Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13179 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 16/06/2011), n.13179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

H.J., T.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 283, presso lo

studio dell’avvocato CALA’ GIUSEPPE che li rappresenta e difende con

procura speciale del Dott. Notaio CHRISTOPHER JOHN LANGRIDGE in

TUMBRIDGE WELLS INGHILTERRA 12/9/2006;

– ricorrenti –

contro

R.C., V.F., SAI (SOC. ASSICURATRICE INDUSTRIALE)

S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 30819-2006 proposto da:

FONDIARIA SAI S.P.A. (già SAI – SOC. ASSICURATRICE INDUSTRIALE –

S.P.A.) (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO

Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGI

LUCIANO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

T.A., H.J. in T., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 283, presso lo studio

dell’avvocato CALA’ GIUSEPPE, che li rappresenta e difende con

procura speciale del Dott. Notaio CHRISTOPHER JOHN LANGRIDGE in

TUMBRIDGE WELLS INGHILTERRA 12/9/2006;

– controricorrenti –

e contro

R.C., V.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 995/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE –

SECONDA SEZIONE CIVILE, emessa il 1/2/2005, depositata il 30/06/2005,

R.G.N. 739/A/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CALA’;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA (per delega dell’Avv. TOMMASO SPINELLI

GIORDANO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- T.A. e H.J., premesso che il giorno (OMISSIS), mentre attraversavano a piedi la strada in località (OMISSIS), erano stati investiti dall’autovettura di proprietà di R.C. e condotta da V.F., riportando gravi lesioni personali, convennero in giudizio questi ultimi e la società assicuratrice SAI S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente subiti. Si costituirono tutti i convenuti, resistendo alle domande.

Il Tribunale di Grosseto, ritenuta la responsabilità del V. nella misura del 90%, condannò in solido i convenuti al pagamento in favore della H. della somma di L. 335.264.400 ed in favore del T. della somma di L. 64.587.600, in valuta attuale, oltre interessi al tasso legale, dal dì del sinistro, sulla media tra tali somme e quelle devalutate a tale data; compensò le spese di lite nella misura del 10%, condannando i convenuti al pagamento, in solido, del residuo.

2.- Proposto appello da parte di tutti i convenuti, la Corte d’Appello di Firenze, rigettata l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dagli appellati, ha accolto parzialmente l’appello, e, ritenuta la responsabilità del V. nella diversa misura del 60%, ha riconosciuto in favore della H. la minor somma di Euro 115.433,07 ed in favore del T. la minor somma di Euro 9.842,84, in valori espressi all’epoca della sentenza dì primo grado, oltre interessi nella misura di cui a tale sentenza; ha quindi condannato gli appellati alla restituzione della differenza tra quanto liquidato in primo grado e quanto riconosciuto come dovuto in secondo grado, oltre interessi; ha compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi nella misura di un quinto ed ha condannato in solido i convenuti al pagamento delle spese restanti sia del primo che del secondo grado.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze propongono ricorso per cassazione T.A. e H.J., a mezzo di quattro motivi. Resiste con controricorso la Fondiaria SAI S.p.A., subentrata alla S.A.I. S.p.A., che propone anche ricorso incidentale sulla base di due motivi. I ricorrenti hanno depositato controricorso a tale ricorso incidentale. Non si sono difesi gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre procedere alla riunione di ricorso principale e ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza.

1.- Il primo ed il secondo motivo di ricorso principale vanno esaminati congiuntamente poichè attengono al vizio di motivazione sulla circostanza della data di deposito della sentenza di primo grado del Tribunale di Grosseto nella cancelleria di questo tribunale, nonchè alla collegata e denunciata falsa applicazione dell’art. 133 c.p.c., comma 2, con riferimento alla medesima data ed, ancora, alla falsa applicazione dell’art. 136 cod. proc. civ., sugli effetti della comunicazione del deposito della sentenza, e dell’art. 327 cod. proc. civ. sulla decorrenza del termine annuale per l’impugnazione.

In particolare, entrambe le censure sono rivolte alla decisione dei giudici d’appello che ha ritenuto la sentenza di primo grado depositata, quindi pubblicata, ai fini della proposizione del gravame, ex art. 133 c.p.c., comma 1, nella data del 28 febbraio 2000, quando invece vi era stato un deposito già in data 31 gennaio 2000; con la conseguenza che, secondo i ricorrenti, l’appello, proposto con atto notificato in data 11 aprile 2001, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

1.2.- Entrambi i motivi sono infondati.

