Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13178 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 16/06/2011), n.13178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato FAVA

PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINELLI MAURIZIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CALCESTRUZZI GABARDI S.A.S. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante G.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FISCHER

MARTIN giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso 25830-2006 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato FAVA PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINELLI MAURIZIO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CALCESTRUZZI GABARDI SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 139/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, emessa il 15/6/2005, depositata il

20/06/2005, R.G.N. 168/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato MAURIZIO AGOSTINELLI;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega dell’Avvocato LUIGI MANZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/6/2005 la Corte d’Appello di Trento respingeva il gravame interposto dal sig. V.A. nei confronti della pronunzia Trib. Bolzano 17/11/2003 di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dalla società Calcestruzzi Gabardi s.a.s. di pagamento di somma a titolo di fideiussione dal medesimo prestata a garanzia del pagamento di materiale edile acquistato da parte dal sig. P.A. per l’esecuzione dei lavori oggetto di contratto di appalto da quest’ultimo stipulato.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il V. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 10 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Calcestruzzi Gabardi s.a.s., che ha presentato anche memoria.

Sub R.G. n. 25830/06 risulta iscritto identico ricorso proposto dalla società Calcestruzzi Gabardi s.a.s. nei confronti della stessa sentenza App. Trento 20/6/2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione al presente del giudizio sub R.G. n. 25830/06, che va dichiarato inammissibile, non essendovi peraltro luogo a provvedere in ordine alle relative spese, non avendo l’intimata ivi svolto attività difensiva.

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la corte di merito ha erroneamente ritenuto avere egli stipulato un contratto di fideiussione in favore della società Calcestruzzi Gabardi s.a.s., facendo al riguardo invero riferimento non già all'”incontro di ben precise volontà contrattuali del garante ( V.) e del garantito (società Gabardi), ma dell’incontro di una volontà della società Gabardi con l’erronea percezione di quella che a parere della Gabardi pareva essere la manifestata volontà del V.”. E pertanto sulla base di un errore ostativo nell’interpretazione dell’altrui effettiva volontà, errore non riconoscibile dall’altrui soggetto.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 1428 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che “Se di errore ostativo può e deve parlarsi, lo stesso può avere rilevanza ai fini di annullamento di un contratto e non di sua conclusione”, dolendosi che la corte di merito abbia al riguardo ritenuto “la rilevanza di un errore malgrado la sua non riconoscibilità (sentenza pagina 7, rigo 11)”.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 2721 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che, nel ravvisare la non necessità della forma scritta ai fini di prova di un negozio fideiussorio, la corte di merito è incorsa nella palese violazione del disposto dell’art. 2721 c.c., comma 1, che prevede l’inammissibilità della prova testimoniale a conferma di contratti aventi un valore superiore ad Euro 2,58″.

Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (rectius 4); nonchè insufficiente motivazione su fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la Corte territoriale, dopo avere affermato che ai sensi dell’art. 1937 c.c. non appare necessario fornire la prova scritta dell’esistenza di un contratto di fideiussione, ha completamente omesso di prendere in esame l’eccezione di inammissibilità della prova orale sotto il profilo di cui all’art. 2721 c.c., comma 1, e così facendo è incorsa in error in procedendo con palese violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con il 5 motivo denunzia contraddittorietà della motivazione su fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che dopo avere affermato che il contratto di fideiussione può essere provato anche a mezzo di testimoni e presunzioni, la corte di merito fonda la propria convinzione in ordine all’esistenza del menzionato accordo sulla sola testimonianza della signora I. B., madre del legale rappresentante della società Gabardi.

Niente presunzioni e nessuna ulteriore conferma testimoniale di terzi.

Con il 6 motivo denunzia violazione dell’art. 1937 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè contraddittoria motivazione su fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che nella giurisprudenza di legittimità si è in più occasioni avuto modo di affermare che la volontà di prestare fideiussione deve trovare conferma in una molteplicità di testimonianze, oltre che in elementi indiziari di particolare evidenza e significatività, laddove “appare … evidente che nel caso … una tale molteplicità di conferme orali e presuntive non sussista”.

Con il 7 motivo denunzia contraddittorietà della motivazione su fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che pur dando atto che con la consegna di tale assegno il V. aveva effettuato un pagamento in favore del P., la corte di merito abbia tratto da tale circostanza una conclusione del tutto aberrante di conferma dell’esistenza di un impegno fideiussorio del V. verso la Gabardi.

