Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13182 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 16/06/2011), n.13182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23091/2009 proposto da:

EMME E EMME S.A.S. DI GISELLA RAGUSA E C. (già EMME E EMME S.N.C. DI

CARMELA GIUTTARI E C.) (OMISSIS) in persona del socio

accomandatario R.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato BRIGUGLIO LETTERIO con studio in 98123 MESSINA,

VIA MADDALENA 24, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio

dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GENSABELLA Filippo giusta procura speciale del Dott. Notaio FRANCESCO

GIAMPORCARO in FIUMEFREDDO DI SICILIA 02/12/2010, REP. n. 63292;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 234/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA –

Sezione Seconda Civile, emessa il 26/3/2009, depositata il

10/04/2009, R.G.N. 508/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Z.M.G., nella veste di proprietario donatario (in seguito a donazione del 21 febbraio 2003), con atto notificato il 25 maggio 2006 intimava alla conduttrice s.n.c. EMME E EMME di Gisella Ragusa licenza per finita locazione alla data del 30 giugno 2006 avendo comunicato la volontà di non rinnovare il contratto in data 5 luglio 2005. Si costituiva la società opponendosi alla convalida e sosteneva che la Z. aveva posto in essere un nuovo contratto, avendo il suo dante causa in altra lite ottenuto una sentenza di condanna al rilascio, non eseguita e avendo alienato per donazione lo immobile. Con domanda riconvenzionale la società chiedeva accertarsi tale nuova situazione contrattuale e la inefficacia della intimazione.

2. Il Tribunale di Messina con sentenza del 4 luglio 2007 dichiarava cessato il rapporto di locazione alla data del 30 giugno 2006, negando la rinnovazione, ordinava il rilascio subordinato al pagamento della indennità per avviamento e condannando la conduttrice a rifondere le spese di lite.

3. Contro la decisione proponeva appello la conduttrice chiedendone la riforma, resisteva la controparte chiedendo la conferma della decisione.

4. La Corte di appello di Messina con sentenza del 10 aprile 2009 rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre la EMME E EMME ORA S.A.S. di Gisella Ragusa deducendo due motivi di censura e memoria; resiste la controparte con controricorso. In data 2 ottobre 2010 la ricorrente ha nominato un nuovo difensore in sostituzione dei precedenti, al quale è stato comunicato avviso di udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza espositiva vengono in sintesi descrittiva ed a seguire in confutazione in punto di diritto.

6.A. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 29 e 30, artt. 1597, 1599 e 1602 c.c., in relazione allo art. 360 c.c., n. 3, cui segue, dopo una ricostruzione delle vicende in fatto, il seguente quesito di diritto:

“In tema di controversia cui è stata licenza per finita locazione per la pretesa seconda scadenza del contratto ad uso non abitativo, il giudice di appello, pur constatato che era intervenuta in altro procedimento sentenza di accertamento del diniego fatto valere dal locatore e considerato che questo aveva rinunziato ad eseguire la sentenza di condanna ed alienato per donazione lo immobile, ha ritenuto che il venir meno dello interesse del locatore ad eseguire la sentenza di condanna al rilascio non comportava una rinnovazione del rapporto ma una prosecuzione dello stesso. Dica la Corte se nella fattispecie in esame, invece, essendo stata accertata la legittimità del diniego del rinnovo della locazione, gli effetti di questo erano identici a quelli della disdetta della locazione, e quindi che la permanenza del conduttore nell’immobile conseguiva al rinnovo della locazione ex art. 1597 v.v., comma 3, e non costituiva prosecuzione del precedente rapporto cessato”.

Nel secondo motivo si deduce violazione degli artt. 12 e 91 cod. proc. civ., D.M. n. 127 del 2004, art. 5, in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendosi nel quesito che il giudice dello appello aveva rigettato la censura svolta contro la sentenza di primo grado nel punto della liquidazione dei compensi senza tener conto del valore della causa,da determinarsi con riferimento al periodo residuo della locazione.

6.B. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo del ricorso nella sua formulazione come error in iudicando, contiene una duplice ragione di inammissibilità, evidenziata anche dalla strutturazione del motivo, che non contiene la sintesi descrittiva della fattispecie ritenuta dai giudici del merito e contraddetta dalle ragioni del ricorrente, ed una seconda ragione di inammissibilità in relazione al difetto di autosufficienza, posto che il giudicato esterno che si vuoi far valere in relazione alla condotta dello originario locatore, non viene riprodotto, così come non viene riprodotta la disdetta della locazione, e così giustificata la caducazione del rapporto originario, sostituito con il nuovo locatore, nella veste di donataria avente causa per effetto della donazione, con un nuovo rapporto in ordine al quale la finita locazione veniva ad essere data per la prima volta. In mancanza di tali chiarimenti documentati nel corpo stesso della censura, lo accertamento compiuto dai giudici del merito sulla unitarietà del rapporto originario tacitamente rinnovato per la sopravvenuta carenza di interesse a far valere gli effetti di una intimazione pure comunicata alla controparte, costituisce una valutazione fattuale cui si aggiungono gli ulteriori elementi che dimostrano la volontà delle parti di continuare nel proseguire il rapporto, risultando così legittima la intimazione della finita locazione. Valutazione fattuale incensurabile in questa sede, e non contrastata con la elaborazione e la allegazione di un quesito idoneo. Vedi in particolare e per quanto interessa, Cass. 6 marzo 2007 n. 5120 sulla inidoneità della denuncia dello error decisionale per la carenza di interesse rispetto allo scopo perseguito dalle parti di mantener fermo il rapporto originario. Il secondo motivo risulta inammissibile in quanto non censura la chiara ratio decidendi espressa a ff. 7 della sentenza, dove si afferma che la giustificazione delle spese risulta effettuata dal giudice di primo grado in conformità della legge considerando la natura e il valore della causa da rapportare allo importo annuo del canone e dal fatto che le spese conglobano anche quelle del giudizio incidentale cautelare.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, in favore della controricorrente Z., alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la s.a.s. EMME E EMME di Gisella Ragusa a rifondere alla Z.G.M. le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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