Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13178 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. III, 17/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 17/05/2021), n.13178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 21576 del ruolo generale dell’anno

2018 proposto da:

B.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dagli avvocati Romano Vaccarella,

(C.F.: non indicato), Carmine Di Zenzo, (C.F.: non indicato),

Giovanni Merla, (C.F.: non indicato) e Stefano Giordano, (C.F.: non

indicato);

– ricorrente –

nei confronti di:

ASTE.COM S.r.l., ISTITUTO DI VENDITE GIUDIZIARIE di Treviso (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Treviso n.

953/2018, pubblicata in data 9 maggio 2018 (e che si assume

notificata in data 10 maggio 2018);

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

l’avvocato Giovanni Merla, per il ricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei confronti di B.M., il giudice dell’esecuzione ha disposto la sostituzione del debitore quale custode dell’immobile pignorato, nominando quale nuovo custode il locale Istituto di Vendite Giudiziarie (I.V.G.), A-STE.COM S.r.l. e, successivamente, la liberazione dello stesso immobile pignorato, ai sensi dell’art. 560 c.p.c..

Sulla base di tale ultimo provvedimento, il nuovo custode ha intimato al debitore precetto di rilascio, avverso il quale quest’ultimo ha proposto opposizione.

L’opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1, è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Treviso.

Ricorre il B., sulla base di quattro motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 617 c.p.c., in relazione all’art. 75 c.p.c., agli artt. 701 e 705 c.p.c., all’art. 428 c.c. ed all’art. 2378 c.c., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

1.1 Le argomentazioni alla base del motivo di ricorso in esame sono esposte in modo confuso e ne risulta difficilmente intelligibile il senso logico-giuridico.

Per quanto è possibile comprendere, comunque, il ricorrente pare sostenere che il tribunale avrebbe escluso che la domanda da lui proposta fosse “una ipotesi di opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.”, dichiarandola per questo (a suo avviso erroneamente) inammissibile; contesta quindi tale affermazione, ribadendo di avere proposto la presente opposizione avverso il precetto di rilascio intimatogli dall’I.V.G. e non avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione immobiliare (cioè i provvedimenti di sostituzione del custode, di nomina del nuovo custode e di liberazione dell’immobile pignorato).

Afferma, in proposito, che a sostegno dell’opposizione aveva dedotto che Aste.Com S.r.l. non ha “capacità di agire nell’ordinamento quale custode di immobili pignorati”, onde difetterebbe “il necessario requisito soggettivo costituito dalla idoneità a sottoscrivere l’atto di precetto di rilascio”, in quanto la predetta società non disporrebbe delle autorizzazioni ministeriali necessarie per svolgere l’attività di custodia di beni pignorati, nè tale attività sarebbe compresa nel suo oggetto sociale statutario.

Sulla base di tali premesse, e considerato che a suo avviso l’incapacità del custode non potrebbe essere superata dal giudice dell’esecuzione con il provvedimento di nomina, sostiene che il precetto di rilascio avrebbe dovuto considerarsi illegittimo, proprio per l’incapacità di agire dell’intimante di svolgere la funzione di custode, che in qualche modo assimila all’incapacità di agire negoziale.

Le censure esposte, oltre ad essere manifestamente infondate in diritto, non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della pronunzia impugnata sui punti in contestazione.

1.2 Non può revocarsi in dubbio che la presente controversia abbia ad oggetto una opposizione avverso il precetto di rilascio intimato al debitore esecutato dall’I.V.G. (Aste.Com S.r.l.) e non una opposizione avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione di sostituzione del custode e di liberazione dell’immobile pignorato (risulterebbe in verità dagli atti che una siffatta opposizione sia stata proposta dal ricorrente in separata sede), come del resto conferma la circostanza che la parte opposta non è il creditore procedente del processo esecutivo ma esclusivamente il custode dell’immobile pignorato, che ha intimato il rilascio dello stesso. Tale ultima circostanza impedisce in radice anche qualsiasi eventuale possibilità di “conversione” dell’opposizione qui in esame (indubbiamente proposta nell’ambito di un procedimento di esecuzione diretta per rilascio) in una opposizione agli atti esecutivi contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione immobiliare, e/o comunque una sua interpretazione “sostanziale” in tale ultimo senso.

