Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13179 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 13179 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 21956-2012 proposto da:
MONTENIGRO ELIANA, FOGLIAMANZILLO ASSIA, FREDA
2013

ROCCO, PIZZANI ANNA AMALIA, SCALAMOGNA FABRIZIO,

277

PAONE ESTER, ROMANI FRANCESCA, FOGLIAMANZILLO
ANITA, ‘elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TASSO
39, presso lo studio dell’avvocato NOBILE GIUSEPPE,

Data pubblicazione: 28/05/2013

che li rappresenta e difende giuste deleghe in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

– intimato –

avverso la sentenza n. 1945/2012 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 02/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 23/04/2013 dal Consigliere
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale
Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

RICERCA (già MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE);

RG 21956-12

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR Lazio,respingeva
il ricorso dei docenti in epigrafe, proposto nei confronti dell’allora
Ministero della Pubblica Istruzione avente ad oggetto l’impugnazione, e

di primo e secondo grado per il biennio 2007/2008 e 2008/2009 nella
parte in cui non veniva loro riconosciuto il punteggio con riferimento
a titoli culturali posseduti, e il provvedimento del direttore generale
dell’USR per il Lazio del 18 luglio 2007 nella parte in cui era stata
data indicazione di attribuire un solo punto a tutti i corsi di
perfezionamento.
A base del decisum il Consiglio di Stato poneva il rilievo fondante che
il corso cui avevano partecipato i docenti non era ascrivibile alla
categoria C7 dell’allegato 2 al DDG 16 marzo 2007, bensì alla diversa
categoria di cui al successivo punto C8.
Né rilevava, secondo il Consiglio di Stato, il decreto 8 aprile 2009
riguardando questo l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, ossia per
anni diversi e successivi a quelli su cui si controverteva.
Avverso questa sentenza i detti docenti ricorrono in cassazione sulla
base di un’unica censura attinente alla giurisdizione.
Il Ministero intimato non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo i docenti ricorrenti, deducendo difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, sostengono, richiamando

1

delle graduatorie permanenti per il personale della scuola secondaria

giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e di
questa Corte di Cassazione, che la gestione delle graduatorie dei
docenti è atto di gestione del rapporto di lavoro è come tale le
relative controversie sono devolute alla cognizione del Giudice
ordinario.

Invero gli odierni ricorrenti hanno adito sin dal principio il
Tribunale Amministrativo e avverso la decisione con la quale quel
giudice ha deciso nel merito,e quindi implicitamente riconoscendo la
propria giurisdizione, non è stato proposto alcun motivo d’appello in
punto di giurisdizione.
Al riguardo va annotato che già prima dell’entrata in vigore dell’art.
9 del codice del processo amministrativo (emanato con D.Lgs. n. 104 del
2010) questo Giudice del riparto ha affermato che il difetto di
giurisdizione non può essere eccepito, né rilevato, quando la causa sia
stata decisa nel merito in primo grado e nessuna delle parti abbia
formulato impugnazione sul punto, in quanto ciò determina il passaggio
in giudicato della statuizione (ancorché implicita) relativa alla
questione di giurisdizione (Cfr. per tutte Cass. S.U. 9 ottobre 2008 n.
24883 e da ultimo Cass. S.U. 7 gennaio 2013 n. 148).
Tanto comporta l’inammissibilità del presente ricorso.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio non
avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

2

Il motivo è inammissibile.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 23

aprile 2013

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