Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13178 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13079-2018 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO

23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA ORLANDO, RAFFAELE

PIGNATARO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 851/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Salerno con la sentenza n. 851/2017 aveva accolto l’appello dell’Inps avverso la decisione con la quale il tribunale aveva ritenuto fondata la domanda di M.V. diretta ad ottenere la ricostruzione della pensione in godimento, in considerazione della circostanza che il diritto a pensione era maturato nel periodo di mobilità e che la retribuzione di riferimento avrebbe dovuto essere quella percepita nei 12 mesi antecedenti l’inizio del trattamento di mobilità.

La Corte salernitana aveva ritenuto che, diversamente da quanto valutato dal tribunale, il D.L. n. 148 del 1993, art. 6, comma 17 bis, dovesse essere interpretato nel senso che per il calcolo della pensione occorreva tener conto della retribuzione percepita nei dodici mesi antecedenti l’inizio del trattamento di mobilità, solo con riferimento al periodo di mobilità e non quale criterio assoluto per la determinazione dell’intero trattamento pensionistico. Questo doveva essere invece quantificato secondo quanto previsto dal sistema c.d. “retributivo” pro-tempore vigente.

Avverso la decisione il M. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 3, comma 4, per aver, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che il M. avesse richiesto il ricalcolo della pensione ponendo a base la retribuzione percepita nei 12 mesi antecedenti al messa in mobilità, quale criterio unico riferito di quantificazione riferito al’intero arco lavorativo.

Il motivo risulta inammissibile per più ragioni. Deve in via preliminare rilevarsi che il ricorrente si dichiara in accordo con la statuizione della corte territoriale e dunque alcun errore è evincibile nella decisione assunta, attesa la concordanza manifestata.

Deve in conseguenza escludersi la presenza di un concreto interesse della parte ricorrente in quanto, come dalla stessa precisato, anche i conteggi allegati al ricorso di primo grado sono stati condivisi dal giudice del gravame (pg. 3 ricorso). Tali conteggi, peraltro, non risultano inseriti all’interno del motivo di censura ed ogni eventuale doglianza risulterebbe priva del carattere di specificità.

Il ricorso, per le anzidette ragioni è inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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