Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13180 del 28/05/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 13180 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

ORDINANZA

sul ricorso 5021-2012 per regolamento di giurisdizione
d’ufficio proposto dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI BOLOGNA con
ordinanza n. 140/2012 depositata il 21/02/2012 nella
2013

causa tra:

281

MAGONI MARCELLO, MAGONI MARINA, MAGONI MICHELE, MELLONI
MARIA, MAGONI MARTA;
– ricorrenti non costituitisi in questa fase contro

Data pubblicazione: 28/05/2013

PROVINCIA DI BOLOGNA, NUOVA TIRRENA S.P.A., FALLIMENTO
GE.CO .MAR S.P.A., RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.,
GE.CO .MAR S.P.A., VIASTRADE S.R.L., ITALFERR S.P.A.;
– resistenti non costituitisi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di

CAPPABIANCA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Pierfelice PRATIS, il quale chiede che la
Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la
giurisdizione dell’AGO, con le conseguenze di legge.

consiglio del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. AURELIO

R.G. 5.012/12

Premesso:
che Maria Melloni, Michele Magoni, Marcello
Magoni, Marina Magoni e Marta Magoni – proprietari di
terreni ed immobili, in San Giovanni in Persiceto,
dichiarati inagibili dal Comune, nel 2003, per il

dissesto provocato da vibrazioni indotte dalla
costruzione, ad opera delle società Gecomar e
Viastrade, di nuovo asse stradale – convennero, per
danni, davanti al Tribunale di Bologna (dopo aver
espletato a.t.p.) le menzionate società e la Provincia;
– che, con sentenza 30.6.2011, il Tribunale adito
declinò la giurisdizione in favore del Giudice
amministrativo, sul presupposto che si trattava di
danni da esercizio del potere pubblico e non da
attività materiale;
rilevato:
che,

con

ordinanza

21.2.2012,

il

successivamente investito della controversia,

T.a.r.,
ha

sollevato conflitto, ex artt. 11, comma 4, c.p.a. e
59, comma 3, 1. 69 del 2009, sull’assunto che si
trattava di danni da attività non provvedimentale
rapportabili a domanda ex art. 2043 c.c.;
che le parti del giudizio di merito non
risultano, in questa sede, costituite;
– che il P.M., in persona del Sostituto procuratore

1

)v‘

R.G. 5.012/12

generale Pierfelice Pratis,

ha,

con requisitoria

scritta, richiesto la declaratoria della giurisdizione
del Giudice ordinario;
osservato:
– che, la domanda degli attori tende al ristoro di

alla concreta realizzazione di opera pubblica e,
dunque, ad attività di natura materiale, nello
svolgimento della quale, non solo i soggetti privati,
ma anche la pubblica amministrazione che vi concorra,
debbono osservare le regole tecniche ed i canoni di
diligenza e prudenza, imposte dal precetto del neminem
laedere

a tutela dell’incolumità dei consociati e

dell’integrità del loro patrimonio;
considerato:
che,
sostanziale,
ritenersi

in

funzione

dell’indicato

petitum

la giurisdizione sulla domanda deve
devoluta al Giudice ordinario sia in

relazione ai soggetti privati sia in relazione alla
convenuta Provincia (cfr. Cass., ss.uu., 16848/12,
10285/12, 4128/12, 12792/12, 12792/10, 26108/07);
ritenuto:
che

va,

conseguentemente,

pronunziata

la

correlativa declaratoria;
che, vertendosi in tema di regolamento proposto

2

danno correlato, non ad attività provvedimentale, bensì

R.G. 5.012/12
di ufficio ed in assenza di costituzione di entrambe le
parti, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, decidendo a sezioni unite,
dichiara la giurisdizione del Giudice onlinario, davanti

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23
aprile 2013.

al quale rimette le parti.

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