Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13183 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 16/06/2011), n.13183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28349/2006 proposto da:

R.R.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio

dell’avvocato PETRONIO Ugo, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SAIMON DI MOSTI VITTORIO & C SAS, (OMISSIS), in persona dei suoi

legali rappresentanti Sigg.ri M.V. e M.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato CONTALDI Mario, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

contro

PROPHARMA DI RUGGERO ROCCARI & C SAS;

– intimato –

sul ricorso 30670/2006 proposto da:

PROPHARMA DI RUGGERO ROCCARI & C SAS, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante Ing. R.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio

dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORNELLI GIANCARLO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.R.R., SAIMON SAS;

– intimati –

sul ricorso 1073/2007 proposto da:

SAIMON DI MOSTI VITTORIO & C S.A.S., (OMISSIS), in persona dei

suoi legali rappresentanti Sigg.ri M.V. e M.S.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e

difende giusta delega al controricorso con ricorso incidentale

condizionato;

– ricorrente –

e contro

PROPHARMA DI RUGGERO ROCCARI & C SAS, R.R.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 358/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 31/03/2006, depositata il

08/06/2006; R.G.N. 2563/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato PETRONIO UGO;

udito l’Avvocato CONTALDI MARIO;

udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale, Propharma assorbito il ricorso incidentale

condizionato Saimon.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bologna, riformando la prima sentenza, accolse l’appello principale dell’ex conduttrice sas SAIMON e condannò la società Propharma sas (proprietaria e locatrice di un immobile ad uso commerciale in (OMISSIS)) al pagamento di una somma di danaro a titolo d’indennità d’avviamento commerciale. Inoltre, respinse l’appello incidentale di Propharma (attraverso il quale era stato chiesto affermarsi che il contratto di locazione intercorrente tra le parti era valido ed efficace, siccome rinnovatosi per un sessennio dal 1 gennaio 2003), nonchè quello incidentale dell’avv. R. R.R. (che aveva chiesto il rigetto di tutte le domande della SAIMON).

Avverso tale decisione il R.R. propone ricorso per cassazione attraverso sei motivi. La Propharma propone ricorso incidentale a mezzo di otto motivi. Resiste, altresì, la SAIMON, che nel procedimento n. 30670/06 propone anche ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Il RICORSO DI R.R. (RG 28349/06).

Il primo motivo censura la sentenza per non avere dichiarato inammissibile la domanda della conduttrice contro il ricorrente, posto che essa sarebbe stata proposta prima a titolo contrattuale e poi a titolo extracontrattuale.

Il motivo è infondato, siccome la chiamata in causa del ricorrente, da parte della conduttrice, è stata svolta al solo scopo di essere manlevata nel caso in cui fosse stata condannata al pagamento in favore della locatrice dei canoni per un ulteriore seiennio. Domanda riconvenzionale, quest’ultima, di natura contrattuale respinta sia dal primo, sia dal secondo giudice.

Infondato è il secondo motivo (che sostiene l’inammissibilità della domanda di manleva per non essere stata reiterata in sede di gravame), in quanto la sentenza accerta che la locatrice ha riprodotto tutte le domande svolte in primo grado, compresa quella prospettata “a fondamento della domanda rivolta nei confronti del chiamato in causa”.

I motivi terzo, quarto e quinto trattano:

dell’interpretazione della missiva del 28 maggio 2002 quale rituale disdetta del locatore; dell’esistenza di un rapporto di mandato tra la società locatrice e l’avv. R.R.R., mittente della menzionata missiva; del mancato rilievo di una preclusione derivante dall’omessa impugnazione, da parte della conduttrice, di un punto della sentenza di primo grado in cui s’affermava che la volontà di quest’ultima dovesse essere ricondotta all’ipotesi di cessazione del contratto per recesso o disdetta del contratto proveniente dalla conduttrice stessa.

I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove si risolvono nella richiesta alla Corte di legittimità di un nuovo accertamento del merito della controversia. Sono infondati in quanto la sentenza non manifesta errori giuridici e procede all’esame di tutte le circostanze controverse, pervenendo alla conclusione attraverso un iter argomentativo logico e congrue Infondato è il sesto motivo che attiene alla distribuzione delle spese del giudizio, in ordine alle quali pure esiste valida motivazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

IL RICORSO DELLA PROPHARMA (RG 30 670/06).

I primi tre motivi censurano la sentenza per vizi della motivazione in relazione: alla riferibilità della menzionata lettera di disdetta al succitato professionista; alla missiva del 13 dicembre 2002 con la quale era comunicato alla conduttrice che il professionista stesso non era il legale rappresentante della locatrice; della ratifica della disdetta.

I tre motivi sono inammissibili, risolvendosi, anch’essi, nella proposizione di una serie di circostanze di fatto tendenti ad ottenere un nuovo giudizio di merito.

Il quarto motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 1399 c.c., con riferimento all’istituto giuridico della ratifica. Il motivo è inammissibile in quanto la sentenza impugnata non fa riferimento, nè applica il menzionato istituto, bensì desume da una serie di elementi dettagliatamente esaminati che la più volte citata missiva esprimeva la volontà della proprietaria di riottenere la disponibilità dei locali.

Il quinto motivo (che censura la violazione dell’art. 1227 c.c.) è inammissibile siccome pone una questione affatto nuova, nè la ricorrente lamenta in proposito l’omessa pronunzia sul punto.

Infondato è il sesto motivo (che censura la sentenza per avere invertito l’onere della prova circa l’effettiva esistenza di un mandato tra la locatrice ed il più volte citato professionista), in quanto, come s’è detto, il provvedimento impugnato ricostruisce la vicenda attraverso una serie di elementi che escludono l’esistenza del lamentato vizio .

Il settimo motivo (che deduce l’inammissibilità dell’appello per novità dei fatti posti a base delle domande della controparte) è inammissibile perchè deduce generiche doglianze in fatto contraddette dal puntuale accertamento contenuto nella sentenza impugnata. L’ottavo motivo (che censura i vizi della motivazione in ordine al punto della sentenza che conferma il rigetto della domanda riconvenzionale della locatrice per il pagamento dei canoni maturati dopo la restituzione dell’immobile) è infondato, in quanto la pronuncia in questione è consequenziale rispetto alla soluzione della complessiva controversia.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

IL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DELLA SAIMON (RG 1073/07) va dichiarato assorbito come conseguenza del rigetto del ricorso della Propharma.

Quest’ultima società ed il R.R. devono essere condannati a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quelli di R.R. e della Propharma e dichiara assorbito quello incidentale condizionato della SAIMON. Condanna il R.R. e la Propharma al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della SAIMON, che liquida, a carico di ciascuno dei ricorrenti, in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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