Il fatto che gli argomenti posti a base dell’opposizione, nella sostanza, costituiscano in realtà critiche ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione immobiliare non può dunque mutare l’oggetto della stessa: deve esclusivamente valutarsi, trattandosi di esecuzione fondata su titolo esecutivo di formazione giudiziale (vale a dire l’ordine di liberazione dell’immobile pignorato emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.), se si tratta di contestazioni proponibili con l’opposizione o si tratta di contestazioni che, mettendo in discussione il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione e non l’esecuzione stessa, non sono proponibili nella presente sede, dovendo e potendo essere avanzate esclusivamente nell’ambito del processo che ha portato alla formazione del titolo esecutivo.

1.3 Tanto premesso, in primo luogo va rilevato che, diversamente da quanto assume il ricorrente, il tribunale non ha affatto escluso che la domanda da lui proposta fosse “una ipotesi di opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.”.

Al contrario, ha affermato espressamente che si trattava proprio di una opposizione avverso il precetto di rilascio intimato dal nuovo custode e non di una opposizione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione immobiliare da quest’ultimo posto in esecuzione.

Proprio in quanto tale l’ha ritenuta inammissibile, dal momento che essa era fondata su ragioni non deducibili in sede di opposizione a precetto ma che avrebbero dovuto essere fatte valere dal debitore intimato nell’ambito del processo esecutivo per espropriazione immobiliare, attraverso la diretta contestazione dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione.

In parte anche implicitamente, ma comunque in modo chiaro ed inequivocabile, il tribunale ha ritenuto che tutte le contestazioni del debitore intimato (incluse, come meglio si dirà, quelle attinenti alla pretesa incapacità e inidoneità del locale I.V.G. di assumere le funzioni di custode di immobili pignorati) dovessero essere fatte valere mediante l’impugnazione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dei precedenti provvedimenti del giudice dell’esecuzione immobiliare, in particolare quello di sostituzione del debitore quale custode, con nomina dell’I.V.G. in suo luogo, e che tali contestazioni non potessero essere “recuperate” in sede di opposizione al precetto di rilascio intimato dall’I.V.G. stesso, quale custode.

1.4 E’ necessario a questo punto rilevare che la qualificazione, operata dal tribunale, dell’opposizione al precetto di rilascio proposta dal B. in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non è corretta in diritto.

L’intimato ha contestato in radice il diritto dell’I.V.G. intimante di procedere all’esecuzione forzata per rilascio nei suoi confronti e non ha dedotto semplici vizi formali del precetto.

Si tratta cioè di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

La errata qualificazione dell’opposizione da parte del giudice di merito, peraltro, in base al principio cd. dell’apparenza, comporta l’ammissibilità del presente ricorso per cassazione, che va di conseguenza senz’altro esaminato e deciso.

La corretta qualificazione della domanda deve d’altro canto essere comunque effettuata dal giudice di legittimità e tenuta presente ai fini della decisione del merito del ricorso, anche eventualmente con una correzione della motivazione della sentenza impugnata.

Orbene, in quest’ottica, ciò che rileva è la considerazione che (sebbene erroneamente qualificata dal giudice a quo) l’opposizione non è stata accolta in quanto il tribunale ha ritenuto che le ragioni poste a base di essa non potevano essere fatte valere avverso il precetto intimato dal custode dell’immobile pignorato sulla base del titolo esecutivo costituito dall’ordine di liberazione emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c., potendo e dovendo essere fatte eventualmente valere esclusivamente con la diretta impugnazione dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione immobiliare di sostituzione e nomina del nuovo custode nonchè di liberazione dell’immobile stesso.