Lamenta che ove la Corte avesse attentamente esaminato le emergenze istruttorie, avrebbe notato come la destinazione dell’assegno tratto dal V. a favore del P. e da questi girato alla Gabardi era stata decisa non dal P. e men che meno dal V., bensì dal direttore dei lavori geom. Pe.An..

Con l’8 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di merito, non sono stati assolutamente dimesse in atti nè le bolle di accompagnamento (bensì solo delle fatture) nè men che meno documentazione attestante l’effettiva ammissione al passivo del credito nel fallimento P. (ma solo una domanda di ammissione al passivo di cui disconosciamo l’esito).

Si duole che la corte di merito non abbia assolutamente compreso il tenore del motivo di gravame ed ha omesso di pronunziarsi sul medesimo: motivo di gravame che non riguardava l’ammontare dei corrispettivi maturati dalla Gabardi per le forniture di materiale destinato al P. per il cantiere V.. Bensì l’entità del credito residualmente dovuto, una volta detratti gli acconti versati.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro -l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito e la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano non osservati dall’odierno ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come il medesimo faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione di data 19 luglio 1996″, alla “fornitura di materiale per l’edificazione di una casa in (OMISSIS)”, alla declaratoria di fallimento Trib. Bolzano 20/9/2005, all’ammissione al passivo del fallimento per l’importo di L. 27.109.350, alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c., alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla prova testimoniale, all’assegno di L. 20.000.000, alle emergenze istruttorie, a tutte le fatture emesse a favore del P., al pagamento di acconti, al tenore del motivo di gravame) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v.

Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi invero sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1V2/1995, n. 1161).

Va ulteriormente osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., 19/5/2011, n. 10998), l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468 ), e non anche come nella specie sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (v. Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).

Ancora, con particolare riferimento al 4 motivo, deve sottolinearsi che anche in caso di denunzia di violazione ex art. 112 c.p.c. il principio di autosufficienza va invero osservato, dovendo specificamente indicarsi l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).

E’ infatti al riguardo noto che, pur divenendo nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con conseguente potere – dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta comunque quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Orbene, nel non osservare i suindicati principi il ricorrente non pone questa Corte nella condizione di compiutamente apprezzare quale fosse l’oggetto della domanda originariamente rivolta al giudice di prime cure, quale sia stata la relativa pronunzia, e quali fossero i limiti (oggettivi e soggettivi) del gravame avverso la medesima interposto. E la pur formalmente denunziata violazione dell’art. 112 c.p.c. non risulta invero argomentata sotto il profilo dell’error in procedendo.

Con particolare riferimento al 1 e al 2 motivo di ricorso va ulteriormente sottolineato che la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel decidere le questioni giuridiche poste dalla controversia risulta dal ricorrente sviluppata formalmente denunziandosi violazione di norme di diritto ma sostanzialmente dolendosi dell’asseritamente erronea valutazione dell’asserto probatorio, senza che risulti peraltro proposta denunzia di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., 15/4/2011, n. 8725).

Per altro verso, il ricorrente si duole dell’asseritamente erronea percezione di quella che a parere della Gabardi pareva essere la manifestata volontà del V., al riguardo prospettando la ricorrenza di errore ostativo nell’interpretazione dell’altrui effettiva volontà, errore non riconoscibile dall’altrui soggetto.

A parte il rilievo che (anche) siffatta censura non risulta formulata con lo sviluppo di argomenti in diritto caratterizzati dai contenuti richiesti dal combinato disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, va sottolineato che la medesima prospetta invero inammissibili profili di novità, rimanendo a tale stregua violato il principio secondo cui l’errore ostativo non può essere invocato per la prima volta nel giudizio di cassazione.

Proposto giudizio sul presupposto di fatto di una divergenza tra la dichiarazione resa alla controparte e la successiva materiale compilazione di una clausola contrattuale, ed accettata dalla controparte la contestazione nell’ambito di un tale petitum, la prospettazione dell’errore ostativo introduce infatti un nuovo profilo, fondato su diversa fattispecie concreta (v. Cass., 29/12/1962, n. 3434).