Il giudice d’appello ha tenuto conto in motivazione delle due annotazioni apposte dal cancelliere in calce alla sentenza di primo grado ed ha adeguatamente motivato in merito alla distinzione tra il deposito della minuta (quale ha ritenuto essere quello effettuato in data 31 gennaio 2000, per come letteralmente risultante dalla relativa annotazione) ed il deposito della sentenza rilevante ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ. (quale ha ritenuto essere quello effettuato in data 28 febbraio 2000).

La Corte di merito ha preso in esame, oltre alla norma da ultimo citata, anche l’art. 119 disp. att. cod. proc. civ. e, dal combinato disposto dei due articoli, ha tratto le seguenti conclusioni:

– il legislatore ha inteso distinguere tra la consegna della minuta al cancelliere, per la definitiva scritturazione della sentenza, anche relativamente all’intestazione ed ai contenuti di cui all’art. 132 cod. proc. civ., nn. 1), 2) e 3) ed il deposito della sentenza, all’esito della verifica tra l’originale e la minuta precedentemente consegnata;

– per deposito della sentenza, rilevante ai fini della pubblicazione, deve intendersi il definitivo deposito di tale atto all’esito della prescritta verifica e non invece la semplice consegna della minuta al cancelliere, quest’ultima da considerarsi come atto interno dell’ufficio giudiziario, privo cioè di immediata rilevanza esterna.

1.3.- I principi appena esposti conseguono ad una corretta applicazione delle norme esaminate dai giudici d’appello e non danno luogo ad alcuna violazione delle norme richiamate col secondo motivo di ricorso. Quanto a queste ultime, conviene prendere le mosse dall’art. 327 cod. proc. civ., per il quale rileva, ai fini della decorrenza del termine annuale per l’impugnazione, la pubblicazione della sentenza, quindi il suo deposito in cancelleria, e non la comunicazione che di tale deposito da il cancelliere ai sensi dell’art. 133 c.p.c., comma 2, e dell’art. 136 cod. proc. civ. (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 11630/04, 6375/06, 15778/07, 24913/08, nonchè ord. n. 17290/09).

Ne consegue che la norma rilevante per detta decorrenza è quella dell’art. 133 c.p.c., comma 1, così come correttamente interpretato ed applicato dalla Corte d’Appello di Firenze, nel senso che la sentenza è pubblicata mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata.

Il deposito rilevante ai fini del combinato disposto degli artt. 327 e 133 cod. proc. civ. è quello che si attua con la consegna al cancelliere della sentenza in originale sottoscritta dal relatore e dal presidente, ai sensi dell’art. 119 disp. Att. c.p.c., commi 2 e 3; è invece da escludere che rilevi, ai fini della decorrenza del termine per proporre l’impugnazione, il deposito in cancelleria, mediante consegna al cancelliere, della minuta della sentenza, ai sensi del comma 1 della stessa disposizione di attuazione.

Il principio appena espresso è stato già affermato da questa Corte nel precedente costituito dalla sentenza del 19 maggio 2008 n. 12681 (cui ha fatto seguito Cass. n. 14862/2009), la cui massima (per effetto del combinato disposto degli artt. 133 e 327 cod. proc. civ. il termine annuale per l’impugnazione della sentenza non notificata inizia a decorrere dalla data della sua pubblicazione e, laddove sulla sentenza pubblicata appaiano due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l’altra, successiva, di pubblicazione indicata come tale dal cancelliere, è solo a quest’ultima che bisogna aver riguardo ai fini della decorrenza del termine), ben si attaglia al caso di specie, anche se necessita della seguente precisazione: sia nel caso deciso dal precedente richiamato (per come si può ricavare dal richiamo all’art. 119 disp. att. c.p.c. fatto in motivazione) che nel presente la prima annotazione di deposito è riferita al deposito della minuta e la seconda al deposito dell’originale. In conseguenza di siffatta precisazione non è riscontrabile alcun contrasto con altri precedenti di questa Corte, in particolare quello per il quale quando sull’originale di una sentenza figuri una doppia attestazione da parte del cancelliere,, il quale da atto che essa è stata depositata in una certa data e pubblicata in una data successiva, ai fini del computo del c.d. termine lungo per l’impugnazione di cui all’art. 321 cod. proc. civ. occorre fare riferimento alla data di deposito e non a quella di pubblicazione, in quanto è solo la prima che integra la fattispecie di cui all’art. 133 cod. proc. civ., mentre la successiva pubblicazione si collega ad attività che il cancelliere è obbligato a compiere per la tenuta dei registri di cancelleria o per gli avvisi alle parti dell’avvenuto deposito (così Cass. 30 marzo 2011, n. 7240; cfr., nello stesso senso anche Cass. 23 luglio 2009, n. 17290;

