Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13182 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 24/06/2016, (ud. 11/12/2015, dep. 24/06/2016), n.13182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14640-2006 proposto da:

COMUNE POGGIORSINI, CF (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, V. Ugo De Carolis 87,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO che lo rappresenta e

difende, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Roma, Via Scandriglia 7, presso lo studio dell’avvocato

BUCCARELLI MARIA PIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

PASQUALE ANGELO DONATO CASO, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2006 del GIUDICE DI PACE di GRAVINA DI

PUGLIA, depositata il 09/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il sostituto procuratore generale, Maurizio Velardi, che

conclude per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 9 febbraio 2006, il Giudice di pace di Gravina in Puglia accoglieva l’opposizione proposta da M. C. avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, accertata in (OMISSIS).

2. Il Giudice di pace, rigettati i motivi di opposizione relativi alla mancata contestazione immediata dell’infrazione e alle modalità di attuazione del servizio di rilevazione automatica della velocità, riteneva fondato il motivo di opposizione con il quale era stata dedotta la illegittimiià della rilevazione perchè effettuata su una strada diversa da quelle indicale nel D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e non inclusa nel decreto prefettizio ivi previsto. Riteneva altresì fondato il motivo con il quale era stata dedotta la mancata taratura dell’apparecchiatura elettronica in concreto autorizzata.

3. Per la cassazione di questa sentenza il Comune di Poggiorsini ha proposto ricorso sulla base di due motivi; ha resistito con controricorso, l’intimato.

4. Iva causa alla precedente udienza pubblica del 21 settembre 2012 veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione dell’adesione prestata da uno dei difensori alla astensione proclamata per quel giorno dall’OUA.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta la violazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 rilevando che tale disposizione si riferisce alle rilevazioni della velocità effettuate a distanza e senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti laddove nel caso di specie la violazione era stata accertata a mezzo apparecchiatura autovelox direttamente gestita dagli accertatori.

1.2 – Con il secondo motivo, il Comune, denunciando vizi ali violazione di legge e di motivazione, si duole del fatto che il Giudice di pace abbia ritenuto violate le norme in tema di verifica e taratura degli strumenti di rilevazione elettronica della velocità.

2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, proposta dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso, per la sua tardività, per essere stata la notifica avviata oltre i termini di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, posto che la sentenza oggi impugnata è stata notificata al Comune e al suo difensore in data 3 marzo 2006 e il ricorso veniva passato alla notifica il 3 maggio 2006, decorsi 61 giorni dalla notifica della sentenza.

2.1 – L’eccezione è fondata. 11 ricorso è stato consegnato alle Poste per la notifica il 3 maggio 2006 dal difensore del Comune, che ha provveduto a tale incombente in proprio, a ciò autorizzato dal Consiglio dell’Ordine ai sensi della L. n. 77 del 1994. In tal caso, il dies a quo per il computo del termine breve va calcolato dalla data di consegna del plico all’agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla L. 20 novembre 1982, n. 890. In tal senso il condiviso principio affermato da Corte di cassazione n. 13234 del 03/07/2014 (Rv. 631777), secondo cui “il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il dewt6inatario, previsto dall’art. 149 c.p.c., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall’avvocato munito della procura alle liti e dall’autorizzazione del consiglio dell’ordine cui è iscritto, a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1. Ne consegue che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all’agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla L. 20 novembre 1982, n. 890”. Risulta dalla ricevuta postale che il ricorso fu consegnato alle Poste proprio il 3 maggio 2006, mentre il termine scadeva il giorno precedente, martedì 2 maggio, giorno feriale.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 300,00 (trecento) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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