Non vi è d’altronde dubbio – come sostanzialmente rilevato dal tribunale – che il ricorrente aveva fatto valere con l’opposizione esclusivamente contestazioni attinenti alla correttezza del provvedimento giudiziario posto in esecuzione, cioè “vizi di costruzione del titolo esecutivo”, contestazioni che non possono essere dedotte in sede di opposizione all’esecuzione (nè, per quanto possa occorrere tale ultimo rilievo, in sede di opposizione agli atti esecutivi) avverso il precetto fondato sul titolo medesimo.

1.5 Il principio di diritto applicato dal tribunale per decidere la controversia è, in sostanza, quello per cui i provvedimenti di sostituzione del custode, di nomina del nuovo custode e di liberazione dell’immobile pignorato ai sensi dell’art. 560 c.p.c., laddove se ne assuma l’illegittimità, possono e devono essere eventualmente contestati dal debitore esecutato con la proposizione di tempestiva opposizione agli atti esecutivi e non sono da quest’ultimo ulteriormente contestabili in sede di opposizione al precetto di rilascio dell’immobile pignorato intimatogli dal nuovo custode sulla base di essi.

Tale ricostruzione in diritto, espressamente fatta propria dal tribunale e che costituisce l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, non è in verità oggetto di specifiche censure nel ricorso.

In ogni caso essa è certamente conforme a diritto, onde per ciò solo la pronunzia impugnata deve essere confermata, sebbene con le precisazioni in tema di qualificazione dell’opposizione più sopra operate.

1.6 Le ulteriori questioni di merito, esaminate ad abundantiam dal tribunale (cfr. da pag. 5 a pag. 7 della sentenza impugnata, in riferimento al “merito”), non hanno, per quanto sin qui chiarito, sostanziale rilievo ai fini della decisione.

E’ opportuno ribadire che anche con riguardo alla questione relativa alla idoneità e “capacità” dell’I.V.G. di svolgere la funzione di custode giudiziario degli immobili pignorati (che è specificamente sollevata nel ricorso), vale quanto in precedenza osservato: essa avrebbe dovuto essere fatta valere con la proposizione di una tempestiva opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di nomina del nuovo custode.

La successiva contestazione della “capacità” del custode nominato di intimare il precetto di rilascio dell’immobile pignorato, costituisce, nella sostanza, negazione della possibilità giuridica che egli svolga legittimamente la funzione per la quale è stato nominato dal giudice dell’esecuzione, finendo per risolversi in una ulteriore, indiretta, tardiva e surrettizia, come tale inammissibile, contestazione della legittimità del provvedimento di nomina.

D’altra parte, anche sotto questo specifico aspetto, non solo la decisione impugnata deve ritenersi conforme a diritto, ma le censure esposte nel ricorso non ne colgono in modo adeguato e sufficientemente specifico il fondamento, in quanto il ricorrente si limita a ribadire che l’I.V.G. sarebbe incapace di svolgere le funzioni di custode e che il giudice dell’esecuzione non potrebbe superare tale (pretesa) incapacità, senza chiarire in modo puntuale ed argomentato per quale ragione avrebbe errato il tribunale a ritenere che il provvedimento di nomina di un custode che si pretende non idoneo, e/o autorizzato e/o capace di svolgere la relativa funzione sia di per sè un provvedimento viziato e, dunque, una siffatta questione (fondata o infondata che sia) debba farsi valere con la contestazione del provvedimento di nomina del custode che si pretende incapace e non può, di conseguenza, ritenersi ulteriormente deducibile in sede di opposizione al precetto di rilascio intimato da quel custode.