29 settembre 2009, n. 20858): nei casi oggetto di tali ultime decisioni, la prima certificazione del cancelliere era infatti riferita al deposito dell’originale della sentenza, non, come nel caso di specie, al deposito della minuta.

E’ bene aggiungere che la distinzione tra deposito della minuta e deposito dell’originale non è meramente nominalistico, ma, oltre a risultare dall’art. 119 disp. att. cod. proc. civ. (la cui lettura va peraltro adeguata, tenendo conto della riforma del giudice unico di primo grado e dell’introduzione dei registri informatici di cancelleria), rileva ai fini dell’immodificabilità del testo della sentenza, che consegue soltanto al secondo e non anche al primo.

1.4.- Peraltro, i ricorrenti non censurano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata laddove distingue tra deposito della minuta ex art. 119 disp. att. cod. proc. civ. e deposito della sentenza ex art. 133 c.p.c., comma 1, ma assumono che il giudice d’appello avrebbe errato nell’interpretare ed applicare il comma secondo di tale ultima norma. In particolare, sostengono che il cancelliere avrebbe allegato al biglietto di cancelleria, con cui comunicava l’avvenuto deposito della sentenza di primo grado, una copia del dispositivo di questa che recava soltanto il timbro del deposito avvenuto in data 31 gennaio 2000, e non di quello avvenuto in data 28 febbraio 2000: ne seguirebbe, secondo i ricorrenti, che, anche ai fini della decorrenza del termine per impugnare, rileverebbe la data risultante dall’allegato al biglietto di cancelleria, comunicato ex art. 136 cod. proc civ. La censura, sostanzialmente ripetuta nella duplice prospettiva del primo e del secondo motivo, non è meritevole di accoglimento, per nessuno dei due.

1.5.- Con riferimento al secondo motivo, la censura è errata quanto alla rilevanza attribuita all’art. 133 cod. proc. civ., comma 2 in riferimento agli artt. 136 e 327 cod. proc. civ. L’art. 133 c.p.c., comma 2, dispone che il cancelliere, dopo aver dato atto del deposito della sentenza ed avervi apposto la data e la firma, ne dia notizia alle parti, mediante biglietto contenente il dispositivo: la norma, nel prevedere l’avviso alle parti (che, dopo l’aggiunta del comma 3 da parte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. a convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80, può essere effettuato anche con le modalità previste da tale disposizione), disciplina una formalità estrinseca all’atto di deposito, non essenziale per ritenere compiuta l’attività di pubblicazione rilevante ai fini dell’art. 133 cod. proc. civ., comma 1 (nonchè, come detto sopra, dell’art. 327 cod. proc. civ.).

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il deposito rilevante ai fini della pubblicazione consiste nella consegna ufficiale al cancelliere dell’originale della sentenza sottoscritta dal giudice e, di recente, ha precisato che, mentre la fattispecie della pubblicazione è completata con l’attestazione del deposito dell’originale da parte del cancelliere, sono estranee alla nozione normativa di pubblicazione le attività compiute dal cancelliere in adempimento dei suoi doveri di tenuta dei registri di cancelleria o di avviso alle parti (cfr. Cass. n. 7240/2011 cit.).

In conclusione, l’avviso che il cancelliere fa alle parti costituite non rileva, come detto sopra, ai fini della decorrenza del termine ex art. 327 cod. proc. civ., ma nemmeno rileva come adempimento necessario per la pubblicazione della sentenza.

Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha considerato rilevante ai fini della tempestività dell’impugnazione proposta nel termine dell’art. 327 cod. proc. civ. la data di pubblicazione dell’originale della sentenza ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ., comma 1.

1.6.- La censura dei ricorrenti non è meritevole di accoglimento nemmeno con riguardo al vizio di motivazione denunciato col primo motivo, essendo questo in parte infondato ed in parte inammissibile.

