Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13178 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.L.R., P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato

IACOBELLI GIANNI EMILIO (FAX (OMISSIS)), che li rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5953/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/11/2005 r.g.n. 747/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato MARIA TERESA BARBANTINI per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per: dichiararsi inammissibile il

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con distinti ricorsi depositati il 22.10.1998, L.L. e P.A. convenivano dinanzi al Pretore di Napoli la spa Poste Italiane ed esponevano di lavorare alle dipendenze della convenuta con inquadramento nella (OMISSIS) categoria dell’area operativa presso l’ufficio Patrimoni e Lavoro. Essi erano stati trasferiti presso la Filiale di (OMISSIS), area OF, settore produzione con provvedimento 24 – 28.9.1998 e destinati all’agenzia di Barra San Giovanni, indi all’agenzia di base (OMISSIS) con il compito di timbrare ed affrancare raccomandate, annullare tassi dei titoli, chiudere le buste e simili. Tali nuove mansioni, derivate da un procedimento di mobilita’ collettiva, costituivano violazione dell’art. 2103 c.c., in quanto lesive della professionalita’ acquisita, e per di piu’ in carenza di valide ragioni produttive ed organizzative. Essi ritenevano al contrario di avere acquisito il diritto alla qualifica di quadro in relazione alle mansioni in precedenza svolte.

2. Previa costituzione ed opposizione della convenuta, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente le domande attrici, ordinando la reintegrazione nella originaria posizione lavorativa. Proponeva appello Poste Italiane; si costituivano gli attori per chiedere la conferma della sentenza impugnata. La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado cosi’ motivando:

il demansionamento non presuppone una variazione di qualifica, ma solo l’inadeguatezza delle nuove mansioni rispetto a quelle in precedenza espletate: non e’ percio’ rilevante che le nuove mansioni siano ricomprese nella stessa qualifica (nella specie: area operativa);

la fungibilita’ delle mansioni prevista dagli artt. 46 e segg. del CCNL non preclude un accertamento in ordine al demansionamento;

– dall’istruttoria rinnovata in appello risulta che gli attori, assunti come geometri, hanno sempre svolto mansioni tecniche, occupandosi di lavori edili e di progettazione, venendo poi adibiti ad affrancatura e timbratura, cioe’ a compiti amministrativi non consoni alla loro qualificazione professionale.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane spa, deducendo unico, articolato motivo. Resistono con controricorso gli attori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2103 c.c., dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione agli artt. 37, 41, 43 e 44 del CCNL e dell’accordo integrativo 23.5.1995; nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte di Appello non ha tenuto conto che le mansioni assegnate sono qualificate come equivalenti dalla contrattazione collettiva e dai successivi accordi sindacali, mentre e’ apodittica l’affermazione circa una presunta superiorita’ delle mansioni tecniche rispetto a quelle gestionali. Infatti l’art. 47 del CCNL afferma che le mansioni di dirigente di esercizio, revisore, operatore specializzato sono uguali. Il contratto ha superato le precedenti classificazioni attuando un accoramento delle precedenti categorie ed ha previsto una piena fungibilita’ tra le stesse. In particolare e’ previsto che il personale addetto a mansioni tecniche puo’ essere chiamato a svolgere mansioni di gestione. L’assegnazione a mansioni diverse comporta di per se’ un arricchimento della professionalita’, mentre e’ superata una visione statica della professionalita’ medesima.

5. Il ricorso e’ infondato. Come e’ noto, il CCNL sopra citato ha accorpato mansioni tra loro in precedenza diversificate in unica area operativa cosi’ definita: Attivita’ esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilita’ personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione.

Comprende i dipendenti che, impegnati direttamente nel business di base o in attivita’ di supporto, svolgono mansioni – a contatto o meno con la clientela – che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacita’ di utilizzazione di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico – professionale di parziale o media specializzazione e capacita’ di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione.

6. Tale assetto contrattuale non ha sopito le controversie in materia di ius variandi e di dequalificazione. Poste Italiane ha sostenuto la piena fungibilita’ delle mansioni accorpate nella detta area; i lavoratori hanno sostenuto che, pur nell’ambito della stessa area, e’ inammissibile una dequalificazione in concreto. Dopo qualche oscillazione, la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione si e’ orientata nel senso favorevole alla tesi dei lavoratori. Vedi Cass. n. 14666.2004: Con riguardo allo ius variandi del datore di lavoro, il divieto di variazioni in “peius” opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicche’ nell’indagine circa tale equivalenza non e’ sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma e’ necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacita’ professionali. A tal fine l’indagine del giudice di merito deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali. In particolare, le nuove mansioni possono considerarsi equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto ove risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, ed anzi di arricchire, il patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della precedente attivita’ lavorativa, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacita’ di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la sussistenza di una dequalificazione del dipendente assegnato in precedenza all’attivita’ di manutentore specializzato e successivamente a quella di porta lettere, attivita’ che comportava necessariamente la progressiva perdita delle capacita’ acquisite dal dipendente nel precedente incarico.

7. Nello stesso senso Cass. n. 7351.2005. La tesi ha ricevuto definitiva conferma dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25033.2006, la quale ha stabilito che Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro, deve essere valutata, dal giudice di merito – con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato – la omogeneita’ tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente.

8. Cio’ posto, devesi considerare che i lavoratori in questione, come accerta in fatto la Corte di Appello, sono stati assunti come geometri ed hanno espletato mansioni proprie della loro qualifica professionale, in particolare lavori di progettazione; indi sono stati adibiti a mansioni di timbratura ed affrancatura, onde il giudice di merito ha ritenuto sussistere la lamentata dequalificazione. Ne’ risulta dedotta in giudizio una sorta di extrema ratio a giustificazione della dequalificazione predetta.

9. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo. Va disposta la distrazione delle spese in favore del difensore, il quale ha reso le prescritte dichiarazioni.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna Poste Italiane spa a rifondere ai controricorrenti indicati in epigrafe le spese del grado, che liquida in Euro 13,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge. Autorizza la distrazione di dette spese in favore del difensore anticipatario avv. Jacobelli Gianni Emilio.

Cosi’ deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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