Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13180 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 16/06/2011), n.13180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30164/2006 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato TEDESCHINI Federico,

rappresentata e difesa dall’avvocato PERNA MARCELLO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.T., AGENZIA GENERALE DI TRIESTE DELL’AURORA

ASSICURAZIONI S.P.A. (già della WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A.) in

persona del legale rappresentante agente T.G.,

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. (già WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A) in

persona del procuratore Dr. S.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio

dell’avvocato TASSONI Francesco, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LOISI GIOVANNI giusta delega a margine del

controricorso;

– controrlcorrenti –

avverso la sentenza n. 651/2006 del TRIBUNALE di TRIESTE – SEZIONE

CIVILE, emessa il 23/6/2006, depositata il 30/06/2006, R.G.N. 1942/04

e 1095/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA; udito

l’Avvocato FRANCESCO TASSONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- D.A.M. propose appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trieste con la quale era stata accolta la sua domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti della Winterthur Assicurazioni S.p.A., nonchè del conducente dell’autovettura investitrice signor R.T., con la statuizione del concorso di colpa dell’attrice nella misura del 30% e col rigetto della sua domanda di risarcimento danni per lucro cessante; era stata confermata l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia Generale di Trieste della Winterthur Assicurazioni ed erano state compensate le spese processuali tra l’attrice ed entrambe le convenute costituite.

L’Agenzia Generale, in persona di T.G., propose un separato appello principale, lamentando la mancata condanna dell’attrice al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, avendo la D. illegittimamente chiamato in causa l’Agenzia Generale, pur essendo questa priva di legittimazione a resistere.

2.- Il Tribunale di Trieste ha accolto l’appello dell’Agenzia Generale di Trieste della Winterthur Assicurazioni ed, in riforma della sentenza appellata, ha condannato D.A.M. al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore dell’Agenzia; ha, invece, rigettato l’appello della D. ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado anche in favore della Winterthur Assicurazioni S.p.A. e del R..

3.- Avverso la sentenza del Tribunale di Trieste propone ricorso per cassazione D.A.M., a mezzo di quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono con unico controricorso Aurora Assicurazioni S.p.A. (già Winterthur Assicurazioni S.p.A.), l’Agenzia Generale di Trieste dell’Aurora Assicurazioni S.p.A. (già Winterthur Assicurazioni S.p.A.) ed il signor R.T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione e di violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto priva di legittimazione a resistere in giudizio l’Agenzia Generale di Trieste della Winterthur Assicurazioni con la quale l’assicurato danneggiante, signor R.T., aveva stipulato il proprio contratto di assicurazione per la r.c.a., malgrado detto agenzia avesse condotto le trattative con la danneggiata, signora D. A.M., e le avesse liquidato una somma a titolo di risarcimento dei danni riconosciuti come esistenti, accettata dalla medesima a titolo di acconto.

1.2.- Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello ha riqualificato la statuizione, espressa, dal giudice di primo grado, in termini di “estromissione” dal giudizio dell’Agenzia Generale di Trieste, come rigetto della domanda proposta dall’attrice nei confronti di quest’ultima agenzia ritenuta carente di legittimazione a resistere, in quanto non titolare della situazione giuridica soggettiva passiva.

Ha quindi escluso che l’errore in cui era incorsa l’appellante nel chiamare in giudizio un soggetto privo di poteri rappresentativi fosse scusabile, non apparendo sul punto condivisibili le ragioni addotte dalla D..

1.3.- La statuizione è corretta in diritto.

L’agente di assicurazione può essere convenuto in giudizio in nome dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 1903 cod. civ., comma 2, salvi i limiti contenuti nella procura, ai sensi del primo comma della stessa norma, soltanto qualora sia munito di poteri di rappresentanza sostanziale dell’assicuratore ai sensi degli artt. 1752 e 1753 cod. civ., ed abbia concluso il relativo contratto in forza di tali poteri.