La Corte d’Appello ha effettuato una valutazione completa ed esauriente dei testi delle annotazioni rinvenute in calce alla sentenza ed ha ritenuto che la prima si riferisse al deposito della minuta.

L’accertamento se il deposito abbia riguardato la minuta ovvero l’originale della sentenza, nel caso di specie, risulta adeguatamente motivato e perciò non è censurabile. E’ invece inammissibile la censura di difetto di motivazione per non avere la Corte d’Appello motivato sul fatto che al biglietto di cancelleria recante l’avviso dell’avvenuto deposito della sentenza fosse stata allegata una copia del dispositivo di questa che avrebbe avuto in calce soltanto uno dei timbri di deposito (quello relativo alla minuta del 31 gennaio 2000) e non anche l’altro (quello relativo all’originale del 28 febbraio 2000); secondo i ricorrenti, se si fosse considerato tale fatto, si sarebbe dovuto concludere nel senso che la prima annotazione non si riferisse al deposito di una minuta bensì al deposito del testo originale e definitivo della sentenza. Orbene, si tratta di un fatto che la sentenza non prende in alcun modo in considerazione: per tale ragione, i ricorrenti avrebbero dovuto allegare di avere dedotto tale fatto in appello ed avrebbero dovuto riportare in ricorso il contenuto del proprio atto difensivo, indicando anche se e quando fosse stata effettuata in giudizio la produzione del biglietto di cancelleria sul quale tale parte del motivo di ricorso si fonda; in mancanza, la relativa censura, non conforme alla previsione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è inammissibile.

2.- Col terzo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione in merito alla percentuale del concorso di colpa, ritenuto in capo ai danneggiati nella misura del 40%, con riforma sul punto della sentenza di primo grado, che l’aveva invece limitato al 10%.

Assumono i ricorrenti che le risultanze processuali -in particolare l’esito della CTU sulla velocità dell’autovettura e sui tempi di attraversamento dei pedoni al momento dell’incidente e la deposizione del testimone oculare- avrebbero dovuto indurre il giudice d’appello a non riformare sul punto la sentenza appellata.

2.1.- Per contro, col primo motivo del ricorso incidentale -che va qui trattato per evidente connessione col terzo motivo del ricorso principale- la Fondiaria SAI S.p.A. denuncia il medesimo vizio di motivazione sul riparto delle responsabilità, nonchè il vizio di violazione dì legge con riferimento all’art. 2054 cod. civ., agli artt. 101 e 134 del previgente C.d.S. ed all’art. 589 reg. esec. C.d.S..

Secondo la ricorrente incidentale il quadro probatorio emerso nei gradi di merito, avrebbe dovuto condurre all’affermazione della responsabilità esclusiva dei pedoni ovvero, in denegata ipotesi, della loro maggiore prevalente responsabilità.

2.2.- I motivi sopra esposti, per la parte in cui denunciano violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non sono meritevoli di accoglimento.

La motivazione della Corte d’Appello è congrua e logica, quindi incensurabile in cassazione, non essendo consentito a questa Corte valutare le emergenze probatorie invocate dai ricorrenti principali e dalla ricorrente incidentale al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento del fatto, che è riservato al giudice del merito (cfr., quanto alla determinazione del grado delle colpe concorrenti, già Cass. 21 marzo 1977 n. 1110 e 17 aprile 1982 n. 2337, secondo cui il giudice di merito assolve all’obbligo della motivazione con l’esprimere il proprio convincimento circa la maggiore od uguale gravita dell’una e dell’altra colpa, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell’efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, senza che occorra una specificazione dei motivi).

2.3.- Più in particolare, è significativa dell’inammissibilità di entrambe le censure la circostanza che le parti contrapposte invocano le medesime risultanze processuali e lamentano l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al medesimo argomento di questa, per trame conclusioni diametralmente opposte, al fine di sostenere le rispettive contrapposte ragioni. Secondo entrambe le parti, la motivazione sarebbe viziata laddove la Corte d’Appello afferma che le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio non contrastano con le dichiarazioni rese dall’unica testimone che ebbe ad assistere al sinistro. Per addivenire a tale affermazione la Corte di merito svolge un articolato ragionamento sui contenuti della prima e delle seconde, valutando ed apprezzando la deposizione testimoniale in termini che vengono contestati, dai contrapposti già evidenziati punti di vista, sia dai ricorrenti principali che dalla ricorrente incidentale.

