Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1318 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. ARMONE G. Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11470-2012 proposto da:

ZOCCARATO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 36-B,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SEBASTIANO STUFANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2011 della COMM.TRIB.REG. della

LOMABARDIA, depositata il 04/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa ARMONE GIOVANNI MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la società Zoccarato srl propone ricorso per cassazione avversa la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 168/06/2011, depositata il 4 novembre 2011, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Busto Arsizio nei confronti della suddetta società, per l’anno d’imposta 2005, relativo a maggiori imposte IRES, IRAP, IVA, oltre sanzioni;

2. il ricorso è affidato a sei motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficienza e l’incongruità logica della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sorretta da idonei indizi la determinazione, operata dall’Agenzia delle entrate i sede di accertamento, dei maggiori ricavi non contabilizzati, anche in applicazione dei valori normali dell’Osservatorio Mercato Immobiliare;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli art. 2727 e 2729 c.c., nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, in relazione sempre alla determinazione dei maggiori ricavi non contabilizzati per la vendita dei medesimi immobili;

3. i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili;

4. con tali motivi, pur denunciandosi, rispettivamente, un vizio di motivazione e un vizio di violazione di legge della sentenza impugnata, la S.C. viene in realtà sollecitata a una inammissibile revisione critica del giudizio espresso dal giudice di merito;

5. sotto il primo profilo, è opportuno rammentare che, anche nella vigenza del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis” nel caso di specie, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (Cass. 11/07/ 2007, n. 15489, Cass. 02/07/2008, n. 18119, Cass. 07/01/2014, n. 91);

6. nella specie, parte ricorrente, dopo aver analiticamente ripercorso l’iter argomentativo della sentenza impugnata, con ciò essa stessa implicitamente escludendo la sussistenza del pur dedotto vizio di omessa o insufficiente motivazione, si limita a dedurre un’incoerenza logica della valutazione delle prove compiuta dalla CTR, senza neppure indicare in che termini tale incoerenza si tradurrebbe in un’insanabile contraddizione;

7. quanto alla presunta violazione delle norme del codice civile e delle leggi speciali sulle presunzioni, va rilevato che, nella valutazione della congruità logica di una decisione di merito basata su prove indirette, è necessario che la stessa sia sorretta da un apparato argomentativo che colleghi, da un lato, la premessa, costituita dall’indizio o dagli indizi, alla conclusione nella quale si sostanzia l’accertamento del fatto o dei fatti costitutivi della fattispecie (c.d. fatti principali) e che dia conto, dall’altro, della valenza sintomatologica degli indizi stessi, in modo da permettere la verifica della congruità logica dei motivi che hanno sostenuto le sue scelte nella valutazione delle contrapposte piste probatorie di cui disponeva;

8. a tal fine, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. 30/05/2019, n. 14762);

9. ne consegue che, per censurare una decisione fondata su presunzioni, occorre evidenziare o la totale assenza di tale apparato argomentativo o le irrimediabili carenze;

10. nella specie, parte ricorrente si è invece limitata a contestare la decisione impugnata per aver “utilizzato degli indizi infondati per ritenere legittima la ricostruzione dei ricavi extra-contabili operata dall’Ufficio”, chiedendo anche qui alla S.C. una inammissibile revisione critica del giudizio espresso dal giudice di merito;

11. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 4), lett. f) e comma 5, nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 3;

12. con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla contestazione del metodo utilizzato nell’accertamento dei presunti ricavi non contabilizzati;

13. anche il terzo e il quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente e devono essere anch’essi dichiarati inammissibili;

14. effettivamente, il riferimento al valore normale degli immobili è stato espunto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3 (per opera della L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24), come criterio presuntivo legale di determinazione del valore degli immobili a fini di accertamento tributario;

15. tale abrogazione, con effetti retroattivi, ha tuttavia come unico effetto quello di impedire all’Amministrazione finanziaria di rettificare i corrispettivi delle cessioni immobiliari sulla base della sola discrasia, eventualmente esistente, tra detti corrispettivi e i cd. valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), essendo sempre necessario che essa si combini con altri indizi gravi, precisi e concordanti (Cass. 19/09/2019, n. 23379, Cass. 25/01/2019, n. 2155);

16. nella specie, la CTR ha fondato la propria decisione su due elementi indiziari – (a) le discrasie esistenti tra i prezzi ai quali sono stati venduti immobili, tra loro uguali per categoria, classe, superficie e piano; b) la circostanza che alcuni degli acquirenti di tali beni avevano stipulato mutui in misura più elevata dei prezzi di acquisto degli immobili – che sono stati giudicati gravi, precisi e convergenti, limitandosi a utilizzare i valori di mercato degli immobili per la concreta rideterminazione dei maggiori ricavi;

17. manca pertanto una congruenza dei motivi concernenti i valori immobiliari rispetto alla effettiva “ratio decidendi” della decisione impugnata;

18. con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla contestazione della mancata indicazione, nel p.v.c., della facoltà di prestare adesione allo stesso, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5-bis;

19. con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 10;

20. anche il quinto e il sesto motivo sono tra loro legati da un’intima connessione logica e devono essere perciò analizzati congiuntamente;

21. essi sono in parte inammissibili per violazione del principio di autosufficienza, in parte infondati;

22. sotto il primo profilo, il ricorso non riporta, neanche per estratto, il contenuto del verbale in questione, sì da consentire alla S.C. di valutare la denunciata omissione;

23. sotto il secondo profilo, la CTR ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non era obbligata da alcuna norma di legge ad informare, all’interno del p.v.c. notificato, della possibilità di prestare adesione al medesimo verbale ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis, e comunque che tale omissione non determina alcuna nullità, in quanto le nullità sono solo quelle espressamente previste dalla legge;

24. tali affermazioni sono condivisibili, in quanto pienamente conformi all’elaborazione della giurisprudenza in materia di invalidità degli atti dell’accertamento tributario: ove nessuna norma prescriva un determinato adempimento in relazione a uno specifico atto, la sua omissione non può comunque determinarne la nullità, stante il principio di tassatività delle cause di nullità degli accertamenti tributari (Cass. 28/06/2016, n. 13322, Cass. 18/05/2018, n. 12243);

25. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

26. le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi Euro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 22 gennaio 2020

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