Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1318 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1318 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 15127-2009 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, già RAI – .:5 -àioteleZL21.2211___LE211212)
per

Azion

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, presso lo studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO
c? i- iL

2013

RENATO, SCOGNAMIGLIO CLAUD O,Vgiusta ie1ega in atti;
– ricorrente –

3214

contro

CAPUANO BARBARA C.F. CPNBBR62D7OH501G, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo

Data pubblicazione: 22/01/2014

A

studio dell’avvocato D’AMATI
rappresenta

e

difende

DOMENICO,

unitamente

che

la

all’avvocato

COSTANTINI CLAUDIA, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 8857/2007 della CORTE

9810/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;

udito l’Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;
udito l’Avvocato COSTANTINI CLAUDIO;
udito

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARMELO CELENTANO I che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2008 R.G.N.

Udienza del 12 novembre 2013 — Aula A
n. 6 del ruolo — RG n. 15127/09
Presidente: Roselli – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata (depositata il 24 giugno 2008), pronunciando sui
riuniti appelli principale — della RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. (d’ora in poi: RAI) — e
incidentale — di Barbara Capuano — avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 7 novembre
2002, in parziale riforma di tale sentenza: 1) dichiara che, tra le parti, si è costituito un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 15 settembre 1989, con l’attribuzione alla lavoratrice
della qualifica di assistente ai programmi; 2) conferma la sentenza impugnata nel punto relativo al
riconoscimento della qualifica di programmista regista, a decorrere dal 7 novembre 1990; 3)
conferma, altresì, la declaratoria di nullità parziale della conciliazione del 5 novembre 1991 per
quanto attiene alla rinuncia a diritti non ancora maturati alla suddetta data e la continuità giuridica
del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 4) dichiara la nullità dei termini apposti
ai contratti stipulati successivamente alla instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato; 5) condanna la RAI al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori, da
determinare in separato giudizio; 6) conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) va accolto il primo motivo dell’appello incidentale, dovendo essere dichiarato che il
rapporto di lavoro è sorto tra le parti in data 15 settembre 1989, con modalità riconducibili al
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con attribuzione alla Capuano della qualifica
di assistente ai programmi;
b) pertanto, tutti i contratti successivi, stipulati a tempo determinato, sono illegittimi in
quanto, in difetto di una comune volontà volta ad una novazione del rapporto, non possono essere
apposti termini in costanza di un rapporto a tempo indeterminato, sicché le relative pattuizioni
risultano affette da nullità c.d. derivata perché intervenute in costanza di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato;
c) va confermato che dal 7 novembre 1990 le mansioni affidate alla Capuano furono quelle di
programmista regista, come ritenuto dal primo giudice e non contestato dalla RAI;
d) quanto al verbale di conciliazione del 5 novembre 1991, si deve ritenere che esso — come
risulta testualmente — abbia avuto ad oggetto il solo contratto a termine del 5 novembre 1991 e che,
in tali limiti, si sia riferito ai soli diritti aventi contenuto economico già maturati e non ancora
soddisfatti in favore della lavoratrice;

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

e) il suddetto verbale non può pertanto intendersi riferito al rapporto di lavoro intercorso tra le
parti in epoca anteriore o comunque alla parte del rapporto non regolata formalmente come
contratto a termine, sicché è da escludere che la Capuano con tale conciliazione abbia voluto e
potuto disporre di diritti inerenti il rapporto ora qualificato come a tempo indeternìminato;

g) in aggiunta a quanto già affermato a proposito della nullità dei contratti di lavoro a termine
data la accertata assenza di una volontà novativa delle parti si precisa, per completezza, che la RAI
non ha assolto all’onere probatorio, posto a suo carico, riguardante la sussistenza di tutti i
presupposti che legittimano il ricorso alle assunzioni a termine, ai sensi della lettera e) dell’art. 1
della legge 18 aprile 1962 n. 230;
h) in particolare non risulta provato il requisito della specificità degli spettacoli o dei
programmi radiofonici o televisivi per i quali è stata effettuata l’assunzione (che comporta la
dimostrazione della destinazione dello spettacolo o del programma a sopperire ad una temporanea
necessità, ancorché sia ripetuto nel tempo e in diverse puntate nonché che abbia il carattere della
singolarità per il fatto di presentare connotazioni che valgano a differenziarlo rispetto al genere che
qualifica l’attività imprenditoriale) e neppure che tale tipo di assunzione sia stata effettuata, nella
specie, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale nel programma o
nello spettacolo “specifico”, nel senso suddetto;
i) è da escludere la configurabilità di ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, perché gli
intervalli temporali tra un contratto e l’altro — che, peraltro, non rappresentano, di per sé
comportamenti concludenti valutabili come rinunce — comunque, non sono mai stati di ampiezza
tale da fare ipotizzare il venire meno del sinallagma del rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
2.— Il ricorso della RAI s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per dieci motivi; resiste,
con controricorso, Barbara Capuano.
Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. e la RAI, nella propria
memoria, fra l’altro, chiede l’applicabilità dello ius superveniens rappresentato dall’art. 32, commi
5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in vigore dal 24 novembre 2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I