In realtà la motivazione della sentenza risulta illogica e contraddittoria quanto al punto suddetto ed alle conseguenze che se ne fanno derivare, a seconda della lettura che viene data della deposizione dell’unica testimone sentita in primo grado. Infatti, ciò che le parti denunciano come illogicità della motivazione altro non è che la conseguenza del tentativo di sostituire all’apprezzamento della prova testimoniale così come compiuto dal giudice d’appello, il proprio contrapposto apprezzamento, in ragione del quale la testimonianza finirebbe per risultare in contrasto con le risultanze peritali; per di più, tale contrasto dovrebbe essere J risolto in senso, per ciascuna delle parti, favorevole alla propria contrapposta ricostruzione della dinamica del sinistro.

2.4.- Poichè la valutazione delle risultanze della prova testimoniale involge un apprezzamento riservato al giudice del merito, che incontra il solo lìmite dell’indicazione delle ragioni del proprio convincimento, è da escludere che sia censurabile la motivazione della sentenza impugnata sia quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro sia quanto al riparto delle rispettive responsabilità. Infatti, attribuito alle dichiarazioni della teste So. il significato dato dalla Corte d’Appello alle pagine 6^ e 7^ della sentenza, questo non risulta affatto in contrasto con gli esiti della CTU esposti dettagliatamente in motivazione; quindi, effettuata la ricostruzione del sinistro sulla base di tali elementi, l’individuazione del grado delle rispettive colpe risulta coerente con la complessiva valutazione dei fatti – avendo all’uopo i giudici di merito individuato anche i comportamenti addebitabili, da un lato ai pedoni (quanto alle modalità ed ai tempi dell’attraversamento della strada), da altro lato al conducente della vettura (quanto alla condotta di guida disattenta ed in violazione delle prescrizioni presenti in loco).

2.5.- Parimenti inammissibile poichè relativo al medesimo apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, di cui si è detto sopra, è l’altro profilo del primo motivo del ricorso incidentale. Infatti, con tale censura, pur deducendo il vizio di violazione delle norme sopra riportate, in realtà la compagnia assicuratrice finisce per lamentarsi dell’apprezzamento che il giudice del merito ha fatto in ordine dell’incidenza causale della loro violazione.

Secondo la ricorrente incidentale, infatti, tra le due violazioni al codice della strada addebitabili rispettivamente ai pedoni (violazione delle norme dell’allora vigente T.U. sulla circolazione stradale n. 393 del 1959, art. 101, art. 136, comma 6, e dell’art. 589 del relativo regolamento) ed all’automobilista (violazione dell’art. 102 del medesimo T.U.), si sarebbe dovuta riconoscere una maggiore incidenza percentuale nella determinazione del sinistro alla prima piuttosto che alla seconda.

Poichè è da escludere che l’efficienza causale di una determinata condotta colposa, in quanto tenuta in violazione di uno o più precetti normativi, possa essere desunta in astratto dalla portata dei precetti violati, è altresì da escludere che il relativo giudizio si possa tradurre in un error in iudicando denunciabile come violazione o falsa applicazione dei precetti normativi ai quali l’agente avrebbe dovuto conformare la propria condotta.

Si tratta, invece, come detto, di un apprezzamento di fatto, rispetto al quale la sentenza del giudice di merito è censurabile al più ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; censura che, proposta anche dalla ricorrente incidentale, è stata già reputata non meritevole di accoglimento.

3.- Col quarto motivo il ricorrente T.A. denuncia vizio di motivazione in merito alla statuizione di riforma della sentenza di primo grado che ha portato al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno alla propria sfera sessuale, nonchè del danno da lucro cessante in conseguenza dell’assistenza prestata alla moglie.

La Corte d’Appello è pervenuta alla riforma ritenendo che, per entrambe dette voci di danno (che il primo giudice aveva liquidato negli importi equitativi di L. venti milioni per ciascuna), la sentenza di primo grado fosse viziata per ultrapetizione,, non avendo l’attore richiesto il relativo risarcimento con l’atto di citazione dinanzi al Tribunale.

Sostiene, invece, il ricorrente che entrambe le voci di danno fossero state dedotte come risarcibili nella parte motiva della citazione (precisamente alle pagine di questa indicate in ricorso) e che entrambe dovessero intendersi richiamate al capo D) delle conclusioni, in cui veniva richiesta la condanna dei convenuti al risarcimento ®dei danni tutti subiti e subendi dagli attori così come accertati con consulenza tecnica di parte e specificati in premessa, fatto salvo l’accertamento di una somma maggiore o minore e/o secondo equità, secondo la formula di cui al capo E).