Non risulta che il titolare dell’Agenzia Generale di Trieste della Winterthur fosse munito di procura e che avesse stipulato in nome e per conto della Winterthur Assicurazioni S.p.A. il contratto di assicurazione per la responsabilità civile che assicurava il danneggiante signor R.T..

1.4.- Nè la ricorrente può invocare il principio dell’affidamento incolpevole, sul quale la motivazione della sentenza impugnata merita le precisazioni di cui appresso.

La procura rilasciata agli agenti (ed ai subagenti) di assicurazione è assoggettata alla forma pubblicitaria della pubblicazione nel registro delle imprese (cfr. Cass. 3 novembre 1998, n. 1097, nel senso che la previsione di tale regime si desume dalla formulazione dell’art. 1903 cod. civ., comma 1). Ne consegue che il terzo che abbia omesso di verificare l’esistenza e la portata della attribuzione dei poteri in questione non può invocare il principio dell’affidamento facendo valere una incolpevole aspettativa di fronte all’apparenza del diritto (cfr. Cass. 19 luglio 2004, n. 13357).

Restano così superati i profili fattuali, contestati dalla controricorrente, concernenti la non corrispondenza al vero di quanto dedotto dalla ricorrente in punto di conduzione delle trattative e di liquidazione del danno da parte dell’Agenzia Generale.

2.- Col secondo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione in merito alla percentuale del concorso di colpa, ritenuto in capo alla danneggiata nella misura del 30% già con la sentenza di primo grado.

Assume la ricorrente che le risultanze processuali avrebbero dovuto indurre il giudice d’appello a riformare sul punto la sentenza appellata, in senso favorevole alla danneggiata.

2.1.- Il motivo non è meritevole di accoglimento. Il Tribunale ha motivato sul punto, ritenendo addirittura sussistere i presupposti per l’applicabilità della presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ. e dichiarando di non poter statuire in tale senso in mancanza di appello incidentale.

La relativa motivazione è congrua e logica, quindi incensurabile in cassazione, non essendo consentito a questa Corte valutare le emergenze probatorie invocate dalla ricorrente al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento di fatto, che è riservato al giudice del merito (cfr., quanto alla determinazione del grado delle colpe concorrenti, già Cass. 21 marzo 1977 n. 1110 e 17 aprile 1982 n. 2337, secondo cui il giudice di merito assolve all’obbligo della motivazione con l’esprimere il proprio convincimento circa la maggiore od uguale gravità dell’una e dell’altra colpa, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell’efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, senza che occorra una specificazione dei motivi).

3.- Col terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale, sia nella sua componente di lucro cessante che in quella di danno emergente.

3.1.- Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Quanto al primo profilo, il giudice d’appello ha rilevato il difetto di prova sulla rilevanza delle lesioni in ordine al danno patrimoniale da lucro cessante, dedotto con riguardo alla riduzione dell’importo dello stipendio dei due mesi successivi al sinistro.

Secondo la ricorrente, la prova sarebbe stata fornita con la produzione delle buste paga dei mesi precedente e successivi al sinistro e di una dichiarazione del datore di lavoro, dalle quali risulterebbe una decurtazione dello stipendio percepito.

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il difetto di prova riscontrato dal giudice di merito non ha ad oggetto nè la sussistenza delle lesioni in sè nè il decremento di reddito della danneggiata, bensì l’efficienza causale delle prime rispetto al secondo, vale a dire la prova dell’incidenza delle lesioni sulla capacità di produzione di reddito della danneggiata e quindi la prova della derivazione causale del dedotto decremento patrimoniale dalla riduzione della capacità di lavoro o di guadagno.

Specificamente, la D. avrebbe dovuto provare di essere stata assente dal lavoro proprio a causa dei postumi causati dall’incidente in controversia e di avere perciò subito un danno da lucro cessante.