Sintesi dei motivi di ricorso

1. Il ricorso è articolato in dieci motivi.

1.1.- Con il primo e il secondo motivo si denunciano violazione degli artt. 2094, 2222 e 2697
cod. civ. e vizio (carenza o contraddittorietà) di motivazione per avere la Corte d’appello desunto la
natura subordinata del primo rapporto — intercorso tra le parti dal 15 settembre 1989 al 30 giugno
2

O ugualmente è da escludere che ciò si sia verificato rispetto ai diritti inerenti alla continuità
del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che al momento della transazione doveva
ritenersi in corso tra le parti;

1990 — facendo esclusivo riferimento ai c.d. “indici sussidiari” della subordinazione, senza
attribuire alcun rilievo alla volontà espressa dalle parti — nel senso della costituzione di un rapporto
di lavoro autonomo — e senza chiarire, in modo adeguato, quali siano stati gli elementi valorizzati al
fine di affermare la sussistenza del vincolo della subordinazione.

Si sostiene che la Corte territoriale — non attribuendo rilievo alla clausola del suddetto verbale
nella quale la lavoratrice rinunciava ad ogni diritto maturato in relazione all’attività svolta fino alla
data della stipulazione della conciliazione — avrebbe, con motivazione inadeguata, omesso di
ricostruire la portata del verbale stesso sulla base del suo tenore letterale e in contrasto con l’art.
1372 cod. civ., non avendo attribuito alla suddetta clausola, voluta dalle parti, l’efficacia precettiva
che le sarebbe stata propria.
1.3. — Con il quinto e il sesto motivo si denunciano — sempre con riguardo alla interpretazione
del suddetto verbale di conciliazione in sede sindacale — 1) violazione o falsa applicazione dell’art.
2113 cod. civ. anche in relazione agli artt. 1348, 1418 e 1965 cod. civ.; 2) vizio (carenza o
contraddittorietà) di motivazione.
Si sostiene che l’assunto della Corte territoriale secondo cui il verbale di conciliazione non
poteva riguardare diritti futuri, quale è il diritto alla conversione a tempo indeterminato dei singoli
contratti a termine stipulati prima della data della conciliazione si ponga in contrasto con le norme
su richiamate e sia sfornito di adeguata motivazione.
Si precisa, altresì, che la tesi della RAI — e anche della lavoratrice — non era nel senso di
estendere la rinuncia a diritti futuri, ma era nel diverso senso di considerare il verbale di
conciliazione idoneo “a definire transattivamente i diritti della sig.ra Capuano fino a quel momento
maturati”, ivi compresi quelli inerenti la continuità del rapporto se già maturati e acquisiti alla sfera
giuridico-patrimoniale della lavoratrice.
1.4.— Con il settimo e l’ottavo motivo si denunciano — con riguardo alla esclusione della
configurazione della risoluzione del rapporto per mutuo consenso — 1) violazione o falsa
applicazione dell’art. 1372 cod. civ. anche in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.; 2) carenza di
motivazione.
Si rileva che la Corte d’appello è pervenuta alla suddetta conclusione senza avere preso in
considerazione la rituale eccezione della RAI — già ignorata dal primo giudice — relativa alla
rilevanza estintiva dell’affermato rapporto a tempo indeterminato del rifiuto, manifestato dalla
lavoratrice, di stipulare un contratto a termine a tempo parziale, offertole con telegramma del 16
ottobre 2000.

3

1.2.— Con il terzo e il quarto motivo si denunciano — con riguardo alla interpretazione del
verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 5 novembre 1991 — 1) violazione o falsa
applicazione dell’art. 1362 cod. civ. anche in relazione all’art. 1372 cod. civ.; 2) vizio (carenza o
contraddittorietà) di motivazione.

