Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13181 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 16/06/2011), n.13181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7126/2009 proposto da:

ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA INFANZIA SANTA TERESA SS. ROSARIO A.G.

PLENA (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, Presidente C.V., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato CENTRO PIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CUOMO Antonino giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MONASTERO CLAUSURA SANTA TERESA DELLE CARMELITANE SCALZE MASSA

LOBRENSE (OMISSIS), in persona della legale rappresentante p.t.

R.M.T.I., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. BELLONI 78, presso lo studio dell’avvocato ANAGNI ELISABETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VOLPE Antonio giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4242/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 26/11/2008, depositata il 12/12/2008

R.G.N. 271/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato CUOMO ANTONINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso con l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/12/2008 la Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame interposto dall’ente Istituti Riuniti di Assistenza all’Infanzia “S. Teresa-SS. Rosario-Ave Grazia Plena” nei confronti della pronunzia Trib. Torre Annunziata 20/11/2003 di rigetto della domanda di rilascio del complesso immobiliare “Conservatorio di Santa Teresa”, asseritamente di sua proprietà, proposta nei confronti dell’occupante ente Monastero di Clausura S. Teresa delle Carmelitane Scalze.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ente Istituti Riuniti di Assistenza all’Infanzia “S. Teresa-SS. Rosario – S. Teresa- SS. Rosario-Ave Grazia Plena” propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso ente Monastero di Clausura S. Teresa delle Carmelitane Scalze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo l’ente ricorrente denunzia contraddittorietà della motivazione su fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che erroneamente la corte di merito abbia ritenuto non provata la sua proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa, in spregio delle emergenze processuali.

Lamenta che, pur non essendo stato “possibile, allo stato, poter dimostrare con un titolo la proprietà”, è però certo che “da tempo immemorabile, non è contestato, le Suore Carmelitane hanno in uso il compendio stesso” e che esse “sanno che è di proprietà dell’Ente, sia per averlo appreso senza contestarlo, sia per averne richiesto la concessione in enfiteusi, quando nel 1955, con atto pubblico del 15 Aprile 1955, l’Ente ha ceduto al comune di Massa Lubrense parte del giardino per ampliare la piazza comunale, la stipula è avvenuta senza alcuna interferenza delle Suore stesse, avendo accertato la proprietà dell’Ente”.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche dì una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo si chiude con la seguente formulazione:

“si confida … nell’affermazione del principio secondo il quale, in tema di richiesta di rilascio di un bene detenuto senza titolo, in mancanza di esibizione del titolo di acquisto a titolo originario, giustificato peraltro dalla vetustà della costruzione, possono essere validi gli elementi documentar di data e provenienza certa e/o pubblica, probatori della titolarità del bene, stante ogni mancata dimostrazione, ex adverso, di altri titolari”.

Emerge invero evidente, a tale stregua, come il medesimo non rechi invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati- delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), e a fortiori non consentita in presenza dì formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza, laddove viene fatto riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., all'”atto notificato il 5.12.2000″, alla sentenza di primo grado, all’atto di appello, alla documentazione prodotta nel giudizio di prime cure, alla “certificazione del demanio”, alla “certificazione rilasciata dal catasto (doc. n. 3)”, alla “documentazione esibita” che “prova la proprietà dell’Ente (doc. n. 1) e l’assenza di formalità (doc. n. 2)”, agli “altri documenti esibiti”, alla “lettera dell’8 luglio 1811 scritta dalla Badessa al presidente della commissione amministrativa degli stabilimenti di beneficienza di Massa”, allo “statuto del 1873″, alla nota prot. n. 4350 d.d. 4/4/1975 del Ministero dei LL.PP., all'”atto pubblico del 15 Aprile 1955” senza invero debitamente riportarli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Al riguardo, si noti, la riportata chiusura del motivo non può nemmeno considerarsi prospettare un quesito di diritto, risultando essa difforme rispetto al sopra riportato schema in proposito delineato da questa Corte, nè d’altro canto risultando ivi denunziato vizio di violazione di norme dì diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inanimissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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