Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13179 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 24/06/2016), n.13179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10436 – 2015 R.G. proposto da:

Avvocato M.E., cf. (OMISSIS) – da se medesimo

rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso il proprio

studio, in Roma, alla via E. tesi, n. 21;

– ricorrente –

contro

E.S. s.p.a.;

– intimata –

Avverso l’ordinanza dei 13/16.3.2015 del tribunale di Roma;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 15 marzo

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del giudice di pace di Roma relativamente

all’opposizione all’esecuzione non ancora iniziata e la competenza

del tribunale di Roma relativamente all’opposizione agli atti

esecutivi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato in data 23 ottobre 2013 M.E. citava a comparire innanzi al tribunale di Roma “equitalia Sud” s.p.a..

Chiedeva che fosse pronunciato l’annullamento della cartella n. (OMISSIS) notificatagli in data 10.10.2013. recante intimazione di pagamento della somma di Euro 2.780,05 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni di cui al codice della strada.

Deduceva a sostegno della esperita opposizione “1) l’inesistenza della notificazione della (…) cartella; 2) l’illeggibilità della relata di notifica della (…) cartella; 3) la mancanza di sottoscrizione della (…) cartella; 4) il vizio (per tardività) dell’iscrizione a molo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1993 come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999 ed, in via subordinata, 5) la nullità e/o illegittimità della cartella (…) per omessa notificazione dei verbali di accertamento in essa richiamati, quindi, per inesistenza del titolo esecutivo asseritamente posto a fondamento di essa” (assi ricorso per regolamento di competenza, pagg 1 – 2).

Costituitasi, ” E.S.” s.p.a. eccepiva l’incompetenza del tribunale adito e la competenza per materia e per valore del giudice di pace, afferendo la cartella a sanzioni per infrazioni al codice della strada.

Con ordinanza dei 13/16.3.2015 il tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza per materia e per valore.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza l’avvocato M.E.; ha chiesto dichiararsi la competenza per materia e per valore del tribunale di Roma con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

” E.S.” s.p.a. non ha depositato scritti difensivi.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 310 ter c.p.c. ha formulato conclusioni.

Col ricorso a questa Corte di legittimità l’avvocato M.E. deduce che con l’esperita opposizione ha inteso far valere i vizi formali che inficiano la cartella di pagamento notificatagli, sicchè si è al cospetto di un’opposizione agli attin esecutivi ex art. 617 c.p.c. e sussiste “la competenza ratione materiae del Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, ex artt. 9 e 480 c.p.c.” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 4); che “non è dunque dirimente la mera circostanza che la cartella concerna (o meno) sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 3).

Si rappresenta in primo luogo che la cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 assolve, nell’ambito dell’esecuzione esattoriale. la medesima funzione del precetto.

Ne consegue che l’impugnazione esperita da M.E. avverso la canella n. (OMISSIS), recante intimazione di pagamento della somma di Euro 2.780,08 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni di cui al codice della strada, limitatamente al quarto vizio ossia al “vizio (per tardività) dell’iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1993 come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999 (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 2), vizio con cui invero si contesta il diritto di procedere all’esecuzione ex D.P.R. n. 602 del 1973, integra senz’altro gli estremi di una opposizione “preventiva” all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, in relazione alla quale operano gli ordinari criteri ai fini dell’individuazione del giudice competente.

Si tenga conto al contempo che la previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 657, comma 1, lett. a), (non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabiliia dei beni”) evidentemente non opera in virtù del disposto del D.Lgs. n. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 29 (il cui comma 1 così recita”per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controveresie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi”; il cui comma 2, a sua volta, così recita “alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall’art. 16 presente decreto e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”), giacchè nella fattispecie si controverte in ordine ad entrate “non tributarie”.

Più esattamente, operano, siccome applicabili nel caso de quo ratione temporis, le previsioni del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, commi 1 e 2 a tenor delle quali l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. 20 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis è regolata dal rito del lavoro e si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (d’altronde l’art. 201-bis cit. così a sua volta recita: – alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria l’opposizione è regolata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7).

Va dichiarata pertanto, limitatamente al (quarto) “vizio (per tardività) dell’iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1993 come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 2), la competenza del giudice di pace di Roma.

Il riferito coronario, del resto, rinviene puntuale riscontro

nell’insegnamento di questa Corte di legittimità in virtù del quale la cognizione in materia di opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dal D.Lgs. n. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento dì tali ultimi atti, poichè in tal modo, si contesta comunque il diritto dell’agente della riscossione dì procedere eseeutivamente ai sensi dell’art. 615 e.p.c. (cfr. Class. lord) 18.2 2015, n. 3283; di. (big (ord.) 1010.2014, n. 21914; Mit anche Casa 18.7.2005, n 15149, secondo cui in relazionì alla cartella esattoriale o all’avviso di mora emessi per riscuotere sarriani amministrative pecuniarie sono pacsibili le seguenti azioni: 1) l’opposizione a sanzioni amministrative es art 23 legge n. 689/1981 ora abrogato, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza –

ingiunzione o del verbale di accertamento. onde consentire oll’inieressato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatovi; cid minane.

in particolare, allorchè l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; 2) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 epe, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un ruolo legittimante l’iscrizione stessa. o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dagli artt. 615 e 13 c.p.c. quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio; 3) l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di cinque (recte: ora di venti) giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora).