Si contesta l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità — seguito dalla Corte
romana — secondo cui: a) per l’ipotesi prevista dalla lettera e) dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962
n. 230 nel testo sostituito dalla legge 23 maggio 1977 n. 266, ai fini dell’assunzione a termine di
personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi ivi contemplata, il prescritto
requisito della “specificità” comporta che lo spettacolo o il programma sia destinato a sopperire ad
una temporanea necessità (ancorché sia ripetuto nel tempo e in diverse puntate), ed inoltre abbia il
carattere della singolarità per il fatto di presentare connotazioni che valgano a differenziarlo rispetto
al genere che qualifica l’attività imprenditoriale; b) ai fini dell’applicazione del regime derogatorio
di cui all’art. 1) lettera e) della legge n. 230 del 1962, non può essere considerata sufficiente ad
integrare la ipotesi di legittimo ricorso al contratto a termine la qualifica, tecnica o artistica, del
personale, correlata alla produzione di spettacoli (o programmi radiofonici o televisivi), ma è
necessario che tale personale sia stato assunto per determinati spettacoli (o programmi) con vincolo
di necessità diretta, anche se complementare e strumentale.
Si auspica che il suddetto indirizzo sia sottoposto a “rimeditazione” e si sostiene che, nella
specie, la Corte territoriale non avrebbe potuto limitarsi a sostenere, con motivazione carente, che la
RAI non aveva dedotto specificamente quali erano le mansioni della Capuano, essendosi limitata a
fare richiamo a quelle indicate nella contrattazione collettiva.

Esame delle censure

2.- Il ricorso è da respingere, per le ragioni di seguito esposte.
3.- Per quel che riguarda l’impostazione e la formulazione del ricorso va osservato, in primo
luogo, che tutti i motivi con i quali si denunciano vizi di motivazione (secondo, quarto, sesto, ottavo
e decimo motivo) sono privi del c.d. quesito di fatto, richiesto a pena di inammissibilità dall’art.
366-bis cod. proc. civ. (applicabile nella specie ratione temporis) e che comporta venga indicato
specificamente il fatto controverso rispetto al quale si assume che la motivazione sia omessa o
contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare
la decisione, anche se, in ipotesi, il suddetto fatto decisivo sia rilevabile dal complesso della
formulata censura (vedi, per tutte: Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass. 18 novembre 2011, n.
24255).
4.- A ciò va aggiunto che, poiché ognuno dei suddetti motivi (“pari”) si conclude facendo
riferimento al motivo “dispari” (primo, terzo, quinto, settimo, nono) immediatamente precedente
nel quale si denunciano, con riferimento ai medesimi fatti, violazioni di norme di legge, la mancata
formulazione di appositi quesiti relativi ai dedotti vizi di motivazione determina — nonostante la
formulazione dei quesiti a corredo dei motivi con i quali si denunciano violazioni di legge — una
sorta di inammissibile confusione e sovrappozione delle censure, rispettivamente, riferite ai due tipi
di vizi denunciati che non consente di rilevare, con chiarezza, quali siano, di volta in volta, le
specifiche ragioni che, per ciascun fatto controverso, vengono poste alla base, rispettivamente della
4

1.4.— Con il nono e il decimo motivo si denunciano 1) violazione o falsa applicazione dell’art.
1, comma 2, lettera e) della legge n. 230 del 1962, anche in relazione all’art. 2697 cod. civ.; 2)
carenza o contraddittorietà della motivazione.

denuncia di difetto di motivazione e di quella di errore di qualificazione giuridica del fatto (vedi,
per tutte: Cass. SU 31 marzo 2009, n. 7770).

a) il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte
del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi
implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di
un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna
all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di
merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il
discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione
della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo
quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di
causa (vedi per tutte: Cass. SU 5 maggio 2006, n. 10313; Cass. 22 luglio 2007, n. 4178);
b) in particolare, il vizio relativo all’incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla
ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo
adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del
criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure
deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni. Da ciò consegue che il
ricorrente non può denunciare contemporaneamente la violazione di norme di diritto e il difetto di
motivazione, attribuendo alla decisione impugnata un’errata applicazione delle norme di diritto,
senza indicare la diversa prospettazione attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto
diverso da quello contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto, perché la deduzione
di questa deficienza verrebbe, nella realtà, a mascherare una richiesta di diversa ricostruzione dei
fatti, non consentita in sede di legittimità (Cass. 7 maggio 2007, n. 10295; Cass. 26 marzo 2010, n.
7394; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698).
5.- Né va omesso di rilevare che dal contenuto complessivo del ricorso e dall’impostazione
dei diversi motivi emerge che, anche i motivi “dispari” — nelle cui intestazioni è contenuto il
formale richiamo alla violazione di norme di legge — si risolvono in realtà — come tutti gli altri —
nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata, per errata valuta7ione del materiale
probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, finalizzata a sollecitare, da parte di questa
Corte una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi,
tra le tante Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n 20731; Cass. 21 agosto 2006, n.
18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).
Nella specie, le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono,
peraltro, congruamente motivate e l’iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è
chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile
contraddizione e risultando coerente con quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze
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Tuttavia, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, i due suddetti vizi
sono da tenere distinti, in quanto:

istruttorie, che sono state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificare la decisione
adottata (da ultimo: Cass. 4 marzo 2011, n 5241; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21280).

