Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13179 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. III, 17/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 17/05/2021), n.13179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 385/2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N.

318, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE MILANO SOCIETA’ COOPERATIVA A RL, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LOMBARDI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINCENZO MARICONDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 735/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Banca Popolare di Milano proponeva opposizione al precetto con cui P.A. le aveva intimato il pagamento di una somma a titolo di IVA, addebitata su c.d. fondi spese relativi ad attività di custodia giudiziale di partecipazioni sociali;

la banca deduceva, per quanto ancora qui rileva, che:

– l’IVA era stata richiesta successivamente all’adempimento dei crediti originariamente considerati rimborsi di anticipazioni esenti del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 15 e solo poi indicati come compensi professionali imponibili;

– il preteso debito doveva considerarsi estinto per compensazione con il controcredito della ritenuta di acconto che avrebbe dovuto effettuare l’istituto di credito;

– lo stesso P., infatti, con una precedente nota di addebito aveva esposto i due crediti con saldo pari a zero;

il Tribunale prima disponeva, poi revocava la sospensione dell’esecuzione, e infine rigettava l’opposizione osservando, in particolare, che per la compensazione difettava il presupposto di reciprocità, posto che una obbligazione, quella della ritenuta, era tra la banca e l’amministrazione finanziaria, e l’altra obbligazione, quella del pagamento dell’IVA di rivalsa, era tra l’istituto e il professionista;

lo stesso primo giudice accoglieva, infine, la domanda di restituzione delle somme pagate, nelle more del giudizio, dalla banca, rimarcando che l’istituto aveva al contempo e però pagato l’importo dei compensi al lordo dell’IVA;

la Corte di appello, pronunciando sul gravame principale di P. e su quello incidentale della Banca Popolare di Milano, rigettava il primo e accoglieva il secondo, osservando, in specie, che il controcredito, fondato sulla ritenuta di acconto, era determinato dalla legge, e la reciprocità sussisteva poichè da un lato la banca era creditrice del precettante perchè aveva pagato senza effettuare la ritenuta, dall’altro era debitrice dello stesso a titolo di IVA di rivalsa, come emergente dalla discussa nota di addebito;

avverso questa decisione ricorre P.A. articolando due motivi;

resiste con controricorso la Banca Popolare di Milano, s.p.a.;

le parti hanno depositato memorie.

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241,1242,1243, c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:

– non avrebbe potuto operare la compensazione giudiziale poichè il controcredito era stato contestato, posto che

– era stato dedotto nell’atto di appello che la rivalsa mediante ritenuta avrebbe potuto essere esercitata al momento del pagamento, o successivamente solo se il sostituto d’imposta avesse pagato l’obbligazione tributaria, spontaneamente o coattivamente, circostanza non verificata e anzi esclusa dal giudice del primo grado;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988,1241,1243,1292, c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 25,64,67, in uno all’omesso esame di fatti decisivi e discussi, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, in mancanza della certificazione della banca di effettuata ritenuta, perchè non avvenuta, il deducente:

– nella comparsa conclusionale di appello aveva ricordato che nella propria memoria ex art. 183 c.p.c., n. 2, era stato allegato che la mancata ritenuta della banca lo aveva costretto a non effettuare la corrispondente detrazione nella dichiarazione dei propri redditi, il che equivaleva al riconoscimento e conseguente pagamento del debito fiscale;

– nel corso del giudizio aveva depositato specificati documenti, in specie modello UNICO 2009 e 2010, da cui si evinceva il pagamento in parola del debito tributario in questione per mancata detrazione, nonostante la speculare contestazione presente nella comparsa di costituzione con appello incidentale avversaria, cui era stata data risposta nella menzionata comparsa conclusionale;

– adempiendo in proprio all’obbligazione fiscale così estinta, aveva inibito ogni possibilità di reclamo del preteso controcredito, sicchè o vi era stato omesso esame di quei documenti, o erronea sussunzione dei fatti nella corretta fattispecie legale, inclusa quella della ricognizione di debito ovvero, in modo equivalente, dichiarazione d’inesistenza di un proprio credito, che potevano aver determinato solo un’inversione degli oneri probatori come detto assolti, e compresa quella della disciplina fiscale che impediva la duplicazione del pagamento dell’imposta sicchè, altrimenti, si sarebbe determinata un’irragionevole locupletazione da parte della banca;

