Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13177 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 241-2019 proposto da:

C.R., CU.NI., nella qualità di genitori

esercenti la potestà sul minore CU.FR., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2700/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 2700/2018, per quel che in questa sede rileva, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva riconosciuto il diritto della ricorrente C.M.R. e Cu.Ni., quali esercenti la potestà genitoriale del minore Cu.Fr., aveva compensato interamente le spese relative alla fase dell’ATP e condannato l’Inps al pagamento delle spese della successiva fase in Euro 890,00 con distrazione.

Avverso tale statuizione proponeva ricorso la parte ricorrente affidata a due motivi. L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il tribunale compensato le spese della prima fase pur in presenza di un completo accoglimento della domanda.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014, e dell’art. 2233 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,.n. 3, per la errata ed insufficiente liquidazione delle spese.

I motivi possono essere trattati congiuntamente

Occorre precisare che la domanda avanzata originariamente dal ricorrente era di accertamento dei requisiti utili alla indennità di frequenza e che tale domanda era stata accolta dal giudice in sede di Accertamento tecnico preventivo con una decorrenza della prestazione successiva rispetto a quella richiesta coincidente con la proposizione della domanda amministrativa.

In sede di opposizione le indagini peritali avevano invece ritenuto sussistenti le condizioni invalidanti sin dalla domanda amministrativa proposta dal ricorrente, sicchè la domanda era stata accolta con totale riforma dell’esito dell’ATP.

La particolare struttura del procedimento dell’ATP prevede che alla prima fase dell’accertamento possa seguire, a seguito della opposizione di una delle parti, la fase della cognizione ordinaria in cui è definitivamente accertata la eventuale sussistenza del requisito sanitario. Si tratta comunque di un unico giudizio a formazione successiva ed eventuale, a completamento del quale deve svolgersi, ai fini delle spese giudiziali, la valutazione di soccombenza tra le parti.

Nel caso di specie l’indagine peritale svolta in sede di opposizione ha accertato la presenza del requisito utile alla indennità sin dalla domanda amministrativa e dunque ha evidenziato la piena fondatezza della domanda originariamente proposta. Da ciò deve dedursi che la scelta di compensare le spese del procedimento dell’ATP, in presenza di un totale accoglimento della domanda, sia pur successivamente accertato, risulta essere in contrasto con il principio di non onerare la parte vittoriosa delle spese.

Deve, invero, rilevarsi, in conformità a quanto già chiarito da questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 11301/2015) che la decisione adottata integra un normale esito dell’attività valutativa del giudice e che la disposta compensazione potrebbe tradursi in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., se non pure della regola generale dell’art. 91 c.p.c. (così Cass. 11301/2015 cit.), laddove la sostanziale soccombenza dell’istituto deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. n. 16982/2017)

A tale esito deve giungersi anche in ragione della recente decisione della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77/2018 ha ribadito che, fermo il principio di non attribuzione delle spese alla parte interamente vittoriosa, le ipotesi di compensazione, in aggiunta a quelle già espressamente considerate dall’art. 92 c.p.c., possono essere valutate dal giudice, ma comunque motivate e delimitate nel perimetro delle gravi e eccezionali ragioni. Di queste ultime, nel caso in esame, il Tribunale nel compensare le spese dell’ATP, non ha dato conto alcuno.

Il motivo deve quindi essere accolto.

Altresì fondato il motivo inerente la quantificazione effettuata dal tribunale (riferita alla sola fase della opposizione)

Il motivo risulta fondato. Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, cit.).

Con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase. Avuto riguardo all’importo dianzi delineato, balza evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza sia inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando, in coerenza con i parametri sopra indicati, le spese delle fasi di merito in complessivi Euro 3.162,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza.

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 3.162,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario. Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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