deponessero, grazie a molteplici indici rivelatori, per l’esistenza d’un rapporto “in nero”.

1.5. Con il quinto motivo si chiede che, in accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, venga conseguentemente ridefinito il governo delle spese.

2.1. Il primo motivo è infondato.

Si premetta che la cancellazione dal registro delle imprese importa, ex art. 2495 cod. civ., l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale.

Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le S.U. di questa Corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell’art. 2495 cod. civ.(rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l’estinzione dell’ente qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, ove questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1.1.2004, data di entrata in vigore della citata riforma, oppure a partire da quella data ove si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.

Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 della legge fallimentare, la sentenza n. 6070/13 delle S.U. ha ritenuto applicabile la stessa regola anche alla cancellazione volontaria delle società di persone (come la S.a.s. XXIX Settembre di R.D. e C.) dal registro delle imprese, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l’invariato disposto dell’art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324).

Prosegue la citata sentenza n. 6070/13 delle S.U. con il puntualizzare che la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tale riguardo, solo in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria (vale a dire provando che in realtà la società ha continuato ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese).

Ne consegue che, nei processi in corso, anche se non interrotti per mancata dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ex art. 110 cod. proc. civ. (vertendosi in ipotesi di successione a titolo universale), ai soci, i quali, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.

Tale automatica trasmissione ai soci della legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, riguarda anche gli eventuali procedimenti di esecuzione o di opposizione ad essa.

A sua volta l’estinzione della società, come determina la costituzione di una comunione fra gli stessi soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, così – sia pure nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2312 c.c., comma 2 o all’art. 2495 c.c., comma 2, a seconda che si tratti di società personali o di capitale – rende personalmente responsabili i soci (e i liquidatori, se in colpa circa il mancato pagamento) per i crediti insoddisfatti.

Ovviamente è appena il caso di ricordare che diversa è l’ipotesi di fusione od incorporazione di società, vicenda che ex art. 2504 bis cod. civ. non è estintiva, ma meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, sia pure in un nuovo assetto organizzativo.

Ciò detto, non giova alle ricorrenti invocare Cass. n. 16758/10, vuoi perchè superata dalla sopra menzionata pronuncia n. 6070/13 delle S.U., vuoi perchè il principio in essa affermato si riferiva non già a crediti già azionati dalla società poi cancellata (come avvenuto nel caso di specie), ma all’accertamento della simulazione di un negozio risolutivo di cui la società cancellata era parte, società che chiedeva l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare che si assumeva solo simulatamente risolto.

Non si trattava, quindi, di beni, di crediti o comunque di valori di sicura identificazione trasmissibili ai soci in via di successione a titolo universale, ma del venir meno dell’oggetto stesso dell’ipotizzata trasmissione successoria.

Infine, è del tutto irrilevante che all’esito del bilancio finale di liquidazione i soci abbiano riscosso alcunchè, circostanza che semmai concerne la fondatezza della domanda, non già la legittimazione processuale e sostanziale dei soci medesimi.

2.2. Il secondo motivo va disatteso perchè, ad onta del richiamo contrattuale in esso contenuto, sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze istruttorie affinchè se ne fornisca un diverso apprezzamento, accertando una diversità di mansioni che – invece – i giudici d’appello hanno in punto di fatto motivatamente escluso.

Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 93 del 2012, cit. art. 54, comma 3, convertito in L. n. 134 del 2012 alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata): in esso il vizio consiste, come statuito da Cass. S.U. 7.4.14 n. 8053 e dalle successive pronunce conformi, nell’omesso esame d’un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e, quindi, non un punto o un profilo giuridico o la maggiore o minore significatività del fatto medesimo o il suo apprezzamento) e non nella diversa ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del decidere o in un difforme apprezzamento di determinati elementi probatori.

Nè può dirsi che la sentenza impugnata abbia disatteso l’insegnamento giurisprudenziale in tema di mansioni promiscue, essendosi limitata a rilevare, in via di mera ipotetica concessione argomentativa, che sarebbero stati comunque prevalenti e professionalmente più significative le mansioni proprie del commesso specializzato provetto del 3 livello, cit. CCNL, espletate da R.A..

Nè può dirsi che la sentenza presenti un apparato motivazionale tanto illogico e contraddittorio da risultare incomprensibile e, quindi, lesivo dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del c.d. minimo costituzionale in tema di motivazione di cui alla citata sentenza n. 8053/14 delle S.U. di questa S.C..

2.3. Il terzo motivo è infondato: la sentenza impugnata, avendo rigettato la domanda di superiore inquadramento contrattuale e di conseguenti differenze retributive proposta da R.A., si è limitata a rilevare l’impossibilità della compensazione c.d. impropria operata dal primo giudice fra tale credito e quello risarcitorio azionato dalla società, sicchè ha correttamente ripristinato a favore di quest’ultimo l’importo accertato dal Tribunale sulla scorta di apposita CTU in ordine all’ammontare complessivo dell’ammanco di cassa addebitato alla lavoratrice.

Così facendo non è incorsa nè in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. nè in vizio di motivazione o di extrapetizione, non facendo altro che applicare doverosamente d’ufficio l’art. 336 c.p.c., comma 1.

2.4. Il quarto motivo va disatteso perchè sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinchè se ne fornisca un diverso apprezzamento in punto di esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato, ancorchè “in nero”, fra B.N. e la società, il che i giudici d’appello hanno in punto di fatto motivatamente escluso.

Valgano in proposito considerazioni analoghe a quelle svolte nel paragrafo che precede sub 2.2.

2.5. Il quinto motivo è inammissibile perchè, lungi dal censurare un errore della sentenza impugnata, si limita a segnalare che l’accoglimento di uno o più dei precedenti motivi di ricorso (il che – però – non è avvenuto) avrebbe comportato la necessità d’una nuova statuizione in tema di governo delle spese (ex art. 336 c.p.c., comma 1).

3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Non si accoglie la domanda di condanna al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., non ravvisandosene gli estremi.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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