Rilevato che:

i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;

parte ricorrente richiama la giurisprudenza di Cass., Sez. U., 15/11/2016, n. 23225 (e succ. conf.), e in particolare il principio di diritto secondo cui quando è “controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione (…) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale” (pag. 14 dell’arresto);

ciò stante il difetto di certezza, ostativo attesa la “ratio” di autotutela del controcredito e, dunque, il suo bilanciamento sistematico con l’esigenza di non dilazionare oltre il necessario quella del credito “principale” azionato;

nella fattispecie in scrutinio, però, a ben vedere, il deducente ha indicato di aver contestato il controcredito opposto sotto due profili, differenti tra loro: a) il controcredito per ritenuta di acconto “successiva” non sarebbe stato sussistente vista la mancata prova del corrispondente pagamento all’amministrazione finanziaria, ad opera della banca;

b) il controcredito per ritenuta di acconto opposto sarebbe stato insussistente attesa l’estinzione dell’obbligazione tributaria avvenuta mediante pagamento (con deduzione di costi) effettuato dal medesimo P.;

ora, mentre il ricorrente ha dimostrato di aver coltivato in appello la deduzione ovvero contestazione sub a) (v. in particolare a pag. 18 del ricorso), non altrettanto si può dire quanto alla contestazione sub b), con conseguente novità, inammissibile (della questione sollevata in questa sede;

sul punto, infatti, si richiama, inidoneamente, la comparsa conclusionale, in cui, in modo parimenti non idoneo, si fa riferimento alla memoria ex art. 183 c.p.c., di primo grado;

come dunque fondatamente eccepito in controricorso, non vi è alcuna specifica evidenza, in ricorso, come necessario al rispetto dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, del fatto che al mancato riconoscimento della compensazione per difetto di reciprocità statuita dal Tribunale, fosse seguita deduzione per cui, qualora, come accaduto, la Corte di seconde cure, avesse affermato quella reciprocità accogliendo il gravame incidentale della banca, la compensazione avrebbe comunque dovuto escludersi per la ragione ora in esame;

peraltro va detto che la ragione di contestazione avrebbe afferito a un momento – quello del preteso adempimento dell’obbligazione fiscale successivo a quello della compensazione;

quanto alla contestazione sub a), invece, la stessa, come pure dedotto in controricorso, non concerne il controcredito opposto, che non è quello restitutorio per ritenuta di acconto successiva, bensì quello per l’originaria ritenuta non effettuata quale sostituto d’imposta;

per altro verso, al riguardo, la Corte territoriale ha esplicitamente osservato che l’eventuale inadempimento della banca nei confronti dell’erario avrebbe potuto determinare la responsabilità di P. quale condebitore solidale che, a sua volta, avrebbe potuto agire in regresso, ma delineando una controversia distinta da quella “sub iudice” (pag. 14 della sentenza; su questo aspetto, peraltro, senza che possa in ogni caso incidere sulla ricostruzione qui effettuata ai fini della compensabilità, v. Cass., Sez. U., 12/04/2019, n. 10378): questa affermazioni, implicitamente quanto univocamente, portano a concludere che il Collegio di merito abbia ritenuto pretestuosa ovvero del tutto insufficiente e come tale non ostativa ai fini in discussione (in coerenza con Cass., Sez. U., n. 23225 del 2016, cit., v. pagg. 6 e 9), la contestazione fondata sulla mancata prova dell’adempimento tributario della banca;

entrambe le ragioni portano a disattendere le censure con cui è stata evocata la violazione o falsa applicazione della disciplina della compensazione;

ma ne deriva logicamente, altresì, che non sono decisive neppure quelle afferenti alla disciplina fiscale, perchè strettamente correlate alla pretesa impossibilità di opporre il controcredito in parola;

peraltro, i precedenti di Cass. 09/12/2002, n. 17515, e Cass., 28/12/2017, evocati dal Pubblico Ministero, non paiono attagliarsi in modo dirimente alla fattispecie in esame, poichè, fermo che in questi arresti non è esplicitato il principio per cui la c.d. rivalsa successiva presuppone necessariamente l’adempimento del sostituto nei confronti dell’Erario (pag. 18 della prima decisione e pag. 5 della seconda), si trattava di pagamenti interamente avvenuti, senza effettuare la ritenuta di acconto, mentre nel caso la richiesta di pagamento dell’IVA, accedente al netto del compenso professionale, e facente parte del complessivo debito per la prestazione, non era avvenuta, sicchè alla richiesta del residuo era ancora effettuabile la ritenuta corrispondente, che, logicamente, costituisce un diritto di credito;

nè, dunque, sposta alcunchè l’evocazione del regime della ricognizione di debito, effettuata solo per superare l’eventuale carattere ostativo della nota di addebito, in chiave di mera inversione degli ordinari oneri probatori;

e, d’altro canto, le ulteriori norme del codice di rito civile invocate- non hanno alcun rilievo nella cornice, dirimente, appena ricostruita, con esse pretendendosi al contempo una non solo irrilevante ma anche inammissibile rilettura delle emergenze istruttorie;

e, allo stesso modo, risulta assorbita la censura di omesso esame di fatti decisivi e discussi, in quanto afferenti all’invocato pagamento del debito tributario da parte di P.;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 7.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

 

 

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