3.1.- Preliminarmente va detto del procedimento di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda con riguardo tanto all’attività svolta dal giudice di merito, quanto alla censurabilità di questa in sede di giudizio per Cassazione, sub specie del vizio di motivazione, qualora questo afferisca, come nel caso di specie, ad un preteso error in procedendo.

Infatti, la censura di insufficiente e contraddittoria motivazione non consente, in linea generale, al giudice di legittimità l’esame diretto degli atti di causa; tuttavia, questa Corte ha già avuto modo di affermare che detta censura, qualora lamenti un vizio procedurale in cui sia in ipotesi incorso il giudice di merito, non potendo direttamente ed autonomamente investire detto vizio di censura (lamenti cioè una sorta di error In procedendo “indiretto” o di secondo grado), consente, invece, l’esame degli atti, anche se l’intervento della Corte potrà e dovrà sempre e soltanto appuntarsi sul profilo motivazionale della sentenza (cfr. Cass. 19 maggio 2004, n. 9471).

Nel caso di specie, viene in rilievo la questione della sussistenza o meno del vizio di ultrapetizione in cui sia incorso il giudice di primo grado, che è stato rilevato dalla Corte di appello con la conseguente riforma della sentenza appellata. Pertanto, la doglianza del ricorrente, formalmente inerente agli aspetti motivazionali della sentenza impugnata, riguarda, in realtà, proprio l’erroneità della decisione della Corte d’Appello di Firenze laddove ha ritenuto riscontrata l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice.

Va perciò fatta applicazione del principio di diritto sopra richiamato, che consente a questa Corte l’accesso diretto agli atti al fine di accertare se, come ritenuto dal giudice d’appello, il Tribunale di Grosseto si sia pronunciato su capi di domanda non contenuti nell’atto introduttivo del primo grado di giudizio.

3.2.- Il motivo è fondato, con riguardo alla motivazione concernente entrambe le voci di danno.

Quanto alla prima, relativa al danno alla sfera sessuale del ricorrente in conseguenza dei postumi permanenti riportati dalla moglie, il giudice d’appello ha rilevato il vizio di ultrapetizione esaminando una parte soltanto dell’atto dì citazione, sicchè la motivazione è insufficiente per avere trascurato la premessa e le conclusioni dell’atto di citazione richiamate dall’odierno ricorrente che, lette nel loro insieme, avrebbero invece dovuto comportare il rigetto del relativo motivo di appello.

Infatti, la Corte d’Appello si sofferma soltanto sul passaggio di cui al punto 15 della parte motiva dell’atto di citazione, in cui si fa riferimento alle “notevoli difficoltà nei rapporti sessuali” in capo all’attrice H. e sostiene che questa deduzione è da intendersi come funzionale alla quantificazione del danno subito dalla medesima, non anche dal marito signor T.. La considerazione, in sè corretta, tuttavia non tiene conto di quanto dedotto, con riferimento a quest’ultimo, al punto 11 dello stesso atto di citazione (in cui si fa riferimento al danno subito dall’attore per “difficoltà anche nella vita sessuale con la propria moglie”), nonchè, e soprattutto, delle conclusioni sopra riportate.

Riguardo a queste ultime, va qui ribadito il principio più volte affermato da questa corte per il quale la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, per la sua onnicomprensività esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, con la conseguenza che solo nel caso in cui nell’atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno, l’eventuale domanda proposta in appello per una voce non già indicata in primo grado, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile (cfr. Cass. 19 maggio 2006, n. 11761; 20 febbraio 2007, n. 3936; 30 ottobre 2007, n. 22884; 17 dicembre 2009, n. 26505).

