Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13181 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16965-2018 proposto da:

MULTIMAN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE VINCENZO

TORRISI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1385/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1385 pubblicata il 7.1.2018 la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’appello dell’Inps e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta da Multiman srl alla cartella di pagamento, notificata il 6.12.2010, relativa ad omissioni contributive per gli anni dal 2005 al 2010 accertate col verbale ispettivo notificato il 21.7.2010;

2. la Corte territoriale ha accertato che i signori S., P., C.V., C.A. e Ca.An. e Ca., erano stati messi in mobilità dopo il licenziamento da parte della Multiman srl fra il 17 e il 31 gennaio 2005, ed erano stati assunti tra il 16.2.2005 e il 16.3.2005 dalla CMI srl, costituita il 2.2.2005 (facente parte del medesimo gruppo societario della Multiman srl, con compagine societaria sostanzialmente sovrapponibile alla prima e con sede nello stesso stabilimento), che aveva iniziato la propria attività il 30.3.2005 e beneficiato delle agevolazioni contributive per le assunzioni dalle liste di mobilità;

3. ha ritenuto fondata la pretesa dell’Inps nei confronti della Multiman srl, considerata soggetto passivo dell’obbligo contributivo per i suddetti lavoratori formalmente assunti dalla CMI srl, sulla base delle prove documentali acquisite (libro paga e libro matricola, registro delle fatture, visure presso la CCIA, documentazione fiscale acquisita presso l’Agenzia delle Entrate), dei dati di fatto raccolti direttamente dagli ispettori nel corso dell’accesso presso lo stabilimento (aver trovato il personale intento al lavoro nel capannone in contrada (OMISSIS) promiscuamente in uso alla Multiman srl e alla CMI srl), delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori e giudicate concordanti;

4. la Corte di merito ha, in particolare, rilevato come dal registro fatture della Multiman srl risultassero per l’anno 2005 (per il periodo successivo alla procedura di mobilità e all’inizio di attività della CMI srl) fatture di acquisto e forniture di materiali e di servizi (Enel, Telecom e anche autotrasporto) per importi consistenti “che non potrebbero giustificarsi se non con lo svolgimento a regime di un’attività produttiva e quindi lavorativa”; che nello stesso senso deponevano le fatture emesse dalla società appellata per l’importo di Euro 750.000,00 per il 2005 e Euro 630.000,00 per il 2006i/ elementi tutti collidenti con il dichiarato stato di crisi addotto a sostegno dell’avvio della procedura di mobilità; ha ulteriormente sottolineato come negli anni 2005/2006 la Multiman srl avesse un unico dipendente con qualifica di dirigente ( O.A.) e come non fosse stato documentato alcun titolo contrattuale idoneo a giustificare lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei dipendenti della CMI srl per le commesse Multiman srl; ha giudicato inattendibili le deposizioni dei testimoni addotti dalla società, Sc. (consulente del lavoro di entrambe le società) e C.V.(e ininfluente la deposizione del teste N.;

5. avverso tale sentenza la Multiman srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’Inps, anche quale procuratore speciale di SCCI spa;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. con il primo motivo di ricorso la Multiman ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 342,434 e 112 c.p.c., per l’omessa dichiarazione di inammissibilità dell’appello, sollevata dalla società nella memoria di costituzione in secondo grado (trascritta per estratto nel ricorso in esame); ha rilevato come il ricorso in appello dell’Inps (trascritto nel ricorso, unitamente alla sentenza di primo grado) contenesse la riproposizione di quanto già dedotto in primo grado e dallo stesso “non sarebbe possibile enucleare i punti contestati della sentenza impugnata nè tantomeno la parte argomentativa a contrasto della motivazione assunta dal tribunale… o ancora il perchè della censurabilità delle ragioni suddette”;

8. col secondo motivo di ricorso la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa declaratoria del giudicato esterno, costituto dalle sentenze n. 232/2016 e n. 777/2016 pronunciate dal tribunale di Siracusa, eccepito dalla società nelle note conclusive in appello (debitamente trascritte); con tale sentenza il Tribunale aveva annullato altre cartelle di pagamento emesse dall’Inail sulla base del medesimo verbale ispettivo del 5.7.2010 ritenendo non provato il credito contributivo e le prestazioni lavorative rese dai dipendenti CMI srl in favore della Multiman srl e CMI srl;

9. col terzo motivo la società ricorrente ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 2909 c.c. e degli artt. 112 e 342 c.p.c. per illegittimo accertamento della simulazione dell’imputazione dei rapporti di lavoro in mancanza di espressa domanda (riconvenzionale) dell’Inps in tal senso e di omessa impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso tale simulazione, con conseguente formarsi del giudicato interno sul punto;

10. col quarto motivo di ricorso Multiman srl ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,112,342 e 434 c.p.c. per illegittima condanna alle spese del doppio grado di giudizio, sebbene I’Inps non avesse impugnato la statuizione di compensazione adottata dal primo giudice;

11. deve darsi atto che la società ricorrente ha depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso con relativa notifica all’Inps;

12. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perchè sia dichiarata l’estinzione del processo;

13. quanto alle spese, difettano i requisiti di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4; tuttavia, il tenore dell’atto di rinuncia giustifica l’integrale compensazione delle stesse;

14. la declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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