5.1.- In particolare, la valutazione delle risultanze probatorie operata dal Giudice di appello in
ordine alla sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato, oltre ad essere
congruamente motivata, risulta anche conforme ai consolidati indirizzi di questa Corte in materia,
che il Collegio condivide.
Infatti, dalla motivazione della sentenza emerge con chiarezza che la Corte d’appello —
diversamente da quanto sostenuto dalla attuale ricorrente — ha individuato come indici sintomatici
della sussistenza del rapporto subordinato elementi — quali l’assoggettamento della lavoratrice alle
direttive dei responsabili della trasmissione in cui lavorava, la collaborazione in senso ampio, in
funzione di supporto organizzativo alle diverse attività redazionali — che sono costantemente
considerati determinanti per la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato dalla
giurisprudenza di legittimità (vedi, tra le tante: Cass. 27 dicembre 2011, n. 28982).
In tale contesto, peraltro, l’elemento del vincolo di soggezione personale del prestatore al
potere direttivo del datore di lavoro (che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle
prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato) sopra evidenziato viene considerato come
“indefettibile”, mentre solo quando tale elemento non sia agevolmente apprezzabile dato il concreto
atteggiarsi del rapporto, si ritiene necessario fare riferimento a criteri complementari e sussidiari —
come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario
determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento
dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al
lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale — che, benché isolatamente considerati
siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della
subordinazione stessa (ex plurimis: Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. SU, 3 giugno 1999, n.
379; Cass. 17 aprile 2009, n. 9254; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252; Cass.29 marzo 2004, n. 6224).
La Corte romana nell’accertamento della natura del rapporto di lavoro in oggetto — che
costituisce una attività istituzionalmente riservata al giudice del merito, insindacabile in cassazione
se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (vedi, per tutte:
Cass. 27 luglio 2009, n. 17455; Cass. 15 giugno 2009, n. 13858; Cass. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass.
9 marzo 2011, n. 5552; Cass. 9 giugno 2000, n. 7931) — si è del tutto uniformata alla suddetta
giurisprudenza attribuendo carattere prevalente la sussistenza degli indicati elementi fondamentali,
cui ha affiancato la riscontrata presenza di altri elementi complementari e sussidiari.
D’altra parte, non va dimenticato che, ai suddetti fini:
6

Ne risulta che la sentenza impugnata è esente da qualsiasi censura in quanto il Giudice
d’appello ha congruamente giustificato le valutazioni operate delle risultanze probatorie,
pervenendo a delle conclusioni che, peraltro, rappresentano una corretta applicazione delle
disposizioni di cui la ricorrente ha denunciato la violazione, come interpretate dalla consolidata
giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità.

b) occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della
prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti, eventualmente anche in una scrittura
privata dalle stesse sottoscritta (vedi, per tutte: Cass. 27 luglio 2009, n. 17455; Cass. 15 giugno
2009, n. 13858; Cass. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 9 marzo 2011, n. 5552; Cass. 9 giugno 2000, n.
7931).
5.2.- Anche per quel che riguarda il verbale di conciliazione (di cui la RAI contesta la
interpretazione), la Corte romana, escludendo che dallo stesso potesse desumersi la rinuncia della
lavoratrice al diritto di far valere l’illegittimità del licenziamento comminatogli, si è conformata
esattamente al principio secondo cui il suddetto verbale ha natura negoziale, in quanto la
conciliazione è frutto dell’incontro delle volontà delle parti, onde l’interpretazione del contenuto di
detto verbale postula un’indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto
(arg. ex Cass. 28 giugno 2007, n. 14911; Cass. 10 luglio 2000, n. 9157), salvo restando che in una
dichiarazione liberatoria, contenuta in un verbale di conciliazione, sono ravvisabili gli estremi di un
negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari
elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la
parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti
(Cass. 31 gennaio 2011, n. 2146; Cass. 20 gennaio 2003, n. 729). Peraltro, avendo la società
ricorrente contestato la valutazione effettuata dalla Corte d’appello in ordine al suddetto
accertamento di fatto (avente ad oggetto il significato da attribuire al verbale di conciliazione in
argomento alla luce della comune volontà delle parti), la relativa censura si risolve nella mera
contrapposizione tra l’interpretazione della parte ricorrente e quella accolta nella sentenza
impugnata e, come tale è inammissibile (vedi, per tutte: Cass. 8 marzo 2012, n. 3632).
5.3.- Del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia è anche l’affermazione
della Corte d’appello secondo cui è da escludere la configurabilità di una ipotesi di risoluzione per
mutuo consenso, quando gli intervalli temporali tra un contratto a termine e l’altro — che, peraltro,
non rappresentano, di per sé comportamenti concludenti valutabili come rinunce — comunque, non
sono mai stati di ampiezza tale da fare ipotizzare il venire meno del sinallag,ma del rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, come è accaduto nella specie.
D’altra parte, l’ipotizzata mancata considerazione della rituale eccezione della RAI sul punto
risulta formulata senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per
cassazione e, come tale, è inammissibile.
5.4.- Infine, la Corte territoriale, per quel che riguarda l’interpretazione della legge 18 aprile
1962, n. 230, art. 1, lett. e), nel testo sostituito dalla legge 23 maggio 1977, n. 266, si è uniformata,
con congrua motivazione, al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui: “Con riferimento
alla fattispecie disciplinata dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, lett. e), che — nel testo sostituito
7

a) la prestazione di attività lavorativa onerosa all’interno dei locali dell’azienda, con materiali
ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato,
in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (quali quelle assegnate, nella specie, alla
lavoratrice), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere
(Cass. 6 settembre 2007, n. 18692);

Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dal suddetto orientamento, sicché
sono da respingere — nei limiti in cui sono ammissibili — le censure formulate al riguardo dalla RAI,
con le quali la società ripropone la propria tesi — già sostenuta in molte analoghe controversie, con
simili argomenti — secondo cui questa Corte dovrebbe rimeditare tale consolidato indirizzo.
6.- Le precedenti osservazioni portano all’inammissibilità anche della richiesta di
applicazione dello jus superveniens, rappresentato dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32,
commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010, che la società ricorrente ha effettuato nella
memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
6.1.- Infatti, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel
giudizio di legittimità lo jus superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova
disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto
alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui
perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (vedi, per tutte: Cass. 4 gennaio 2011, n. 80 e
Cass. 8 maggio 2006 n. 10547). È altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche
indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì
ammissibile secondo la disciplina sua propria.
In particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della
questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano
specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che essi non siano
tardivi o generici, etc. Inoltre, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato nel periodo di
vigenza del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì corredati, a pena di
inammissibilità degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell’art.
366-bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile.
Nell’ipotesi di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze
economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale
produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.
6.2.- Nel presente ricorso nessuno dei motivi investe il tema coinvolto dalla indicata
disciplina sopravvenuta e comunque, anche a volere ritenere che vi sia un indiretto collegamento al
suddetto tema delle censure di cui ai motivi dal terzo al sesto, mancano in ogni caso le altre
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dalla legge 23 maggio 1977, n. 266 — permette l’assunzione a termine di personale per specifici
spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, il prescritto requisito della specificità non ne implica
la straordinarietà o la occasionalità, ma richiede che lo spettacolo o il programma siano destinati a
sopperire ad una temporanea necessità, siano caratterizzati dall’appartenenza ad una species di un
certo genus, siano individuati, determinati e nominati e tali da rendere essenziale l’apporto di un
peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non possa essere assicurato dai
dipendenti assunti in pianta stabile; la prova relativa alla sussistenza del requisito della specificità
consente di ritenere assolto, da parte del datore di lavoro, l’onere probatorio in ordine alla
ricorrenza delle condizioni previste per la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo
determinato”(tra le tante: Cass. 11 aprile 2006, n. 8385; Cass. 13 settembre 2012, n. 15357).

condizioni necessarie per consentire l’applicazione dello jus superveniens nel giudizio di legittimità,
oltretutto disciplinato ratione temporis dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Come si è detto, infatti, i suindicati motivi sono tutti inammissibili, in parte per mancanza
della formulazione del prescritto quesito (quarto e sesto motivo) e in parte perché le censure della
società ricorrente alla valutazione effettuata al riguardo dalla Corte d’appello si risolvono nella
mera contrapposizione tra l’interpretazione della parte ricorrente e quella accolta nella sentenza
impugnata.

— Conclusioni

7.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione —
liquidate nella misura indicata in dispositivo — seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 3000,00
(tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 12 novembre 2013.

III

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