Orbene, è vero che nel caso di specie, l’atto di citazione contiene un’elencazione delle voci di danno richieste, ma tra queste è ricompresa una voce “di chiusura” che fa riferimento alla liquidazione in via equitativa di un’ulteriore voce di danno che viene definita come “morale” , in aggiunta e separatamente rispetto al danno morale riferito alla lesione del proprio diritto alla salute: tale richiesta deve essere intesa come riferita a tutte le conseguenze non patrimoniali del fatto illecito sopportate dalle vittime alla propria sfera personale e relazionale. Ed invero soltanto la giurisprudenza formatasi negli anni successivi alla data dell’atto in parola (febbraio 1996) ha, via via, elaborato la nozione di danno non patrimoniale, come omnicomprensiva dei diversi pregiudizi non patrimoniali alla persona, comprendendovi (ma non limitando a questa il giudizio di risarcibilità ex art. 2059 cod. civ.) anche la sofferenza interiore, tradizionalmente ascritta alla categoria del danno morale (cfr., da ultimo, Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26912). La categoria del danno qualificato come “morale” peraltro, prima dell’anzidetta elaborazione giurisprudenziale, veniva spesso utilizzata per riferirsi non soltanto all’aspetto del danno non patrimoniale corrispondente al c.d. patema o turbamento d’animo (vale a dire alla sofferenza soggettiva risarcibile, di norma, in quanto causata da reato, ex art. 2059 cod. civ. e ex art. 185 cod. pen.), ma per ricomprendere in essa altri tipi di pregiudizi non patrimoniali, ritenuti comunque risarcibili ex art. 2059 cod. civ. Pertanto, così come si è reputata non erronea la decisione che abbia liquidato agli aventi diritto una somma unitaria definita “danno morale” quando il giudicante abbia tenuto conto non solo della sofferenza interiore, ma di tutte le conseguenze non patrimoniali derivate dal fatto illecito (cfr. Cass. 30 settembre 2009, n. 20949;

28 novembre 2008, n. 28423), analogamente la domanda di risarcimento di “danno morale da liquidarsi in via equitativa” è suscettibile di essere interpretata come riferita anche a tipi di pregiudizio non patrimoniale diversi dalla mera sofferenza interiore, quando dal contesto dell’atto risulti evidente che l’istante non abbia inteso riferirsi esclusivamente a quest’ultima.

Tenuto conto di quanto appena detto, ed interpretato l’atto di citazione mediante la lettura combinata della parte motiva e delle conclusioni richiamate, la motivazione della sentenza d’appello che abbia trascurato l’esame dell’atto in ogni sua parte e nel suo complesso è viziata, così come denunciato dal ricorrente.

3.3.- Ad analoga conclusione si perviene, con riferimento alla seconda voce di danno, per la quale peraltro il percorso logico- interpretativo della domanda introduttiva risulta più semplice.

Infatti, la Corte d’Appello di Firenze ha affermato che, con riguardo all’ulteriore somma liquidata al T. per lucro cessante in conseguenza dell’assistenza (presumibilmente) personalmente prestata alla moglie nel periodo di invalidità della stessa, non vi sarebbe alcun cenno, nemmeno indiretto, in citazione ed in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale gli attori si riportarono all’atto introduttivo.

L’assunto è smentito dalla lettura dell’atto di citazione, che, al punto 27 della parte motiva, contiene la deduzione secondo cui l’attore, a causa dell’incidente, non avrebbe potuto continuare a svolgere per intero la propria attività lavorativa, in parte a causa delle proprie condizioni fisiche ed in parte perchè occupato ad accudire la propria moglie, con conseguenti esborsi per la propria sostituzione presso l’ufficio di appartenenza ed anche perdita di reddito.

3.4.- La sentenza impugnata va pertanto cassata relativamente alla statuizione di ultrapetizione sulle voci di danno sopra considerate.

Questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dal momento che gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici del merito e risultanti dalle relative sentenze non rendono necessari ulteriori accertamenti per la definizione delle questioni in oggetto (cfr. Cass. 13 giugno 2008, n. 15986).

Il danno alla salute della signora H., consistente nella grave deformazione dell’emibacino destro con impotenza partoriendi e con disturbi alla sfera sessuale è stato accertato dal CTU e dalla sentenza di primo grado, sul punto confermata in appello ed oramai irrevocabile. Il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell’attrice, sì da impedirle normali rapporti sessuali, è, altresì, lesivo del diritto del marito ad intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce ad un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili (cfr. già Cass. 11 novembre 1986, n. 6607; 21 maggio 1996, n. 4671; 17 settembre 1996, n. 8305), ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., avendo esse carattere non patrimoniale (dovendosi perciò su questo punto discostare, anche in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale, cui si è già fatto cenno, dai precedenti appena richiamati). Inoltre, superando la definizione di danno “riflesso” (di cui pure è detto nei citati precedenti) , ed alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato (quanto meno a far data da Cass. S.U. 1 luglio 2002, n. 9556), va affermata la risarcibilità del danno in parola, ex art. 1223 cod. civ., pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poichè conseguenza normale dell’illecito, secondo il criterio della ed. regolarità causale.