Si rappresenta in secondo luogo che, limitatamente al quinto vizio (addotto da M.E. con l’esperita impugnazione) ossia alla “nullità e/o illegittimità della cartella (…) per omessa notificazione dei verbali di accertamento in essa richiamati, quindi, per inesistenza del titolo esecutivo asseritamene posto a fondamento di essa” (così ricorso per regolamento di competenza, pag), rileva quanto precisato al punto n. 1) dell’insegnamento n. 15149/2005 di questa Corte di legittimità dapprima citato (cfr. altresì Cass. 10.10.2005, n. 19667, secondo cui l’opposizione nelle forme previste dalla L. n. 689 del 1981 (recte: ora dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 avverso la cartella esattoriale, emessa per la riscossione di sanzioni amministrative è consentita solo se l’emissione della cartella non sia stata preceduto dall’emissione del provvedimento sanzionatorio (ordinanza – ingiunzione) o in caso di vizi della notificazione di esso o del verbale di accertamento della violazione (nel caso di violazioni del codice della strada in cui può mancare l’emissione dell’ordinanza ingiunzione), al fine di recuperare il momento di garanzia del quale l’interessato non potuto fruire in precedenza).

Va dichiarata pertanto ed analogamente, limitatamente al quinto vizio, la competenza del giudice di pace di Roma.

Si rappresenta in terzo luogo che l’impugnazione esperita da M. E. avverso la cartella n. (OMISSIS), limitatamente al primo vizio, ossia alla “inesistenza della notificazione della (…) cartella” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 1), al secondo vizio, ossia alla “illeggibilità della relata di notifica della (…) cartella” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 1), ed al terzo vizio, ossia alla “mancanza di sottoscrizione della (…) cartella” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 1), integra sicuramente gli estremi di una opposizione agli atti esecutivi.

Più esattamente, in relazione al primo ed al secondo vizio, la esperita impugnazione integra gli estremi di un’opposizione “successiva” agli alti esecutivi ex art. 617 c.p.c., comma 2, da proporre dopo l’inizio dell’esecuzione ex D.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. Cass. 11.7,2000, n. 9185, secondo cui, quando il debitore nell’opporsi all’esecuzione deduca la nullità della notificazione del titolo esecutivo o del precetto, tale opposizione, configurando l’ipotesi di cui l’art. 617 c.p.c., comma 2, è tempestivamente proposta entro i cinque (recte:, ora di venti) giorni dall’inizio dell’esecuzione, termine la cui decorrenza contro il debitore opponente è esclusa quando l’esecuzione non sia stata ancora iniziata; cfr. altresì Cave. 20.7.2001, n. 9912, secondo cui l’opposizione alla cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, fondata sul &Mio di elementi idonei ad identificare il titolo di pagamento e per mancato rispetto delle modalità della notifica, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 26 costituisce impugnazione per vizi formali, e perciò configura opposizione agli atti esecutivi, da proporre perentoriamente nel termine di cinque (recte: ora di venti) giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità, da controllare pregiudizialmente d’ufficio, anche in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3; cfr. inoltre Cass. 7.5.2015, n. 9246, secondo cui in materia di riscossione coattiva di crediti tributari, l’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 57, comma 1, lett. b dipende dall’atto impugnalo e non dal vizio dedotto, sicchè, mentre il contribuente non può impugnare dinanzi al giudice ordinario la cartella di pagamento o l’avviso di mora, la cui cognizione è riservata al giudice tributario, può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento, oltre che per vizi suoi propri, anche per far valere la nullità derivata, conseguente all’omessa notificazione degli atti presupposti e, cioè, della cartella di pagamento o dell’intimazione ad adempiere).

I vizi de quibus, pertanto, non rivestono un’immediata valenza.

Più esattamente, in relazione al terzo vizio, la esperita impugnazione integra gli estremi di un’opposizione “preventiva” agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., comma 1, (non sfugge, tuttavia, che il ricorrente ha dedotto col primo vizio la mancata notificazione della cartella), in relazione alla quale è competente senz’altro ratione materiae il tribunale (cfr. Cass. 21.11.2001, n. 14725, secondo cui il giudice di pace, incompetente nella materia della esecuzione forzata, non può decidere le questioni che involgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell’art. 617 c.p.c.).

Con la statuizione definitiva si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere parzialmente. Non sussistono, pertanto, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater Introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso limitatamente al quarto ed al quinto vizio e, per l’effetto, dichiara la competenza del giudice di pace di Roma; rigetta il ricorso limitatamente al primo, al secondo ed al terzo vizio; rimette le parti per il quarto ed il quinto vizio dinanzi al giudice di pace di Roma con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione; rimette le parti per il primo, il secondo ed il terzo vizio dinanzi al tribunale di Roma con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione; dispone che alla liquidazione delle spese del presente giudizio si provveda con la sentenza definitiva; dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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