Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13177 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 13177 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 28/05/2013

SENTENZA

sul ricorso 7728-2012 proposto da:
CECATI

FRANCESCO

PAOLO

ADRIANO,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. RONCINOTTO 1, presso lo
studio dell’avvocato GIORDANELLI IOLANDA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARROZZA
PAOLO, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente contro

MINIzTERO

PERI

BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI,

persona del Ministro

in

pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

e difende ope legis;
– controricorrente non chè contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e
l’organizzazione, Direzione generale per gli affari,
il bilancio, le risorse umane e la formazione,
Servizio II, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Calabria, in persona del direttore
Regionale pro tempore
– intimati –

avverso la sentenza n. 1142/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 17/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta

udito l’Avvocato Iolanda GIORDANELLI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

RG 7728-12

La Corte di Appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo
grado, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
in ordine alla domanda di Cecati Francesco Paolo Adriano, proposta
nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,

profilo professionale di dirigente architetto alle dipendenze del
predetto Ministero, a decorrere dal 10 febbraio 2006 per effetto
dello scorrimento della graduatoria relativa al concorso indetto
con bando pubblicato nella G.U. n. 58 del 1997, nell’ambito della
quale risultava collocato al terzo posto.
La Corte del merito poneva a base del

decisum il rilevo fondante

secondo il quale, nella specie, poiché la domanda del Cecati era
rivolta ad ottenere l’assunzione, mediante lo scorrimento, in
relazione ai posti che il Ministero aveva deciso di ricoprire
bandendo un nuovo concorso, la controversia, in base alla
giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, apparteneva
alla cognizione del Giudice Amministrativo in quanto investiva
l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione d’indire
un nuovo concorso rispetto al quale era prospettabile solo una
situazione d’interesse legittimo.
Avverso questa sentenza il Cecati ricorre in cassazione sulla base
di due censure.
Resiste con controricorso il Ministero intimato.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Dipartimento per

avente ad oggetto l’assunzione a tempo indeterminato, con il

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la ricerca l’innovazione e l’organizzazione – nonché il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i beni
Culturali e Paesaggistici della Calabria – non svolgono attività
difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex

art. 360, l °

comma nn. l e 3, cpc, violazione dell’art. 63, l ° e 2 ° comma, del
D.lgs n. 165 del 2001 nonché vizio di motivazione, sostiene che la
Corte del merito non ha tenuto conto della circostanza che egli non
ha mai contestato il potere discrezionale della P.A. di bandire un
nuovo concorso, ma ha fondato il proprio diritto sull’utile
collocazione in graduatoria del precedente concorso e sulla
perdurante efficacia di detta graduatoria, nonché sulla Legge n.
286 del 2006 con la quale il Ministero è stato autorizzato a
bandire concorsi per al copertura di posti di dirigente in deroga
al blocco delle assunzioni. Il tema del nuovo concorso, precisa il
ricorrente, è stato introdotto solo dal Ministero al fine di
paralizzare la domanda eccependo il difetto di giurisdizione.
La censura è infondata.
La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha più volte affermato
che il candidato utilmente collocato in graduatoria ancora efficace
può ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario solo nel
caso in cui possa vantare un diritto perfetto all’assunzione,
derivante da una decisione dell’amministrazione di coprire i posti
vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la

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Con la prima censura il ricorrente, deducendo,

contestazione si rivolga contro le modalità di attuazione dello
scorrimento. Nella ipotesi, invece, in cui abbia deliberato la
copertura dei posti mediante indizione di un nuovo concorso,
l’Amministrazione esercita un potere autoritativo, di fronte al
quale il candidato idoneo vanta solo un interesse legittimo

marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, (Cass. S.U. 31 ottobre 2012
n. 18697, Cass. S.U. 7 luglio 2011 n. 14955, Cass. S.U. 9 febbraio
2011 n. 3170 nonché Cass. 16 novembre 20009 n. 24185 e Cass. 18
giugno 2008 n. 16527).
Applicando questa giurisprudenza, cui nella presente sede va data
continuità giuridica non essendovi ragioni per discostarsene, al
caso di specie emerge che, poiché la controversia di cui trattasi
non investe la decisione dell’amministrazione di coprire i posti
vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria con
relativa contestazione delle modalità di esecuzione di detto
scorrimento, bensì la decisione dell’Amministrazione di non
avvalersi per la copertura dei posti vacanti dello scorrimento in
questione mediante l’indizione di nuovi concorsi, è evidente che la
cognizione della causa appartiene, non al giudice ordinario, ma al
giudice amministrativo. In tale ipotesi, difatti, viene in
discussione il potere discrezionale dell’Amministrazione di non
utilizzare lo strumento dello scorrimento della graduatoria del
precedente concorso, a fronte del quale il concorrente dichiarato
idoneo ha una posizione di solo interesse legittimo che, come tale,

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tutelabile davanti al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs 30

è tutelabile solo dinanzi al Giudice amministrativo.
Né il ricorrente considera che l’Amministrazione quando ha bandito
il nuovo concorso ha, altresì, esercitato il proprio potere
discrezionale di non valersi della precedente graduatoria, sicché
ciò che viene in rilevo è proprio l’esercizio di siffatto potere

concorrente dichiarato idoneo in un precedente concorso.
Alla stregua delle esposte considerazione deve affermarsi,
pertanto, che la controversia in esame rientra nella giurisdizione
del giudice amministrativo.
Il secondo motivo del ricorso, con il quale si denuncia violazione
di leggi e vizio di motivazione relativamente al diritto
all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria, riguardando
il merito della controversia, rimane assorbito.
In conclusione,

dichiarandosi la giurisdizione del giudice

amministrativo il primo motivo del ricorso va rigettato ed il
secondo dichiarato assorbito.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza in
favore del Ministero resistente.
Nulla deve disporsi nei confronti delle parti rimaste intimate.

P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo del ricorso
dichiara assorbito il secondo e dichiara la giurisdizione del
giudice amministrativo, condanna il ricorrente in favore del

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cui è correlabile solo una posizione d’interesse legittimo del

Ministero resistente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità liquidate in E. 3.000,00 per compensi oltre le spese
prenotate a debito. Nulla per le spese nei confronti delle parti
rimaste intimate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite

del 23 aprile 2013

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