Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13180 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4127-2018 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato IVO

GRONCHI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 480/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 480 pubblicata il 20.7.2017 in parziale accoglimento dell’appello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto di Euro 6.000,00 (corrispondente alla cd. maxisanzione) l’importo delle sanzioni di cui all’ordinanza ingiunzione opposta da R.R. ed ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

2. la Corte territoriale ha premesso come l’ordinanza opposta fosse stata emessa in seguito ad un accertamento ispettivo dell’Inps del 9.9.2009 nel corso del quale erano state rinvenute presso l’esercizio commerciale gestito da R.R. due lavoratrici, M.I. e L.T., oltre a Li.Su. (“tutte identificate mediante visione dei documenti personali”), quest’ultima qualificatasi come collaboratrice familiare;

3. ha dato atto di come dal verbale ispettivo risultasse che la M. e la L., al momento dell’accesso, fossero intente a lavorare, la prima “al fornello a grigliare” e la seconda come “addetta preparazione cibo”; ha precisato che non solo gli ispettori avevano direttamente visto le predette nell’atto di lavorare, ma che le stesse lavoratrici e la Li., nelle dichiarazioni rese, non avevano negato tale circostanza nè avevano fornito una spiegazione diversa della loro presenza presso l’esercizio commerciale (chiosco ambulante); ha ritenuto che quanto constatato dagli ispettori (il fatto che la M. e la L. fossero intente al lavoro) e riportato nel verbale, facente sul punto piena prova fino a querela di falso, portasse ad attribuire una “indiscussa verosimiglianza” alle dichiarazioni dalle medesime rese agli ispettori, sia pure con l’ausilio della Li. quale interprete;

4. avverso tale sentenza R.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con il primo motivo di ricorso R.R. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., per avere la Corte d’appello attribuito valore di piena prova alle dichiarazioni rese agli ispettori dalle due lavoratici irregolari, peraltro non compiutamente identificate e non in grado di comprendere la lingua italiana;

7. col secondo motivo di ricorso la R. ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente desunto dal fatto, accertato dagli ispettori, dell’essere le due signore intente a lavorare, la prova di verosimiglianza delle dichiarazioni dalle stesse rese, con traduzione da parte della Li., in assenza di qualsiasi riscontro giudiziale e dei caratteri di gravità, precisione e concordanza;

8. col terzo motivo la ricorrente ha censurato la decisione d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere i giudici di secondo grado regolato le spese di lite tenendo conto della soccombenza reciproca o parziale delle parti processuali in conseguenza dell’accoglimento della domanda subordinata svolta dalla R. in primo grado di inapplicabilità della cd. maxisanzione;

9. il primo e il secondo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili;

10. anzitutto, i giudici d’appello non hanno attribuito valore di piena prova alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva ma, attenendosi scrupolosamente ai principi più volte enunciati da questa Corte (cfr. Cass. n. 9251/10; n. 14965/12), hanno addossato al Ministero l’onere di prova della violazione amministrativa ed hanno attribuito valore di piena prova al verbale ispettivo limitatamente ai fatti che i funzionari degli enti previdenziali e assistenziali hanno attestato essere avvenuti in loro presenza, nel caso di specie lo svolgimento di attività lavorativa da parte delle signore M. e L.; hanno poi proceduto a valutare liberamente le dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici agli ispettori, con la cautela resa necessaria dalle particolari modalità di assunzione di tali dichiarazioni mediante la traduzione della Li.;

11. quanto al meccanismo della prova presuntiva, questa Corte ha affermato che il giudizio sulla “gravità” e “precisione” del ragionamento presuntivo, imposto dall’art. 2729 c.c., ha per oggetto la ricorrenza della inferenza probabilistica impostata dal giudice del merito per desumere dal fatto noto il fatto ignoto e si concretizza nel controllo, di stretta legittimità, in ordine all’effettiva sussistenza, secondo parametri di elevata probabilità logica insiti nei caratteri stessi di “gravità” e “precisione”, della massima di esperienza su cui si è basato quel ragionamento. Spetta infatti alla Corte di Cassazione il controllo su tale massima di esperienza, quale parametro di legittimità che la norma pone rispetto, in questo caso, alla valorizzazione della possibile connessione tra determinati fatti quale requisito idoneo a fondare, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e ss, la prova presuntiva (cfr. Cass. 29635/18; n. 19485/17);

12. si è quindi precisato che in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non già alla stregua dello stesso art. 360 c.p.c., n. 5), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta; (cfr. Cass. n. 29635/18; n. 19485/17 cit. e precedenti ivi richiamati);

