Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13178 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 24/06/2016), n.13178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 6237 – 2015 R.O. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal giudice di pace di Luino con ordinanza del

25.2.2015;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 15 marzo

2016 del consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del giudice di pace di Varese.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice di pace di Varese “Edil Costruzioni di Nogarotto Michele & C” s.n.c. proponeva opposizione avverso il provvedimento in data 18.8.2014 di sequestro ex art. 213 C.d.S. del veicolo “Iveco targato (OMISSIS), sequestro conseguente a violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 22, lett. c).

Chiedeva che fosse pronunciato l’annullamento del provvedimento opposto.

Con apposita sentenza il giudice adito dichiarava la propria incompetenza per territorio e la competenza del giudice di pace di Luino.

La collettiva opponente riassumeva tempestivamente il giudizio dinanzi giudice di pace di Luino.

Con ordinanza del 252.2013 il giudice di pace di Luino dichiarava a sua volta la propria incompetenza per territorio e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Esponeva che, alla stregua delle risultanze del verbale di sequestro penale ed affidamento in custodia giudiziale ex art. 321 c.p.p., comma 3 bis, redatto dai carabinieri di Marchirolo e del decreto del prefetto di Varese in data 11.9.2014, la violazione da cui era scaturito il sequestro del veicolo risultava commessa in territorio del comune di (OMISSIS), comune il cui territorio era, a sua volta.

ricompreso nell’ambito della competenza territoriale del giudice di pace di Varese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Varese.

Per un verso, è sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, comma 2 ancorchè il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatola del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale dì contestazione (cfr. Cass. (od.) 23.3.2015, n. 5803; Cass. (ord.) 2112012, n. 2657).

Per altro verso, è sufficiente evidenziare che, ai sensi del del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 213, comma 1 (C.d.S.), “nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione”; e che, nell’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., rubricato “guida SOU0 l’influenza dell’alcool al comma 2, lett. c) tal ultimo articolo si prevede senz’altro la confisca del veicolo.

Per altro verso ancora, è sufficiente rappresentare che, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 4 l’opposizione da proporre al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

ex lege si estende anche alle sanzioni accessorie, segnatamente alla sanzione accessoria del sequestro.

Dai premessi rilievi deriva che l’effetto `estensivo” art. 7, ex comma 4 cit., quivi espresse con la locuzione “si estende”, non già dunque in termini di mera possibilità (pomibilità viceversa prefigurata all’art. 31 c.p.c.), importa in ogni caso che il giudice competente ratione loci a conoscere della violazione presupposta, nel caso di specie della violazione di cui all’art. 186 c.d.s., è in pari tempo competente ratione loci a conoscere dell’opposizione eventualmente esperita in via autonoma avverso la sanzione accessoria, nel caso di specie avverso la sanzione accessoria del sequestro ex art. 213 C.d.S..

Nessuna statuizione va assunta in tenia di spese.

PQM

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Varese, dinanzi al quale rimette le pani con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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