Nè può d’altro canto sottacersi che, allorquando in sede di interpretazione del contratto è possibile ricostruire la comune intenzione delle parti avvalendosi dei criteri posti dall’art. 1362 c.c. e segg. (cfr. Cass., 19/5/2011, n. 10998, nonchè, con specifico riferimento all’errore ostativo, Cass., 28/8/1993, n. 9127), la disciplina dell’errore ostativo, quale vizio del consenso comportante – in presenza delle condizioni previste dalla legge – l’annullamento del contratto, non viene invero in applicazione (cfr. Cass., 9/4/2008, n. 9243).

Quanto al 3 e al 4 motivo va in particolare sottolineato che l’eccezione di inammissibilità della prova testimoniale in ragione dei limiti di valore ex art. 2721 c.c. risulta (anch’essa) inammissibilmente proposta per la prima volta in sede di legittimità, dovendo al riguardo ribadirsi che le nullità concernenti l’ammissione e l’espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico bensì nell’esclusivo interesse delle parti, non essendo pertanto rilevabili d’ufficio dal giudice ma dovendo ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, essere denunziate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità stesse), intendendosi per istanza, ai fini della norma citata, anche la richiesta di un provvedimento ordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado, con la conseguenza che l’inammissibilità della prova testimoniale per limiti di valore non può essere fatta valere in sede di impugnazione, una volta che in primo grado la prova sia stata ammessa ed espletata senza opposizione (v. Cass., Sez. Un., 13/1/1997, n. 263).

In ordine al 5, al 6, al 7 e all’8 motivo va ribadito che il patto di garanzia fideiussoria può essere accertato con ogni mezzo di prova, e quindi anche con presunzioni, spettando al giudice di merito rilevarne l’esistenza ed i limiti da elementi certi e coerenti, specificamente diretti ad individuare l’intenzione del promittente (v. Cass., 11/5/1973, n. 1271); e che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nella specie la corte di merito non ha invero fondato l’impugnata decisione sulla sola testimonianza della signora B.I., madre del legale rappresentante della società Gabardi, bensì anche su altre emergenze probatorie, e in particolare sulle dichiarazioni del teste Pe., sull’assegno tratto dal V., sulle informazioni della banca.

Quanto poi alla doglianza secondo cui erroneamente la corte di merito ha ritenuto dimesse in atti le bolle di accompagnamento e la documentazione attestante l’effettiva ammissione al passivo del credito nel fallimento P., va in particolare osservato che la medesima si sostanzia invero in una censura di errore di fatto integrante se del caso un vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e non già un error in procedendo ex art. 112 c.p.c. o un vizio di motivazione (cfr. Cass. 25/8/2006, n. 18498; Cass., 2/3/2006, n. 4660; Cass., 18/1/2006, n. 830; Cass., 27/5/2005, n. 15672).

La differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 si coglie invero nella circostanza che nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda o un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), mentre nel caso dell’omessa motivazione l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l’eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione, e quindi su uno dei fatti ed.

principali della controversia (v. Cass., 30/5/2008, n. 14468; Cass., 14/3/2006, n. 5444).

Il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunziabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, postula dunque che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l’omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico.

Laddove allorquando l’omessa valutazione dipenda – come invero nel caso dedotto dal ricorrente – da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, esistente un fatto o un documento la cui esistenza risulti incontestabilmente esclusa (o, per converso, inesistente un fatto o un documento la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata) alla stregua degli stessi atti di causa, è viceversa configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Cass., 25/8/2006, n. 18498; Cass., 27/5/2005, n. 15672. V. altresì Cass., 18/1/2006, n. 830; Cass., 2/3/2006, n. 4660).

Il vizio di motivazione, vale infine (anche a completamento di quanto già più sopra indicato) osservare, non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice, e non ai possibili vizi del relativo iter formativo rilevanti ai sensi dell’art. 112 c.p.c. ( v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).

Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè ricorre d’altro canto vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico – giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito ( v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748;

Cass., 23/6/1967, n. 1537).

Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può infatti imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’uria nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Orbene dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero corretta applicazione laddove, dopo aver premesso (evocando il precedente Cass. n. 8922 del 1998) che il disposto dell’art. 1937 c.c., secondo il quale la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, deve ritenersi osservato ogni qual volta, anche senza l’uso di formule sacramentali o della forma scritta, la volontà stessa è manifestata in modo inequivoco, in base alla disamina del quadro probatorio è pervenuta a concludere che a fronte di una dichiarazione fideiussoria, ancorchè orale, completa in ogni suo elemento, comprendente il credito determinato, la scadenza della fideiussione stessa, e per di più essendo stata prestata nell’evidente interesse del garante che solo in tal modo potè assicurare al proprio appaltatore le forniture necessarie per completare la propria casa, bene ha fatto il Giudice di Primo Grado ad interpretare le risultanze di causa nel senso che è stata data prova del negozio di garanzia intercorso tra appellante V. ed appellata Calcestruzzi Gabardi.

Con il 9 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 1938 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che l’accordo atteneva se del caso a obbligazioni future, trattandosi di impegno relativo alla garanzia dei debiti che la ditta P. andava a contrarre per l’acquisto del materiale necessario per l’edificazione dell’immobile al grezzo di proprietà del V. in quel di (OMISSIS), e non vi è prova alcuna, il cui onere incombeva ex art. 2697 c.c. alla società Gabardi, dell’importo massimo che veniva garantito dal fideiussore.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

A parte il rilievo che il motivo, oltre ad inammissibilmente prospettare anch’esso profili di novità, si appalesa, alla stregua di quanto più sopra osservato, formulato in violazione del principio di autosufficienza, va sottolineato che diversamente da quanto dedotto dal ricorrente non può invero propriamente ritenersi che trattisi nel caso di clausola c.d. omnibus, avente cioè ad oggetto un impegno del fideiussore per obbligazioni future indeterminato ed indeterminabile, in quanto concernente tutte le obbligazioni che il debitore principale ha o potrà avere in futuro verso il creditore (cfr. Cass., 22/8/2007, n. 17860; Cass., 9/2/2007, n. 2871; Cass., 29/10/1998, n. 10808).

Stante il riferimento alla garanzia da parte del fideiussore di quanto dal debitore principale dovuto in base allo stipulato contratto di appalto de quo, nella specie la previsione attiene infatti piuttosto alla determinazione o determinabilità dell’oggetto della fideiussione prestata, in concreto delimitato dal riferimento alle obbligazioni da tale fonte negoziale insorgenti, pecuniariamente valutabili avuto riguardo alle previsioni contrattuali.

Siffatto valore risulta anzi nel caso addirittura riferito all’ammontare del corrispettivo dovuto per la (già) effettuata fornitura di materiali edili per la costruzione di una casa ad (OMISSIS) (cfr., con riferimento peraltro a contratto di locazione, Cass., 30/10/2008, n. 26064. Cfr. altresì Cass., 9/11/2007, n. 23391).

Non viene allora, a tale stregua, in rilievo l’art. 1938 c.c. e, stante il suindicato concreto riferimento contrattuale idoneo a consentire al fideiussore di stimare e valutare l’entità economica dell’obbligo assunto, rimane d’altro canto escluso che possa considerarsi violato l’art. 1346 c.c..

Con il 10 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 91 c.p.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta l’erroneità della condanna alla rifusione in favore della società Gabardi ( anche ) dell’I.V.A. sulle spese e competenze di lite, trattandosi di soggetto I.V.A. che, come tale, può portare in detrazione l’imposta pagata al proprio difensore.

Il motivo è infondato.

Nel condannare l’allora appellante ed odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 1.900,00 per onorari, oltre ad Iva e Cap come per legge, la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio, che va nel caso ribadito, secondo cui tra le spese processuali che il soccombente deve al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest’ultimo al proprio difensore a titolo di IVA, giacchè la circostanza che la parte vittoriosa possa, in virtù della propria qualità personale, portare in detrazione la somma a tale titolo dovuta al proprio difensore rileva in sede di esecuzione, atteso che la condanna al pagamento dell’I.V.A., in aggiunta alla somma dal soccombente dovuta per diritti ed onorari di giudizio, è in ogni caso sottoposta alla condizione della relativa effettiva debenza (v. Cass. 27/4/2009, n. 9904; Cass., 22/03/2007, n. 6974;

Cass., 25/07/2000, n. 9730).

Orbene, emerge, alla stregua dei suesposti rilievi, evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce al presente il giudizio sub R.G. n. 25830/06, e dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta il ricorso sub R.G. 25220/06. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.900,00, di cui Euro 1.700,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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