1.7 Per completezza espositiva, è infine opportuno chiarire (benchè quanto sin qui esposto sia più che sufficiente al rigetto di tutte le censure di cui al motivo di ricorso in esame) che la sentenza impugnata deve ritenersi conforme a diritto anche nella parte in cui afferma che l’I.V.G., sulla base della generale autorizzazione conseguita per svolgere tale funzione nel territorio di competenza, può ben svolgere l’attività di custode dei beni immobili pignorati, essendo questa possibilità espressamente prevista dal combinato disposto dell’art. 559 c.p.c., commi 4 e 5 e art. 534 c.p.c., comma 1, che sul punto non lascia alcun margine di dubbio (non potendo quindi attribuirsi alcun rilievo, in senso contrario, all’espresso riferimento, nell’art. 159 disp. att. c.p.c., alla sola amministrazione giudiziaria dei beni immobili, presumibilmente frutto di un mero difetto di coordinamento normativo).

D’altra parte, nessun rilievo può attribuirsi in proposito neanche alle eventuali indicazioni emergenti dallo statuto sociale della stessa società autorizzata a svolgere le funzioni di I.V.G., dal momento che il potere di rappresentanza e la capacità degli amministratori delle società di capitali hanno carattere generale ed eventuali limiti derivanti dall’oggetto sociale non possono comunque essere fatti valere dai terzi, ai sensi dell’art. 2384 c.c. (cfr. in proposito ad es.: Cass., Sez. 1, n. 24547 del 01/12/2016, Rv. 642662 – 02; Sez. 1, Sentenza n. 5522 del 19/03/2015, Rv. 634688 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20035 del 17/09/2009, Rv. 609861 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9905 del 15/04/2008, Rv. 602637 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22669 del 02/12/2004, Rv. 578317 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17678 del 02/09/2004, Rv. 576632 – 01).

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e mancata applicazione degli artt. 168 bis, 174 e 669 septies c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Il motivo (anch’esso esposto in maniera poco chiara) è infondato.

Il ricorrente sembra sostenere che la sostituzione del G.O.T. assegnatario del fascicolo della presente opposizione con un giudice togato sia avvenuta sulla base di provvedimenti amministrativi irregolari, per farne discendere la nullità dell’attività processuale svolta.

Per quanto emerge dagli atti, il giudizio di opposizione, inizialmente assegnato ad un giudice togato, sarebbe stato successivamente trattato da un G.O.T. (a causa del trasferimento ad altro incarico del giudice togato), al quale il ricorrente ha indirizzato un’istanza cautelare in corso di causa. A seguito di ciò, per ragioni di competenza tabellare, il presidente della sezione avrebbe rimesso gli atti al presidente del tribunale, il quale avrebbe modificato l’assegnazione, attribuendo proprio al suddetto presidente di sezione l’intero fascicolo, sia ai fini del sub-procedimento cautelare, sia ai fini del merito.

Secondo il ricorrente, l’iniziativa del presidente di sezione di investire il presidente del tribunale, sfociata nella nuova assegnazione dell’intero fascicolo, non sarebbe da ritenersi regolare, in quanto a suo avviso il G.O.T. avrebbe potuto trattare anche il sub-procedimento cautelare.

Risulta assorbente in proposito la considerazione che le questioni relative alla distribuzione degli affari tra i magistrati dell’ufficio giudiziario hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale e, in quanto tali, eventuali irregolarità non possono determinare alcuna nullità processuale.

In ogni caso, la censura, oltre ad essere manifestamente infondata in diritto, difetta di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo richiamato in modo adeguato il contenuto degli atti e dei documenti su cui essa si fonda (nè essendo indicata l’esatta allocazione degli stessi nel fascicolo processuale) e non essendo del resto neanche specificamente e motivatamente contestata l’affermazione del Tribunale secondo cui al G.O.T. non era stato in realtà assegnato il fascicolo processuale, ma gli era solo stato affidato l’incarico di tenere le udienze già fissate del giudice togato impedito, in sostituzione di quest’ultimo, ma senza l’autorizzazione a trattare eventuali sub-procedimenti cautelari in corso di causa.

3. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e mancata applicazione degli artt. 186 e 189 c.p.c., con riferimento all’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 “.

Secondo il ricorrente, sarebbe nulla l’attività processuale svolta dal giudice istruttore all’udienza di precisazione delle conclusioni (udienza in cui è stata assegnata la causa in decisione), in data 11 gennaio 2018, essendo a tale data ancora pendente il sub-procedimento cautelare in corso di causa, sul quale il giorno prima (10 gennaio 2018) lo stesso istruttore si era riservato di provvedere.

La censura (anche in questo caso difficilmente intelligibile nel suo preciso senso logico-giuridico) pare fondarsi su un assunto di diritto manifestamente erroneo, e cioè quello per cui non vi sarebbe distinzione e autonomia tra l’attività processuale svolta nel sub-procedimento cautelare e quella svolta ai fini del merito, di modo che, essendo stata fissata l’udienza del 10 gennaio 2018 ai fini del sub-procedimento cautelare in corso di causa, la precedente fissazione dell’udienza dell’11 gennaio 2018 per la precisazione delle conclusioni nel giudizio di merito doveva intendersi in qualche modo revocata, con la conseguenza che tale udienza non avrebbe potuto svolgersi fino a che, sciogliendo la riserva formulata il 10 gennaio 2018 sull’istanza cautelare (come poi avvenuto in data 16 gennaio 2018), il giudice non ne avesse fissata un’altra.

In realtà la trattazione del giudizio di merito e quella del sub-procedimento cautelare in corso di causa, come correttamente rilevato dal tribunale, sono autonome e indipendenti e quindi ben possono essere fissate udienze distinte, ai fini del merito e ai fini della trattazione del sub-procedimento cautelare in corso di causa.

Manifestamente infondato è altresì l’assunto in diritto del ricorrente, secondo il quale l’istruttore non potrebbe trattare il merito del giudizio e, in particolare, non potrebbe far precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, se si è riservato di provvedere su una istanza cautelare e non ha ancora provveduto a sciogliere la riserva.

Il sub-procedimento cautelare in corso di causa è infatti processualmente autonomo e distinto dal giudizio di merito, anche se strumentalmente collegato allo stesso nei suoi effetti. Di conseguenza, esso può procedere in modo autonomo e distinto dal giudizio di merito (sempre fatto salvo il collegamento strumentale tra gli esiti di essi).

Non si può infine condividere l’ulteriore assunto del ricorrente, per cui in sede di precisazione delle conclusioni sarebbe necessario per le parti conoscere l’esito dell’istanza cautelare proposta in corso di causa, dal momento che la decisione del merito prescinde dalle decisioni relative al procedimento cautelare (e prevale su di esse) e non è certo subordinata a queste ultime.

4. Con il quarto motivo si denunzia “Violazione, per mancanza assoluta di motivazione, del D.M. n. 55 del 2014, sulla liquidazione delle spese e compensi a carico del soccombente”.

Il ricorrente sostiene che la liquidazione delle spese di lite operata dal giudice del merito sarebbe nulla per difetto assoluto di motivazione, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, non essendo indicati distintamente gli importi liquidati per ciascuna fase processuale.

Il motivo in parte è manifestamente infondato ed in parte è inammissibile.

E’ manifestamente infondato, in diritto, l’assunto per cui il giudice che liquida le spese processuali dovrebbe obbligatoriamente distinguere l’importo liquidato a titolo di compensi per ciascuna fase processuale, non essendo previsto tale obbligo da nessuna disposizione normativa.

La complessiva censura risulta comunque altresì inammissibile, per difetto di specificità, in mancanza dell’allegazione di una concreta violazione dei limiti massimi dei parametri di liquidazione dei compensi fissati del decreto ministeriale per lo scaglione di valore applicabile.

5. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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