In conclusione, va confermato il principio per il quale è onere del soggetto leso allegare e dimostrare, anche mediante presunzioni, che i postumi conseguenti al fatto illecito hanno inciso, diminuendola, sulla sua capacità di produrre reddito (cfr. Cass. 31 marzo 2001, n. 8057; 24 febbraio 2011, n. 4493) e va precisato che lo stesso è applicabile anche quando trattasi di incapacità che si assume conseguente ad inabilità temporanea e che l’incapacità, in tale ipotesi, va specificamente riferita all’attività lavorativa che il danneggiato ha svolto o avrebbe dovuto svolgere nel periodo di inabilità.

3.2.- Il motivo è inammissibile per la parte in cui è riferito al danno emergente costituito, secondo la ricorrente, dagli esborsi necessari per riparare il ciclomotore danneggiato.

Il giudice d’appello ha rilevato il difetto di prova in punto di spese effettivamente sostenute dalla danneggiata.

Quest’ultima sostiene in ricorso di avere prodotto la prova documentale della spesa necessaria alla riparazione del “vano bauletto” e di averne rivendicato il rimborso con i motivi d’appello, ma non indica in ricorso nè il tenore dell’atto d’appello su tale specifico punto nè quando avrebbe prodotto detta prova documentale e quale ne sia il contenuto.

Il ricorso è, sul punto, formulato in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 ed il relativo motivo è perciò inammissibile.

4.- Col quarto motivo di ricorso è lamentata la violazione di legge, specificamente della D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5, per avere il giudice d’appello liquidato separatamente gli onorari spettanti all’Agenzia Generale di Trieste della Winterthur Assicurazioni ed alla Winterthur Assicurazioni S.p.A., pur essendo difese da un medesimo avvocato. Pertanto, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare un onorario unico, che avrebbe potuto essere aumentato fino al massimo del 20%.

4.1.- Il motivo è infondato.

La norma richiamata dalla ricorrente si riferisce al caso in cui il medesimo avvocato difenda più parti che si trovino tra loro nella stessa posizione processuale.

Nel caso di specie, il giudice di merito, pur non avendo espressamente menzionato la norma in parola, ha di fatto considerato la diversità delle posizioni processuali, sia evidenziando, in tutta la prima parte della motivazione, come l’Agenzia Generale non fosse stata chiamata in appello, ma fosse una distinta parte appellante, con separato appello principale, sia concludendo nel senso di una separata e distinta liquidazione delle spese, che risulta effettuata a conclusione della trattazione di ciascuna delle distinte posizioni processuali delle parti.

La decisione è corretta poichè il criterio della parcella unica – secondo cui, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della tariffa forense approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più persone l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci – deve presiedere anche alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose, ma nel presupposto, dettato dalla medesima norma, che queste abbiano una identica posizione processuale (cfr. Cass. 12 agosto 2010, n. 18624).

La posizione processuale dell’Agenzia Generale involgeva la questione della titolarità in capo alla medesima della situazione soggettiva dedotta in giudizio, quindi della sua legittimazione a resistere alla domanda risarcitoria proposta dalla D.. Invece, la posizione processuale, comune agli altri due convenuti, era inerente al merito di tale domanda risarcitoria, non essendo per loro contestate le condizioni dell’azione.

In presenza di differenti posizioni processuali, considerate come tali dal Tribunale, la norma richiamata non trova applicazione ed anche se il difensore è unico, vanno a lui riconosciuti onorari differenziati per ciascuna delle parti per le quali le difese non sono comuni: si tratta infatti di remunerare non la medesima attività professionale svolta in misura maggiore in ragione del maggior numero di parti assistite, bensì di attività professionale distinta per ciascuna di esse (cfr. Cass. 2 giugno 1999 n. 5351).

5.- Considerati i motivi di ricorso riguardanti l’Agenzia Generale di Trieste dell’Aurora Assicurazioni, che pur hanno richiesto, rispetto alla sintetica motivazione della sentenza impugnata, le precisazioni di cui sopra, si ritiene di giustizia la compensazione delle spese del presente giudizio tra la ricorrente e la detta Agenzia.

Rispetto, invece, agli altri due resistenti, le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e l’Agenzia Generale di Trieste dell’Aurora Assicurazioni; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore degli altri due resistenti costituiti, che liquida complessivamente in Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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