Trattandosi di danno non patrimoniale, la liquidazione non può che essere equitativa ex art. 1226 cod. civ..

Sul punto va condivisa la valutazione del giudice di primo grado che, tenendo conto dell’età dei coniugi alla data del fatto, ha liquidato la voce di danno in parola nell’importo di L. 20.000.000.

3.5.- Quanto al danno causato dalla necessità di assistere la moglie, configurato come danno patrimoniale da lucro cessante, va evidenziato che la sentenza di primo grado ha accertato, conformemente alla CTU, un periodo di inabilità temporanea della danneggiata H. durato complessivamente trecentosessanta giorni, con statuizione che, per come si dirà trattando del secondo motivo del ricorso incidentale, è oramai irrevocabile. A fronte di tale periodo, ben può essere ritenuto, che, essendo stato il T., a sua volta, inabile per un periodo di novanta giorni, fu in grado di assistere la moglie per almeno duecento giorni; è così superata l’obiezione svolta, dalla controricorrente, fondata sulla coincidenza dei periodi di inabilità dei coniugi.

In merito alla determinazione di tale danno, va condivisa la liquidazione equitativa fatta dal primo giudice, dovendosi peraltro precisare che questa consegue alla estrema difficoltà di quantificare le conseguenze pregiudizievoli della forzata, sia pure parziale, assenza del T. dalla propria attività lavorativa a causa di detta assistenza (cfr. Cass. 29 settembre 2005, n. 19148;

30 aprile 2010, n. 10607).

In conclusione, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, va cassata la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, va riconosciuta, in favore del ricorrente T.A. l’ulteriore somma complessiva di L. 40.000.000, corrispondente alla somma di Euro 20.658,00, con conseguente condanna degli intimati, in solido, al pagamento della somma di Euro 12.395,00 (corrispondente alla percentuale di responsabilità del 60%), in valore all’epoca della sentenza di primo grado, oltre interessi nella misura di cui a tale ultima sentenza.

4.- Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

La ricorrente incidentale denuncia il vizio di omessa motivazione circa la liquidazione a H.J. del danno per inabilità temporanea e a T.A. per danno morale in via equitativa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″.

Risulta dalla sentenza impugnata che gli appellanti hanno proposto, con l’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, tra le altre, due specifiche censure aventi ad oggetto la liquidazione effettuata dal primo giudice delle due voci di danno in parola (cfr. pag. 11 della sentenza); risulta altresì dalla sentenza impugnata che – così come peraltro denunciato col presente motivo di ricorso incidentale – la Corte d’Appello non si è affatto pronunciata su tali censure.

4.1.- Ritiene questa Corte che il vizio della sentenza d’appello non sia quello di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, bensì quello di omessa pronuncia su censure alla sentenza di primo grado che – individuando con chiarezza le statuizioni di primo grado oggetto di gravame e le censure mosse alla relativa motivazione – davano luogo a distinti e specifici motivi d’impugnazione (cfr., quanto al requisito della specificità, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217, tra le altre), sui quali il giudice d’appello si sarebbe dovuto pronunciare.

4.2.- Va fatta allora applicazione del principio per il quale “l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello cosi come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, cosi, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo (così Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; cfr., nello stesso senso, Cass. S.U. 27 ottobre 2006, n. 23071; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26598).

5.- Considerati la statuizione di inammissibilità del secondo motivo del ricorso incidentale ed il rigetto del primo, per un verso, nonchè l’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, per altro verso, la Fondiaria – S.A.I. S.p.A. va condannata al pagamento, in favore del ricorrente T.A., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi principale ed incidentale, accoglie il quarto motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, condanna la resistente Fondiaria -SAI S.p.A. e gli intimati R.C. e V.F., tutti in solido, al pagamento in favore di T.A. della somma di Euro 12.395,00, così espressa in valore all’epoca della sentenza di primo grado, oltre interessi nella misura di cui all’impugnata sentenza.

Rigetta gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Condanna la Fondiaria – SAI S.p.A. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di T.A., che liquida complessivamente in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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