Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13181 del 24/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 24/06/2016), n.13181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 19836 – 2015 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio da:

Giudice di pace di Caserta con ordinanza dei 18.6/15.7.2015;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 15 marzo

2016 del consigliere don. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del giudice di pace di Capua.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice di pace di A.G. ed B. A. proponevano opposizione avverso il verbale elevato dalla polizia stradale di Frosinone in data (OMISSIS), per violazione dell’art. 142 C.d.S., commi 8 e 11, commessa il (OMISSIS) e rilevata con “sistema informativo controllo della velocità” cosiddette “Tutor”.

Chiedevano che fosse pronunciato l’annullamento del verbale.

Con sentenza n. 481/2012 il giudice adito dichiarava la propria incompetenza per territorio e la competenza del giudice di pace di Caserta.

I ricorrenti riassumevano tempestivamente il giudizio dinanzi giudice di pace di Caserta. Con ordinanza dei 18.6/15.2015 il giudice di pace di Caserta dichiarava a sua volta la propria incompetenza per territorio e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Esponeva che, in ipotesi di eccesso di velocità rilevato con il sistema cosiddetto “Tutor”, alla stregua della previsione dell’art. 9 c.p.p., giudice competente ratione loci il “giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione, da individuare, nel caso di specie, nel giudice di pace di Capua” (con ordinanza del giudice di pace di Caserta); che invero la porzione finale del tratto – di Km 10,463 – dell’autostrada (OMISSIS) oggetto di rilevazione e che il veicolo dei ricorrenti aveva percorso a velocità inedia superiore a quella massima consentita era ubicato nel territorio del comune di Capua.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ler formulato conclusioni.

Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Capua.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto, debitamente richiamato dal giudice a quo a tener del quale in tema di competenza per territorio del giudice dell’opposizione a sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada sui limiti di velocità, ove detta violazione sia stata accertata mediante il sistema cosiddetto “tutor”, il quale si distingue dalle altre apparecchiature di controllo, perchè rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media dello stesso in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due comuni diversi, il giudice del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e art. 204-bis C.d.S., va individuato alla stregua dell’art. 9 c.p.p., secondo cui, se la competenza non può essere determinata in base al luogo in cui il reato sia stato consumato, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui sia avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione: ne consegue che, se il veicolo oggetto di accertamento abbia percorso un tratto di strada compreso tra due comuni limitrofi, la competenza territoriale spetta al giudice di pace del luogo dove è situata la porta di uscita del sistema di controllo (cfr. Cass. ord.) 11.6 2012, n. 9840.

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Capua, dinanzi al quale rimette le parti con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA