Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1318 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1318 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 11743-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamenLe domiL’iliato in
FORTOU1*321

12, presso

ROMA VIA LUI

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FALLIMENTO COMMERCIALE ITALIA SRL;

intimato, –

avverso la sentenza n. 22/2009 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata 1’11/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA
ESPOSITO;

Data pubblicazione: 19/01/2018

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto l’inammissibilità

in subordinekigetto del ricorso.

RG. 11743/2010

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con
, 44 MARzo
sentenza dell 22:muscembrft 2009, ha confermato la decisione di primo
grado che aveva accolto il ricorso proposto dal Fallimento La

Commerciale Italia s.r.l. avverso l’avviso di accertamento recante
riprese ai fini IRPEG, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2001, traente
origine dal processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di
Finanza di Gardone Val Trompia nei confronti della società Querre
s.r.I., con sede in Brescia, per utilizzo di fatture false e per emissione
di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di varie imprese, tra
cui La Commerciale;

che la Corte fondava il suo convincimento sul rilievo che non era stato
accertato alcun nesso di consequenzialità tra le fatture poste in essere
per operazioni inesistenti da Querre s.r.l. e l’attività effettivamente
svolta da La Commerciale s.r.I.;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di
un unico motivo;

che la società non ha svolto attività difensiva;

che con memoria la Procura Generale ha chiesto dichiararsi
inammissibile o rigettarsi il ricorso;

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360
comma 1 n. 5 c.p.c.;
(

che, ripercorrendo sommariamente il compendio indiziario posto a
fondamento della pretesa, deduce che gli elementi acquisiti
consentivano di ritenere dimostrato che la Querre s.r.l. riceveva fatture
false aventi ad oggetto la cessione di materiale non ferroso ed
emetteva a sua volta false fatture del medesimo oggetto nei confronti
di altre imprese; rileva, pertanto, il vizio logico della motivazione,
sintomatico dell’insufficienza della medesima, perché non era stato
considerato che l’accertata emissione di fatture false, nella loro quasi

sufficiente, sul piano della prova logica, per affermare che fossero false
le fatture emesse nei confronti di altra impresa (la Commerciale s.r.I.),
che le aveva utilizzate, salva la prova, incombente sul soggetto che ha
ricevuto le fatture, che nel singolo caso esse si riferiscano ad
operazioni effettive;

che il ricorso, oltre che carente per difetto di autosufficienza – la
ricorrente non riporta adeguatamente la documentazione posta a
fondamento delle deduzioni, mediante riproduzione del contenuto
dell’atto di appello, nonché degli esiti dell’attività di polizia giudiziaria e
di intercettazione richiamate, limitandosi alla mera parziale
riproduzione del processo verbale di constatazione emesso nei
confronti di altra società (Querre s.r.I.), insufficiente ad individuare il
dedotto vizio – è infondato;

che, infatti, a fronte dell’affermazione contenuta in sentenza circa
l’inidoneità del mero riferimento ad un verbale di constatazione
riguardante altra società a dar corpo ad una presunzione di sussistenza
di effettive irregolarità presso la società appellata, l’Agenzia avrebbe
dovuto svolgere le adeguate contestazioni, dimostrando di aver
introdotto elementi decisivi, trascurati dal giudice d’appello, atti ad
integrare idonea prova dell’inesistenza delle operazioni commerciali in
discussione, in conformità ai principi enunciati da questa Corte di
legittimità (cfr. Cass. n. 18118 del 14/9/2016 e altre conformi);

che in base alle svolte considerazioni il ricorso va rigettato;

‘?

totalità, da parte di un’impresa (Querre s.r.I.) costituisse elemento

che nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese
processuali, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera
della parte intimata;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

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