Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13181 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 28/05/2010), n.13181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7296/2007 proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. S.

NITTI 72, presso lo studio dell’avvocato ROSSI VALENTINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SACCHI Francesco, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ROSE

Emanuele, TRIOLO VINCENZO, FABIANI GIUSEPPE, giusta mandato in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 277/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/03/2006 R.G.N. 1933/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di D.F.A., bracciante agricola, avente ad oggetto la condanna dell’INPS alla corresponsione dell’indennità di maternità per l’astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro in relazione al parto del (OMISSIS).

La predetta Corte poneva a base della decisione il rilievo fondante che dalle emergenze istruttorie non emergeva la prova di un rapporto di lavoro subordinato.

Avverso tale sentenza la D.F. ricorre in Cassazione sulla base di due censure.

L’INPS non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2094 e 2070 c.c., per aver la Corte del merito mal valutato od omesso di valutare i mezzi di prova. Lamenta in particolare. la mancata considerazione della documentazione prodotta, l’erroneo apprezzamento delle dichiarazioni dei testi escussi e delle stesse dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti. Sottolinea, tra l’altro, la sua non convivenza con il datore di lavoro padre di suo marito. Precisa che la retribuzione corrisposta in natura non incide sulla natura subordinata del rapporto.

Con la seconda censura la D.F. denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso. Deduce, a conforto della doglianza, che la Corte del merito basa unicamente la propria decisione sulle dichiarazioni contenute nel verbale redatto dagli ispettori dell’INPS. Contesta l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale di tali dichiarazioni. Richiama gli elementi istruttori favorevoli alla tesi della subordinazione erroneamente non valutati dai giudici di secondo grado.

La ricorrente, infine, formula ex art. 366 bis c.p.c., in calce al ricorso nove quesiti di diritto.

Le censure, che in quanto strettamente connesse sotto il profilo logico-giuridico vanno trattate unitariamente, sono infondate.

Occorre premettere che, secondo giurisprudenza di questa Corte ai fini della fruizione dell’indennità di maternità prevista dalla L. n. 1204 del 1971 non è sufficiente l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dello status di lavoratrice agricola (Cass. 20 maggio 2000 n. 7093 e Cass. 25 marzo 2002 n. 4227). Infatti l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass. 19 maggio 2003 n. 7845 e Cass. 5 aprile 2000 n. 4232).

Nell’ambito, poi, della valutazione del materiale probatorio circa la prova dell’esistenza, ai fini di cui trattasi, di un rapporto di lavoro subordinato questo giudice di legittimità ha precisato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto, che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 6 giugno 2008 n. 15073 e Cass. 22 febbraio 2005 n. 3525).

Va, inoltre, rimarcato che, secondo giurisprudenza consolidata della Cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (per tutte Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 20499).

In tale ottica si è ribadito da questa Corte che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (Cass. 30 marzo 2007 n. 7972).

Nè, si è ulteriormente affermato, il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5; in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice oli merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 20 aprile 2006 n. 9233).

Sulla base di tali principi non possono trovare ingresso in questa sede le censure in esame che, a fronte di una valutazione delle risultanze istruttorie sorretta da congrua motivazione, la quale da conto del percorso logico seguito dai giudici di appello per addivenire alla conclusione che non vi è la prova della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, mirano sostanzialmente a meramente contestare, e la scelta del giudice del merito, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, e la concludenza delle emergenze valutate. Le critiche, quindi, si risolvono, nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle prove che in quanto tali non sono ammissibili in sede di legittimità.

Del resto, la valutazione delle dichiarazioni riportate nel verbale ispettivo viene correlata dalla Corte di appello alle dichiarazioni rese dai testi escussi che, a giudizio della stessa Corte di merito, “nulla hanno aggiunto di significativo” circa gli indici della subordinazione. Pertanto le risultanze del verbale ispettivo vengono valutate in uno alle altre emergenze istruttorie.

Nè la sentenza impugnata è contraria ai principi di diritto sopra richiamati, sia per quanto attiene il valore da attribuire alla iscrizione del lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli, sia relativamente al valore probatorio dei verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro. La Corte territoriale, di fatti, sotto il primo profilo ritiene che la formale iscrizione del lavoratore nei predetti elenchi “non è sufficiente a ritenere sussistente il dedotto rapporto di lavoro subordinato” e, sotto il secondo profilo, afferma che i verbali ispettivi “costituiscono atti pubblici e documenti probatori qualificati, in relazione non ai giudizi degli ispettori, ma alle acquisizioni effettuate dagli stessi”.

Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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