13. nel caso di specie, la Corte d’appello ha desunto lo svolgimento di attività lavorativa irregolare dalla circostanza pacificamente accertata, dell’essere le signore M. e L., al momento dell’accesso ispettivo nell’esercizio commerciale, intente a lavorare per la preparazione di cibo, dalla mancanza di qualsiasi diversa spiegazione della loro presenza in quel luogo e dell’attività svolta, dal contenuto delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, del tutto congruenti rispetto a quanto dai medesimi direttamente constatato; essendo altamente plausibile dal punto di vista logico che chi sia trovato intento a svolgere attività lavorativa di preparazione di cibo in un esercizio commerciale e non solo non neghi di svolgere attività lavorativa ma renda dichiarazioni in tal senso, sia pure con l’aiuto di un interprete, sia un lavoratore, eventualmente irregolare dal punto di vista amministrativo;

14. non può attribuirsi alcuna valenza ostativa all’utilizzo delle dichiarazioni rese dalle due lavoratrici in ragione della dedotta non conoscenza della lingua italiana (a prescindere dalla mancata trascrizione del verbale in cui tali dichiarazioni sono state raccolte) perchè trattasi di elementi probatori liberamente valutabili dal giudice, senza spazio per un sindacato in questa sede di legittimità;

15. non solo quindi la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di prova presuntiva, ma le censure mosse da parte ricorrente, per come formulate, si risolvono nella critica alla motivazione della sentenza d’appello e nella pretesa di una valutazione atomistica dei dati probatori raccolti, non ammissibile in questa sede di legittimità ed estranea anche ai ristretti confini del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 15205 del 2014);

16. il terzo motivo di ricorso è invece fondato e deve trovare accoglimento;

17. la Corte d’appello ha accolto l’impugnativa del Ministero avverso la sentenza di primo grado (di integrale accoglimento del ricorso in opposizione proposto dalla R.), ma solo parzialmente, riducendo l’importo delle sanzioni ingiunte quanto alla cd. maxisanzione; la attuale ricorrente in cassazione nel descrivere lo svolgimento del processo ha dedotto di avere chiesto, fin dal primo grado e nelle difese in appello, in via subordinata la decurtazione dell’importo dovuto per la cd. maxisanzione;

18. l’esito del giudizio di appello quanto al merito (non modificato in questo grado di legittimità) era quindi di parziale accoglimento della domanda attorea, cioè di reciproca soccombenza, essendo la ricorrente in primo grado risultata vittoriosa su un segmento dell’importo delle sanzioni ingiunte;

19. ciò posto, va dato seguito alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c., dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, al di fuori dell’ipotesi prevista dal secondo periodo del comma 1 del suddetto articolo, l’attore parzialmente vittorioso sull’unica domanda, e dunque, logicamente, anche quello vittorioso su una delle domande proposte, nonostante l’esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata o per le altre domande rigettate, e cioè nonostante la sussistenza di una soccombenza reciproca, non può essere condannato neppure parzialmente alle spese; queste, in alternativa all’imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità, possono essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, però, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata (cfr. Cass. n. 1572/2018; n. 26918/2018);

20. tale principio si desume, a contrario, dall’art. 91 c.p.c., comma 1, secondo cui il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dall’art. 92 c.p.c.”;

21. la rigorosa applicazione del principio di causalità, espressione dei diritti riconosciuti dall’art. 24 Cost., vieta la condanna alle spese della parte costretta ad agire in giudizio per far valere un diritto che risulti fondato anche solo in parte; essendo consentita la condanna della parte parzialmente vittoriosa, in via di eccezione, solo in caso di ingiustificato rifiuto di un’offerta conciliativa non inferiore a quanto giudizialmente ottenuto;

22. difatti, il costo del processo non può gravare sulla parte vittoriosa, anche se solo parzialmente, ma deve essere sopportato da chi ha dato causa alla lite e reso necessaria l’attività del giudice non riconoscendo o contrastando il diritto della parte vittoriosa (cfr. Corte Cost. n. 77 del 2018; n. 135 del 1987);

23. l’accoglimento solo parziale della domanda o dell’impugnazione potrà avere rilievo nella determinazione del valore della controversia, secondo il criterio del “decisum”, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata (cfr. Cass., S.U. n. 19014 del 2007);

24. per le considerazioni svolte, dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso, deve accogliersi il terzo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per un riesame del capo relativo alle spese di lite dei gradi di merito alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA