Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13180 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 28/05/2010), n.13180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2512/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati SGROI

Antonino, CORRERA FABRIZIO, CALIULO LUIGI, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIA NOVARA S.C.A.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

LILIO, 65, presso lo studio dell’avvocato STUDIO DE BERARDINIS

PAOLO/MOZZI VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato ZAMBRANO

Pietro, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

SESTRI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/01/2006 r.g.n. 1657/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO;

udito l’Avvocato MOZZI VINCENZO per delega ZAMBRANO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Novara con sentenza non definitiva dichiarava il diritto del Consorzio in epigrafe al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali a decorrere dal 1 gennaio 1980 con conseguente condanna dell’INPS alla restituzione delle somme corrispondenti allo sgravio, indebitamente versate dal 29 aprile 1982 al 31 maggio 1990, oltre interessi legali ed interessi sugli interessi. Con sentenza definitiva, poi, il predetto Tribunale, condannava l’INPS a versare al precitato Consorzio la somma di Euro 275,709,48 corrispondenti allo sgravio contributivo della fiscalizzazione degli oneri sociali versati indebitamente nel periodo dal 29 aprile 1982 al 31 maggio 1990, già detratto quanto dovuto per i maggiori contributi conseguenti al mutamento d’inquadramento dal settore commerciale a quello industriale.

La Corte di appello di Torino respingeva l’impugnazione avanzata dall’INPS avverso tali sentenze.

La Corte territoriale, per quello che interessa in questa sede, poneva a fondamento della decisione, innanzitutto, l’inapplicabilità, ai fini della individuazione delle imprese beneficiarle dello sgravio, delle tabelle ISTAT del 1991 in quanto il credito contributivo afferiva al periodo 1980/1990 e, quindi, correttamente il Tribunale aveva valutato l’attività del consorzio alla luce della classificazione del maggio 1981. Riteneva, poi, sul presupposto della condivisibilità della valutazione delle risultanze istruttorie, operata dal primo giudice,in ordine all’inquadrabilità, ex tabella del 1981 dell’ISTAT, dell’attività svolta dal Consorzio in quella manifatturiera, la spettanza del reclamato beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali. Affermava, inoltre, la Corte del merito l’irrilevanza della censura relativa al quantum avendo l’INPS restituito la minor somma indicata e non avendo la controparte preteso il pagamento della differenza. Respingeva, infine, il motivo con il quale l’INPS aveva dedotto la mancanza di una domanda diretta al pagamento degli interessi anatocistici, essendo stata tale domanda proposta nella comparsa del 15 ottobre 1997.

Avverso questa sentenza l’INPS ricorre in cassazione sulla base di sei censure.

Resiste con controricorso il Consorzio, che deposita memoria illustrativa con la quale, tra l’altro, deduce la cessazione della materia del contendere in ordine al sesto motivo.

La società Sestri, concessionaria del servizio riscossione tributi per la provincia di Novara, non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura l’INPS deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 1 del 1977, art. 1, convertito con modificazione dalla L. n. 102 del 1977, della L. n. 92 del 1979, art. 5 di conversione del D.L. n. 20 del 1979, nonchè vizio di motivazione.

Allega l’Istituto che il giudice di appello, nell’applicare la tabella ISTAT del 1981, non si è avveduto che la controversia attiene anche a periodi successivi e che si spingono sino al 1998.

La censura per come formulata è infondata.

Invero, la denuncia in esame muove dal presupposto che nella specie si sarebbe dovuto applicare la tabella ISTAT del 1991, in quanto il periodo da prendere in considerazione non era limitato agli anni dal 1980 al 1990, ma si estendeva oltre. Tuttavia l’INPS, a fronte dell’accertamento condotto dai giudici di appello che il periodo di cui trattasi riguardava solo gli anni dal 1980 al 1990, avrebbe dovuto precisare,in adempimento dell’onere di autosufficienza del ricorso, per contrastare siffatto accertamento, le circostanze non considerate dal giudice del merito ai fini di cui trattasi, e non richiamarsi genericamente a quanto esposto nell’atto, non potendo questa Corte sostituirsi alla parte nella individuazione e ricerca degli elementi che la parte stessa ritiene non valutati.

Con il secondo motivo l’INPS sostiene violazione e falsa applicazione del D.L. n. 1 del 1977, art. 1, convertito con modificazione dalla L. n. 102 del 1977, della L. n. 92 del 1979, art. 5 di conversione del D.L. n. 20 del 1979, della L. n. 724 del 1994, art. 45, del D.M. 22 giugno 1995, n. 1022800, art. 15, nonchè vizio di motivazione.

Assume l’INPS che in virtù delle denunciate norme, il beneficio reclamato a decorrere dal 1 gennaio 1995 non poteva essere riconosciuto alle imprese operanti nel Piemonte.

Il motivo non è esaminabile in questa sede.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, come nella specie, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 6542/04, Cass. 3664/06 e Cass. 20518/2008).

Nella specie la questione, di cui al motivo di censura in esame, non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente, in violazione del richiamato principio di autosufficienza, non ha indicato in quale atto del giudizio precedente ha dedotto la questione.

Conseguentemente il motivo in discussione è inammissibile.

Con la terza censura il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Allega che la Corte del merito non ha tenuto conto che al Consorzio spettava la minore somma indicata e non quella riconosciuta dal giudice di primo grado.

La censura è infondata.

Non ricorre nella specie il denunciato vizio di motivazione. La Corte del merito, infatti, sul punto sottolinea, con motivazione congrua, l’irrilevanza della censura relativa al quantum. avendo l’INPS restituito la minor somma indicata e non avendo la controparte preteso il pagamento della differenza. Del resto, così motivando la Corte territoriale ritiene implicitamente cessata la materia del contendere sulla differenza del quantum tra quanto versato dall’INPS e quanto riconosciuto nella sentenza di primo grado.

Nè l’INPS allega elementi contrari.

Con il quarto e quinto motivo l’Istituto ricorrente rispettivamente denuncia violazione dell’art. 1283 c.c., vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte del merito riconosciuto gli interessi sugli interessi nonostante non fosse stata proposta una specifica domanda.

I motivi sono infondati.

La Corte territoriale nel riconoscere gli interessi ex art. 1283 c.c., argomenta che la relativa domanda risulta essere stata proposta nella comparsa del 15 ottobre 1997.

Tale accertamento è contestato dall’INPS il quale si limita ad allegare una contraria interpretazione degli scritti difensivi del giudizio di merito.

Difetta, quindi, una denuncia specifica di vizio di motivazione o di illogicità della stessa, esaurendosi la doglianza nella mera prospettazione di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dalla Corte di appello.

Secondo giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, costituiscono, anche nel giudizio di appello, ai fini della individuazione del devolutum, un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (Cfr. per tutte Cass. 19475/05 e Cass. 2467/06, nonchè in particolare Cass. 10101/98 – seguita da Cass. 3678/99, Cass. 5034/00 e Cass. 13945/02 – la quale ha precisato che il sindacato su tale operazione interpretativa, in quanto non riferibile ad un vizio in procedendo, è consentito alla Corte di cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità).

Nè nella specie rileva la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto si lamenta non l’omesso esame di una domanda, ma l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa.

Infatti nella giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidato il principio secondo il quale in sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa:

solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in contestazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (V. Cass. 16596/05, Cass. 15603/05 e Cass. 14486/07 nonchè Cass. 14784/07).

Stante l’accertata domanda non vi è violazione del denunciato art. 1283 c.c..

Con l’ultima censura l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte del merito pronunciata sull’ottavo motivo di appello, riguardante il mancato riconoscimento del giudice di primo grado del proprio diritto a recuperare i contributi previdenziali nel mese di novembre 1993, contributi non pagati dal Consorzio e dovuti per indebita trattenuta di CIG. Rileva, preliminarmente il Collegio, che non può farsi luogo alla richiesta di parte resistente di declaratoria della cessazione della materia del contendere, non solo perchè non vi è stata adesione di controparte, ma anche e, soprattutto, perchè si tratta di denuncia di omessa pronuncia.

Nel merito la censura non è fondata.

Anche in questo caso la questione, di cui al motivo in esame, non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente, in violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato in quale atto del giudizio precedente ha dedotto la questione. Valgono in proposito le osservazioni svolte in sede di esame del secondo motivo.

Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita.

Nulla deve disporsi nei confronti della parte rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’INPS al pagamento in favore della parte costituita delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 42,00 oltre Euro 2.000,00 per onorario ed oltre spese, I.V.A. e C.P.A.. Nulla per le spese nei confronti della parte non costituita.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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